Cassazione Civile, Ordinanza n. 29661/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2012. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva deciso la causa; in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specifici motivi di impugnazione. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere il giudice d'appello valutato i motivi di gravame; con il secondo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver omesso ogni motivazione sul rigetto dell'appello. Lamentavano, in sostanza, che la sentenza di appello avesse ritenuto l'impugnazione priva di specificità senza considerare i motivi dedotti.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza. Quanto al primo, ha osservato che per dedurre utilmente un vizio di omessa pronuncia o un'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello è necessario riportare nel ricorso per cassazione i passaggi dell'atto di appello contenenti i singoli motivi, oltre a indicare dove essi siano stati proposti, così da consentire il controllo sulla ritualità, tempestività e decisività. I ricorrenti, invece, non avevano trascritto i motivi di appello. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui esso risulti, del momento e del modo in cui sia stato discusso e della sua decisività; nel caso concreto, il ricorso si risolveva in una generica critica alla motivazione della sentenza. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido, alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello tributario deve contenere motivi specifici; la loro deduzione in cassazione richiede però che il ricorrente li riporti specificamente nel ricorso per consentire il controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge era invocato rispetto alla pretesa omissione di esame dei motivi di appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già alla mera insufficienza o genericità della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare la documentazione processuale rilevante nei limiti richiesti per il controllo di legittimità.
Il fatto storico omesso deve essere un fatto principale o secondario rilevante ai fini dell'onere della prova e della decisione.
La causa è stata trattata con il procedimento camerale semplificato previsto per la definizione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è inammissibile se non sono trascritti o quantomeno riportati con precisione i motivi d'appello, con indicazione dell'atto o del verbale in cui furono formulati.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'individuazione di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non può essere dedotto mediante una generica critica alla motivazione o alla valutazione delle prove.
- L'autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di mettere la Corte in condizione di verificare immediatamente la ritualità, la tempestività e la decisività delle allegazioni processuali richiamate.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante risulta comunque considerato dal giudice di merito.
- Nei giudizi di legittimità, la mancanza di specificità del motivo si risolve in inammissibilità quando la censura non consente di cogliere quale fatto o quale errore giuridico si voglia concretamente sottoporre al sindacato della Corte.
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