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Sentenza

Sentenza del 12/05/2023 n. 77 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

Riscossione e misure cautelari - avviso di presa in carico - impugnabilità - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'Avviso di presa in carico n.103 77 2021 00000475 000 del 20/10/2021 con cui AdE Riscossione comunicava l'affidamento alla riscossione di somme richieste con Avviso di accertamento n. TL9011101366/2019 (anno imposta 2014). Il ricorrente deduceva: 1) nullità/illegittimità dell'Avviso di presa in carico e dell'accertamento presupposto per mancata notifica di quest'ultimo; 2) decadenza del potere di accertamento (anno 2014). Chiedeva l'annullamento e la declaratoria di estinzione della pretesa.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'Avviso di presa in carico sia mera comunicazione informativa priva degli elementi essenziali che rendano l'atto autonomamente impugnabile (non individua in modo certo anno di imposta e tributi, si limita a richiamare l'avviso di accertamento). Eventuali vizi dell'atto impositivo presupposto devono essere fatti valere avverso successivi atti dell'Agente della Riscossione (es. comunicazioni cautelari o atti di riscossione coattiva). Il Tribunale ha inoltre ritenuto valida la notifica dell'accertamento tramite la procedura per irreperibili e la consegna tramite il servizio "Seguimi"; perciò non ha riconosciuto la decadenza. Condanna del ricorrente alle spese di lite per euro 1.200,00.

Norme richiamate

  • art. 19, D.Lgs. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili non è automaticamente estensiva; atti non nominati sono impugnabili solo se contengono una pretesa tributaria chiaramente individuata (fatti e ragioni concrete). Il Collegio ha applicato questo principio per escludere l'impugnabilità autonoma dell'Avviso di presa in carico.

  • art. 29, comma 1, lett. b), D.L. 78/2010 (conv. L.122/2010)

    Regola l'affidamento dell'avviso di accertamento all'Agente della Riscossione; disciplina la funzione dell'Avviso di presa in carico quale comunicazione che offre la possibilità di pagamento spontaneo prima dell'esecuzione coattiva. Per il Collegio, questo conferma la natura informativa dell'atto.

  • art. 21, D.Lgs. 546/1992

    Termine di 60 giorni per impugnare atti impositivi. La difesa ha osservato che, se l'accertamento fosse stato notificato validamente, eventuali vizi dovevano essere fatti valere entro questo termine.

  • art. 60, 1° comma lett. a), DPR 600/1973; art. 140 c.p.c.; art. 43 DPR 600/1973

    Norme sulla procedura per irreperibilità e sulla notifica mediante deposito presso casa comunale e successiva raccomandata informativa. Il Tribunale ha ritenuto che gli adempimenti siano stati correttamente eseguiti (deposito, avviso e spedizione raccomandata), integrati dal servizio postale "Seguimi".

  • art. 3-bis, DL 146/2021

    Introduce limiti all'impugnazione dell'estratto di ruolo. È stato richiamato dalla difesa per sottolineare la soglia di impugnabilità degli atti della riscossione, ma non è determinante nel collegio che ha deciso per inammissibilità per motivi di contenuto dell'atto.

  • Cass. Sez. V, Ordinanza 11.02.2021 n.3466

    Giurisprudenza di legittimità che il Collegio richiama: atti innominati sono impugnabili solo se esplicitano concrete ragioni fattuali e giuridiche tali da rendere nota una pretesa ben individuata. Tale principio è stato determinante per considerare non impugnabile l'Avviso di presa in carico nel caso di specie.

  • Cass. SS.UU. sent. 15/04/2021 n.10012

    Stabilisce che la prova del perfezionamento della notifica tramite servizio postale, nei casi di deposito in ufficio postale (CAD), richiede la produzione dell'avviso di ricevimento; la mera stampa del tracking non sempre basta. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto ammissibile e sufficientemente probatoria la documentazione telematica prodotta nel caso concreto (tracciamento e informazioni sul servizio "Seguimi").

Massime di principio

  • L'Avviso di presa in carico emesso dall'Agente della Riscossione è, di regola, una comunicazione informativa e non un atto impositivo autonomamente impugnabile se non contiene in modo chiaro e completo gli elementi essenziali della pretesa tributaria (anni, tributi, motivazione).
  • I vizi relativi alla notifica dell'atto impositivo presupposto vanno fatti valere principalmente con tempestiva impugnazione dell'atto impositivo (termine art.21 D.lgs.546/92) o, in mancanza, avverso successivi atti dell'Agente della Riscossione che abbiano contenuto coercitivo (cartella, comunicazioni cautelari, iscrizione ipotecaria).
  • La prova della corretta notifica tramite procedura per irreperibili richiede documentazione convincente: cartolina di avviso di deposito (CAD)/avviso di ricevimento quando previsto; tuttavia l'evidenza telematica (tracciamento postale o servizi tipo "Seguimi") può essere valutata dal giudice caso per caso.
  • Se si contesta la mancata notifica di un avviso di accertamento, è fondamentale produrre la prova della mancata ricezione o l'assenza della CAD; senza ciò, il giudice può ritenere valida la notifica e dichiarare inammissibile il ricorso avverso atti meramente informativi.
  • In presenza di atti successivi realmente coercitivi (es. iscrizione ipotecaria, intimazione esecutiva, cartella), il contribuente conserva la possibilità di far valere tutti i vizi, anche quelli dell'atto presupposto; pertanto l'impugnazione tempestiva degli atti di riscossione rimane uno strumento concreto di tutela.
  • Prima di proporre ricorso avverso un Avviso di presa in carico, valutare se l'atto contenga elementi sufficienti a identificarne la natura impositiva; spesso è più efficace attendere e impugnare l'atto di riscossione coattiva che consente di far emergere e discutere i vizi dell'atto presupposto.

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