Sentenza del 12/05/2023 n. 348 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Diritti doganali - disciplina nazionale sanzionatoria - principio di proporzionalità - violazione di entità non grave - errore della dogana di uno stato estero - poteri del giudice tributario - disapplicazione della sanzione - rideterminazione in misura proporzionata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di definizione accertamento e atto di contestazione sanzioni relativi all'importazione in Italia di capi di abbigliamento confezionati in Tunisia con materia prima di origine comunitaria. L'Ufficio doganale aveva dubitato dell'origine preferenziale e irrogato maggiori diritti e sanzioni (sanzioni pari al 235% dei maggiori diritti, circa €31.103), dopo che le autorità tunisine avevano fornito risposta ambigua confermando l'autenticità del certificato ma segnalando un errore tecnico sulla dizione del cumulo bilaterale. La controversia si è incentrata sulla proporzionalità delle sanzioni e sulla possibile esimente di buona fede/errore derivante da un disguido operativo della dogana estera.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha parzialmente accolto i ricorsi: ha confermato gli accertamenti doganali e Iva in parte, ma ha disapplicato la sanzione amministrativa così come irrogata e l'ha rideterminata in misura proporzionata, fissandola in €500,00, compensando le spese. In appello l'Agenzia delle Dogane ha contestato la decisione sostenendo l'insussistenza dell'esimente; l'appello parziale è stato respinto. Il giudice nazionale ha applicato il principio di proporzionalità (art. 42 Reg. UE n. 952/2013) ritenendo la violazione non grave e collegandola a un probabile disguido operativo della dogana tunisina, quindi la sanzione originaria era sproporzionata e la norma nazionale applicabile doveva essere disapplicata nella parte incompatibile con il principio di proporzionalità, procedendo alla rideterminazione.
Norme richiamate
art. 220 Reg. CEE n. 2913/1992
Riferimento alla disciplina sulle esimenti e buona fede in materia doganale: la norma è stata interpretata in relazione all'errore derivante da un comportamento delle autorità doganali estere che può incidere sulla gravità della violazione e quindi sul trattamento sanzionatorio.
art. 42 Reg. UE n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)
Stabilisce il principio che le sanzioni devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive"; il tribunale ha applicato questo principio per ritenere la sanzione originaria eccessiva rispetto alla violazione e legittimare la disapplicazione o la rideterminazione da parte del giudice nazionale.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (principio di proporzionalità)
La CGUE ha affermato che, nel rispetto del diritto dell'UE e dei suoi principi generali, gli Stati membri devono applicare sanzioni proporzionate; in mancanza di armonizzazione, il giudice nazionale è competente a valutare e correggere la proporzionalità. Questa interpretazione è stata richiamata come fondamento della disapplicazione/rideterminazione.
Cass. n. 14908 (richiamata in motivazione)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma l'orientamento sulla necessità di applicare il principio di proporzionalità nelle sanzioni doganali e la possibilità per il giudice nazionale di ridimensionare sanzioni eccessive.
Massime di principio
- Il giudice nazionale è competente a valutare la proporzionalità della sanzione amministrativa doganale e, se la misura prevista dalla normativa nazionale risulta sproporzionata rispetto alla gravità della violazione, deve disapplicare la norma nella parte incompatibile e rideterminare la sanzione in modo proporzionato.
- Le sanzioni doganali devono rispettare il principio comunitario di proporzionalità (art. 42 Reg. UE n. 952/2013): devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, ma non eccessive rispetto all'entità e alle circostanze della violazione.
- Un errore o disguido operativo delle autorità doganali di uno Stato estero che abbia inciso sulla regolarità della documentazione preferenziale può attenuare la responsabilità dell'importatore e giustificare l'applicazione di una sanzione ridotta o l'esimente della buona fede, se ciò emerge dagli elementi di causa.
- La presenza di una sanzione calcolata come percentuale fissa (es. 235% dei maggiori diritti) non esclude la possibilità per il giudice di ridurla quando risulti sproporzionata rispetto alla violazione concreta; il giudice deve motivare la rideterminazione in rapporto alla gravità e alle circostanze specifiche.
- La buona fede dell'importatore non è automaticamente presunta né esclusiva causa di esenzione, ma quando risultano elementi che dimostrano che l'errore dipende da fattori esterni (es. certificato ambiguo o errore della dogana estera), ciò può concorrere a ridurre la sanzione.
- In contenziosi complessi relativi a materia doganale, il giudice può compensare le spese di giudizio; la valutazione della proporzionalità può tenere conto anche della particolarità e complessità del caso.
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