Sentenza del 02/03/2023 n. 6267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo ad un'area che riteneva pertinenziale dell'abitazione principale. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto perché il contribuente non aveva dimostrato la destinazione durevole dell'area a servizio dell'immobile né aveva reso la necessaria denuncia/indicazione della pertinenzialità in sede di dichiarazione. In cassazione il ricorrente ha sollevato sei motivi (tra cui la possibilità di sanare omissioni della dichiarazione sul presupposto delle Sezioni Unite 13378/2016, il valore dell'accatastamento unitario, l'irrilevanza dell'edificabilità, e carenze motivazionali), chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale secondo cui l'omissione della dichiarazione della pertinenzialità sarebbe emendabile in sede di giudizio richiamando le Sezioni Unite del 2016 su materie diverse (imposte sui redditi). La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, in materia di ICI/IMU, l'esonero dall'imposizione per pertinenza presuppone la specifica dichiarazione/denuncia operata dal contribuente; l'assenza di tale denuncia impedisce di far valere per la prima volta in giudizio il vincolo pertinenziale. Perciò il primo motivo è stato dichiarato infondato e ha assorbito gli altri motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a
La norma disciplina la materia ICI; la Corte interpreta che, ai fini del riconoscimento della pertinenzialità (e quindi dell'esonero), è necessaria la specifica indicazione/denuncia effettuata dal contribuente.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Richiamato come termine procedurale per la censura in cassazione (violazione di legge, difetto di motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ritiene assorbite le censure secondarie in relazione al rigetto del motivo principale.
Sez. U, n. 13378 del 2016
"principio relativo alle imposte sui redditi"
La statuizione delle Sezioni Unite riguarda la possibilità, nelle imposte sui redditi, di correggere/integrare dichiarazioni; la Corte esclude che tale principio sia estendibile automaticamente all'ICI/IMU riguardo alla denuncia di pertinenzialità.
Sez. V, n. 27573 del 30/10/2018
Richiama l'orientamento consolidato secondo cui il contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza della pertinenza non può contestare l'atto impositivo deducendo solo in giudizio la pertinenzialità.
Sez. 5 n. 19125 del 2016
"la necessità della preventiva dichiarazione al Comune dell'esistenza di una pertinenza può essere superata dalla prova offerta dal contribuente..."
La Corte segnala che quella pronuncia è rimasta isolata e non conforme all'orientamento successivo e consolidato, per cui non può prevalere.
D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53
"resta fermo...che restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta"
Nonostante modifiche normative sull'obbligo dichiarativo ICI, la disposizione conferma che gli adempimenti relativi a riduzioni/esenzioni (es. riconoscimento della pertinenzialità) restano vincolanti e richiedono specifica dichiarazione.
La pertinenzialità è collegata anche all'elemento soggettivo/volontà del proprietario di destinare un bene al servizio di un altro; trattasi quindi di scelta che deve essere esplicitata.
Norma applicata in ordine al maggior contributo unificato: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di ICI/IMU, il riconoscimento della pertinenzialità e l'esonero conseguente richiedono la specifica dichiarazione/denuncia da parte del contribuente; l'omissione di tale dichiarazione difficilmente può essere sanata per la prima volta in sede giudiziaria.
- Il gravame probatorio spetta al contribuente che invoca la pertinenzialità: bisogna dimostrare la destinazione durevole dell'area al servizio dell'immobile principale, e la semplice produzione di fotografie o l'accatastamento unitario può non essere sufficiente.
- La presenza di potenzialità edificatoria dell'area non esclude automaticamente la pertinenzialità, ma la capacità edificatoria e l'assenza di opere permanenti possono indebolire la tesi del contribuente se non accompagnate da una dichiarazione di scelta (elemento soggettivo).
- Il principio delle Sezioni Unite sulla possibilità di correggere/integrare le dichiarazioni riguarda specificamente altre fattispecie (es. imposte sui redditi) e non è automaticamente estendibile all'ICI/IMU quando la legge richiede espressamente un atto dichiarativo per fruire di una riduzione/esenzione.
- Per evitare rischi in caso di controllo, il contribuente che ritiene un'area pertinenziale deve provvedere a formale indicazione al Comune e conservare documentazione probatoria della scelta e della destinazione d'uso.
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