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Sentenza

Sentenza del 12/05/2023 n. 170 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento imposte - Doppia residenza anagrafica e fiscale - Italia/Stati Uniti - Doppia imposizione - Divieto - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, addizionali regionale e comunale, imposta sostitutiva, contributo di solidarietà, IVAFE e IVIE per il 2015. L'Agenzia ha ritenuto la ricorrente residente in Italia (anagraficamente e fiscalmente) e ha contestato: mancata compilazione del quadro RW per attività finanziarie e immobili esteri; maggior reddito imponibile (redditi da capitale ex art. 44 DPR 917/1986) relativo a flussi provenienti da conto estero non dichiarati; recupero a tassazione dell'IVAFE e dell'IVIE; applicazione di presunzioni ai sensi dell'art. 32 co.1 DPR 600/1973. La contribuente ha contestato la residenza fiscale italiana sostenendo di essere residente fiscalmente negli Stati Uniti (ha rapporti economici e familiari significativi negli USA, proprietà e attività, versamenti previdenziali statunitensi, incarichi dirigenziali in società USA) e ha attivato la procedura amichevole (MAP) ai sensi dell'art.25 della Convenzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale (primo grado) aveva accolto il ricorso; in appello la Corte ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che nel caso concreto sussistesse una doppia residenza e che, applicando la scala gerarchica prevista dall'art.4, comma 2 della Convenzione Italia-USA, non fosse possibile identificare un'abitazione permanente o il "centro degli interessi vitali" né il luogo di soggiorno abituale risultava prevalente; pertanto si è applicato il criterio residuale della lett. c) (soggiorno abituale in entrambi gli Stati) e la contribuente è stata considerata residente fiscalmente nello Stato della nazionalità (Stati Uniti). L'appello dell'Agenzia è stato respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Stati Uniti (art. 4, comma 2)

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha una abitazione permanente; quando essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo

    La Corte ha applicato la scala gerarchica dei criteri: verificato che esistono abitazioni permanenti in entrambi gli Stati (a) e che il centro degli interessi vitali non è determinabile (a), e che la contribuente soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati (b), ha quindi applicato il criterio di risoluzione residuale della lett. c), ritenendo prevalente la residenza nello Stato di nazionalità (Stati Uniti) ai fini fiscali.

  • Legge di ratifica Convenzione Italia-USA

    Legge n. 20/2009 (ratifica della Convenzione)

    Conferma che la Convenzione Italia-USA è norma rilevante nel diritto interno per determinare la residenza fiscale in caso di doppia residenza.

  • DPR 600/1973 art. 32, comma 1

    L'Agenzia ha richiamato l'art.32 co.1 (presunzione di reddito da flussi provenienti dall'estero affluiti su conti correnti in Italia) per sostenere che somme affluite sul conto italiano costituivano reddito imponibile non dichiarato; la Corte tuttavia ha ritenuto superata questa contestazione dato l'esito favorevole sulla residenza fiscale all'estero.

  • DPR 917/1986 art. 44

    Norma richiamata per qualificare i redditi da capitale (dividendi) prodotti dagli investimenti esteri; tali redditi sono stati oggetto di contestazione dall'Amministrazione e del relativo recupero IVAFE.

  • Norme relative a IVAFE/IVIE

    L'Agenzia ha recuperato a tassazione imposte sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) e sugli immobili esteri (IVIE) indicate come non dichiarate nel quadro RW; la decisione sulla competenza fiscale ha inciso sulla rilevanza di tali recuperi.

Massime di principio

  • In casi di doppia residenza occorre applicare la scala gerarchica prevista dalla convenzione (abitazione permanente → centro degli interessi vitali → soggiorno abituale → nazionalità → decisione delle autorità competenti).
  • Per valutare il "centro degli interessi vitali" si considerano simultaneamente rapporti personali (famiglia, frequentazione scuole, luogo di residenza dei congiunti) e rapporti economici (attività lavorative, partecipazioni societarie, proprietà, fonte principale di reddito). Se tali elementi sono bilanciati tra i due Stati il criterio non è determinante.
  • Se il contribuente soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati e non è possibile determinare il centro degli interessi vitali, si applica il criterio della nazionalità; se c'è doppia cittadinanza, la questione si risolve tramite la procedura amichevole (MAP) tra le autorità competenti.
  • La documentazione probatoria è determinante: utili prove sono certificati di residenza, bollette, contratti di locazione o atti di proprietà, iscrizioni scolastiche, buste paga, dichiarazioni fiscali estere, versamenti previdenziali esteri, attestazioni bancarie e documentazione amministrativa sanitaria.
  • Anche se si ottiene il riconoscimento della residenza fiscale all'estero, è opportuno verificare gli obblighi formali verso lo Stato di origine (es. cancellazione/residenza anagrafica, adempimenti RW) per evitare contestazioni fondate su elementi anagrafici o dichiarativi.
  • Se l'Amministrazione fiscale usa presunzioni (es. art.32 DPR 600/1973) per recuperare redditi da trasferimenti su conti italiani, il contribuente può neutralizzare tali presunzioni dimostrando la corretta tassazione all'estero o l'inesistenza di rilevanza fiscale dei flussi.
  • In presenza di cittadinanza di entrambi gli Stati è prudente attivare la procedura amichevole (MAP) per ottenere una risoluzione vincolante tra autorità fiscali prima di una controversia giudiziale.

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