Sentenza del 12/05/2023 n. 343 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IRPEF - ritenuta alla fonte - aliquota ridotta - incentivo all'esodo - differenza con altre indennità - remunerazione del consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro - prova a carico del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso IRPEF per aver subito una ritenuta ordinaria (23%) su somme ricevute dal datore di lavoro; il contribuente sostiene che le somme sono "incentivi all'esodo" e quindi soggette alla tassazione separata con aliquota ridotta (metà dell'aliquota prevista per il TFR ex art.19, comma 4-bis TUIR nella versione allora vigente). L'Ufficio contesta la qualificazione, ritenendo che si tratti di una "indennità supplementare" erogata per esigenze organizzative dell'ente e non di remunerazione del consenso alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al rimborso. La Corte ha esaminato la documentazione prodotta (legge regionale, delibera di Giunta, verbale di concertazione sindacale, domanda di risoluzione, attestazione di corresponsione, CUD ecc.) e ha ritenuto provato il carattere di incentivo all'esodo: le somme erano effettivamente finalizzate a remunerare il consenso alla risoluzione anticipata del rapporto e sono state corrisposte in aggiunta al TFR. Alla luce della prova offerta, è stata applicata la tassazione agevolata (metà dell'aliquota del TFR). Le spese di giudizio sono state compensate per tutti i gradi.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 19, comma 4-bis
Prevedeva (nella versione all'epoca vigente) l'applicazione della metà dell'aliquota prevista per il TFR alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo. La Corte ha ritenuto applicabile la norma perché le somme si sono dimostrate destinate a remunerare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto.
D.L. 223/2006, art. 36, comma 23
Norma che ha disciplinato il regime transitorio successivo; richiamata in relazione al quadro normativo evolutivo ma la decisione si fonda comunque sulla qualificazione delle somme come incentivo all'esodo ai fini dell'agevolazione fiscale.
Cass. n. 14821/2007
Ha affermato che l'incentivo all'esodo è reddito da lavoro dipendente volto a remunerare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto e che la qualificazione può risultare da accordi individuali o trattative sindacali; principio richiamato dalla Corte territoriale.
Cass. n. 23696/2007
Stabilisce che l'onere di provare la natura di 'incentivo all'esodo' grava sul lavoratore-contribuente; principio utilizzato dalla Corte di rinvio e richiamato nel giudizio per precisare l'onere probatorio.
Massime di principio
- Onere della prova: il contribuente deve dimostrare che la somma è effettivamente erogata per remunerare il consenso alla risoluzione anticipata del rapporto (es. delibere, verbali di concertazione, accordi sindacali, domande individuali, attestazioni di pagamento, CUD).
- Sostanza sulla forma: non rileva la nomenclatura adottata dall'ente; conta la sostanza dell'operazione (che la somma sia corrisposta in aggiunta al TFR e finalizzata a incentivare l'esodo).
- Documentazione utile: delibera dell'ente che approva il piano di esodo, verbali/accordi con le rappresentanze sindacali, piani/istanze individuali di risoluzione e attestazioni di corresponsione aumentano la probabilità di qualificazione come incentivo all'esodo.
- Possibile conflitto con l'Agenzia: l'Amministrazione può sostenere che si tratti invece di indennità supplementari per esigenze organizzative; per contrastare questa tesi occorre prova chiara del collegamento tra pagamento e consenso alla cessazione anticipata.
- Effetto fiscale: se provata la natura di incentivo all'esodo, la somma è reddito da lavoro dipendente soggetto alla tassazione separata con aliquota agevolata (metà dell'aliquota del TFR nel regime applicabile), non rilevando l'eventuale assenza di crisi aziendale se sussiste l'oggettiva finalità di favorire l'anticipata cessazione.
- Valutazione giudiziale: spetta al giudice tributario valutare la portata probatoria della documentazione; decisioni possono oscillare in base agli elementi probatori presentati.
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