Cassazione Civile, Ordinanza n. 15351/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un consorzio di bonifica siciliano aveva stipulato, tra maggio e luglio 2004, più contratti di lavoro a termine con alcuni addetti. I lavoratori avevano agito sostenendo che il termine fosse illegittimo, chiedendo la conversione dei rapporti a tempo indeterminato e il conseguente ristoro ex art. 32 l. n. 183/2010. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato: aveva escluso la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, qualificato il consorzio come ente pubblico economico, ritenuto applicabile la disciplina di diritto comune sui contratti a termine e escluso che ostasse alla conversione il principio del concorso pubblico, reputando non provata dal consorzio la natura straordinaria o stagionale delle attività. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della normativa regionale e dell'art. 97 Cost., sostenendo che per i consorzi di bonifica siciliani l'assunzione stabile richiedeva concorso o prova pubblica selettiva e che, quindi, la conversione fosse impossibile; 2) errata applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e del c.c.n.l., invocando l'ultrattività di clausole collettive che avrebbero consentito assunzioni a termine; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché i lavoratori sarebbero stati assunti come operai avventizi per lavori stagionali; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo di aver provato le ragioni giustificative mediante contratto e delibera autorizzativa; 5) conseguente censura della condanna all'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010. I lavoratori hanno resistito con controricorso e alcuni di essi hanno poi aderito a una rinuncia, con estinzione parziale del processo nei loro confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale nei confronti di tre lavoratori e al corrispondente ricorso incidentale, per intervenuta rinuncia accettata. Per il resto ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettando gli altri motivi e il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato. Ha compensato le spese dell'intero giudizio. Ha inoltre dato atto, per i ricorrenti soccombenti, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, con esclusione delle posizioni estinte e del ricorrente principale limitatamente alla parte accolta.
Norme richiamate
La rinuncia accettata ha determinato l'estinzione parziale del processo nei confronti di alcune parti e delle corrispondenti impugnazioni incidentali.
Il consorzio accorpato è stato ritenuto operare come mandatario senza rappresentanza del nuovo ente, senza avere superato i limiti dei poteri di gestione consentiti dalla norma.
art. 3 L.R. Sicilia n. 49/1981
Richiamata dal ricorrente a sostegno del divieto di assunzione stabile senza concorso per i consorzi di bonifica.
artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia n. 14/1958
Richiamati dal ricorrente quale base del preteso obbligo di concorso o prova pubblica selettiva.
art. 3 L.R. Sicilia n. 12/1991
Richiamata dal ricorrente quale fondamento del divieto di stabilizzazione senza selezione pubblica.
art. 97 Cost.
Invocato per sostenere la necessità del pubblico concorso per l'accesso stabile al lavoro.
L'illegittimità del termine comporta il riconoscimento dell'indennità risarcitoria, che non presuppone la prova concreta del danno; la sua misura non dipende dalla conversione del rapporto.
"3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza"
L'ultrattività riguarda i contratti legittimamente stipulati in attuazione della normativa previgente e non consente di sanare contratti a termine illegittimi.
Il giudizio di legittimità non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto veste di travisamento della prova.
La Corte richiama il precedente di legittimità già contenente una ricostruzione completa della normativa di settore.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato è stato escluso per la parte estinta e applicato ai ricorrenti soccombenti; la norma non opera quando il processo si estingue per rinuncia.
art. 13, comma 2, L.R. Sicilia n. 5/2014
"Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale..."
La disposizione è stata letta come semplice accorpamento dei consorzi preesistenti, non come automatica soppressione del consorzio accorpato.
L.R. Sicilia n. 76/1995
Richiamata nel ragionamento sulla disciplina delle assunzioni a termine nei consorzi di bonifica; la Corte afferma che essa non consente la conversione in rapporto stabile dei contratti stipulati fuori dalle ipotesi legittime.
L. n. 230/1962
Costituisce il parametro della legittimità delle assunzioni a termine richiamato dalla normativa regionale; il suo ambito non può essere superato per sanare contratti illegittimi.
L.R. Sicilia n. 45/1995, art. 32
È richiamata come divieto di assunzione a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ostativo alla conversione dei rapporti a termine illegittimi.
Massime di principio
- Nei settori pubblicistici o para-pubblicistici in cui la normativa speciale vieti assunzioni stabili senza selezione pubblica, la nullità del termine non può essere sanata mediante conversione del rapporto a tempo indeterminato.
- L'ultrattività delle clausole collettive o della disciplina previgente opera solo per i contratti a termine legittimamente stipulati in base alle ipotesi consentite, non per quelli originariamente illegittimi.
- Quando la parte convenuta contesta i fatti già allegati dall'attore nell'atto introduttivo, non si trasferisce sull'attore un ulteriore onere di "contestare la contestazione"; resta fermo l'onere del convenuto di provare i fatti impeditivi o giustificativi allegati.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito probatorio sotto il profilo dell'omesso esame o del travisamento della prova, se la censura mira solo a una diversa lettura degli elementi istruttori.
- L'indennità prevista dall'art. 32 l. n. 183/2010 consegue direttamente all'accertata illegittimità del termine e non richiede la prova del danno concreto; la sua sorte non dipende dalla mancata conversione quando questa sia già esclusa per ragioni sostanziali.
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