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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35238/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equo indennizzo ai sensi della legge Pinto per l'asserita non ragionevole durata di un procedimento penale instaurato a carico del ricorrente. La Corte d'appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l'istanza per tardività, ritenendo non provato che il ricorrente avesse proposto la domanda entro il semestre di decadenza. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 4 L. n. 89/2001, sostenendo che il proprio difensore aveva chiesto copia del decreto di archiviazione il 22/11/2018, che la copia era stata rilasciata il 4/12/2018, che non vi era prova di una conoscenza anteriore dell'archiviazione e che, avendo depositato il ricorso il 17/5/2019, il termine semestrale non era decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non scrutinabile in sede di legittimità perché diretto, in sostanza, a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. Ha osservato che la deduzione della violazione dell'onere della prova non basta a trasformare in violazione di legge una critica all'accertamento fattuale, e che anche la censura ex art. 4 L. n. 89/2001 presuppone un accertamento di fatto compatibile con la sussunzione invocata dal ricorrente. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La sola evocazione dell'onere della prova non consente il controllo di legittimità se, in realtà, si contesta l'accertamento fattuale e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    La censura sulla tempestività della domanda di equo indennizzo è scrutinabile solo se l'accertamento di fatto del giudice di merito consente la sussunzione nella disciplina invocata; altrimenti il motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il filtro di inammissibilità va applicato con riguardo a ciascun motivo e al momento della decisione, potendo condurre a declaratoria di inammissibilità anche quando la soluzione sia coerente con orientamenti consolidati.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato in funzione sistematica per ribadire la logica del filtro contro le impugnazioni inconsistenti.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato analogicamente per confermare che il filtro può operare anche quando le ragioni sottostanti attengano al merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il semplice richiamo a tale norma non consente di aggirare il divieto di rivalutazione del materiale probatorio in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Analogamente all'art. 115 c.p.c., non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità può rilevare anche ai fini delle impugnazioni incidentali tardive.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. non è ammissibile quando, sotto tale veste, si sollecita una nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • La censura relativa alla tardività di una domanda soggetta a termine di decadenza è scrutinabile in cassazione solo se il fatto storico accertato dal giudice di merito consente effettivamente la sussunzione nella norma invocata; se il ricorrente mira a ribaltare l'apprezzamento probatorio, il motivo è inammissibile.
  • Il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzato come formula di stile per mascherare una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito.
  • Il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera per ogni singolo motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando la doglianza non supera il vaglio di conformità all'orientamento consolidato o, comunque, è costruita in modo da richiedere un nuovo giudizio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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