Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29661/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2012. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva deciso la causa; in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specifici motivi di impugnazione. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere il giudice d'appello valutato i motivi di gravame; con il secondo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver omesso ogni motivazione sul rigetto dell'appello. Lamentavano, in sostanza, che la sentenza di appello avesse ritenuto l'impugnazione priva di specificità senza considerare i motivi dedotti.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza. Quanto al primo, ha osservato che per dedurre utilmente un vizio di omessa pronuncia o un'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello è necessario riportare nel ricorso per cassazione i passaggi dell'atto di appello contenenti i singoli motivi, oltre a indicare dove essi siano stati proposti, così da consentire il controllo sulla ritualità, tempestività e decisività. I ricorrenti, invece, non avevano trascritto i motivi di appello. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui esso risulti, del momento e del modo in cui sia stato discusso e della sua decisività; nel caso concreto, il ricorso si risolveva in una generica critica alla motivazione della sentenza. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido, alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è inammissibile se non sono trascritti o quantomeno riportati con precisione i motivi d'appello, con indicazione dell'atto o del verbale in cui furono formulati.
  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'individuazione di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non può essere dedotto mediante una generica critica alla motivazione o alla valutazione delle prove.
  • L'autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di mettere la Corte in condizione di verificare immediatamente la ritualità, la tempestività e la decisività delle allegazioni processuali richiamate.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante risulta comunque considerato dal giudice di merito.
  • Nei giudizi di legittimità, la mancanza di specificità del motivo si risolve in inammissibilità quando la censura non consente di cogliere quale fatto o quale errore giuridico si voglia concretamente sottoporre al sindacato della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.