Cassazione Civile, Sentenza n. 13975/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole a Rampini. L'avviso di accertamento contestava l'omessa applicazione dell'IVA e maggiori ricavi relativi al traffico telefonico acquistato tramite un intermediario estero, ipotizzando l'interposizione fittizia. L'Agenzia deduce che la CTR ha illegittimamente richiesto all'Amministrazione una prova 'certa' e incontrovertibile dell'interposizione, nonché ha posto a carico dell'ufficio l'onere di documentare completamente la simulazione, contravvenendo al principio per cui l'accertamento può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti e, una volta ritenute tali, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Inoltre si contestava l'inconciliabilità e contraddittorietà della motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione delle regole sulla valutazione delle presunzioni e sulla ripartizione dell'onere della prova) ritenendo che la CTR aveva omesso di valutare adeguatamente gli elementi presuntivi prodotti dall'Ufficio e aveva impropriamente imposto all'Amministrazione l'onere di una prova certa dell'interposizione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso proposto dall'Agenzia è quindi accolto in relazione al motivo deciso; spese del giudizio di cassazione a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37, terzo comma
Consente all'Amministrazione di contestare redditi imputando al soggetto interponente i redditi della persona interposta; l'applicazione non richiede una prova certa ma può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39, primo comma, lett. d)
Norme sul funzionamento dell'accertamento e sulle possibili modalità di determinazione dell'imponibile; richiamata in relazione alla possibile valutazione di elementi presuntivi dall'Amministrazione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 54, secondo comma
Riferita alla disciplina IVA e alla possibilità di accertamento basato su elementi indiziari quando risultino elementi che giustifichino l'accertamento stesso.
Stabilisce l'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; la Corte richiama il secondo comma relativamente al fatto che, una volta assunte come fondate le presunzioni, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
Regole sulla documentazione e sugli strumenti di prova; richiamato in riferimento all'onere probatorio che può gravare sul contribuente una volta che siano state valutate sufficienti presunzioni dall'Amministrazione.
Riguarda l'interpretazione e il valore probatorio della documentazione; richiamato in siffatto contesto probatorio.
cod. proc. civ. - art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto e per motivazione contraddittoria o insufficiente della decisione impugnata; sulla base di tali motivi la Corte ha valutato e cassato la sentenza di merito.
Massime di principio
- In materia tributaria l'amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti: non è richiesta una prova 'certa' in senso assoluto.
- Il giudice di merito deve prima valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi prodotti dall'Ufficio e motivare il giudizio sulla loro idoneità; solo se li ritiene sufficienti può imporre al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
- Nel caso di presunta interposizione (art. 37 DPR 600/1973) valgono i normali principi probatori: l'Amministrazione può usare presunzioni e, se queste sono adeguate, i redditi possono essere imputati al presunto interponente salvo che il contribuente non dimostri il contrario.
- Il committente/ufficio non è tenuto a fornire prove assolute della simulazione o dell'interposizione; è invece sufficiente fornire un quadro indiziario solido, cui il contribuente dovrà rispondere con elementi documentali o di fatto.
- Se il giudice impone all'Amministrazione di produrre una prova 'certa' senza aver prima valutato le presunzioni, ciò costituisce vizio di motivazione soggetto a censura in cassazione e può determinare la rinnovazione del giudizio di merito.
- Per l'Amministrazione: predisporre e documentare presunzioni integrate (es. assenza di attività concreta del presunto interposto, rapporti familiari o economici tra le parti, flussi finanziari anomali, assenza di stabile organizzazione) aumentano le probabilità di superare il vaglio del giudice.
- Per il contribuente: in presenza di contestazione per interposizione è strategico produrre documentazione che dimostri l'autonomia economica e organizzativa del soggetto interposto, ovvero la legittimità dell'operazione commerciale e l'applicazione corretta dell'IVA.
- In caso di motivazione carente o contraddittoria della decisione di merito, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione che potrà condurre alla cassazione e al rinvio per nuovo esame da parte del giudice di secondo grado.
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