Cassazione Civile, Ordinanza n. 27538/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l'ammissione in privilegio di un credito per emolumenti e TFR maturati in un rapporto che assumeva essere di lavoro subordinato dal 24 agosto 2012 al 17 febbraio 2016. Sosteneva che i plurimi contratti di collaborazione a progetto stipulati con la società fossero nulli per mancanza di un effettivo progetto, identico contenuto e utilizzo per esigenze ordinarie e continuative dell'azienda, con conseguente conversione del rapporto in subordinato ex art. 69 d.lgs. 276/2003. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la durata del rapporto, non sufficientemente provata la base documentale per quantificare le retribuzioni e il TFR, e soprattutto facendo leva sull'asserita applicabilità di un contratto collettivo diverso da quello prodotto dalla ricorrente. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi, incentrati su: omessa pronuncia sulla conversione del rapporto; violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame della domanda di subordinazione; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c. per avere il giudice applicato d'ufficio un diverso CCNL; violazione dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 Cost. per il rigetto della domanda retributiva; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per non avere considerato che la prova era comunque emersa almeno per un periodo limitato; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere probatorio; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto a carico della lavoratrice la prova del pagamento di retribuzione e TFR invece che al datore di lavoro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, li ha esaminati unitariamente per la stretta connessione, e ha cassato il decreto impugnato con rinvio ad altro collegio del Tribunale di Roma, sezione fallimentare. Ha affermato che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare la domanda di nullità dei contratti a progetto e di conversione del rapporto ex art. 69 d.lgs. 276/2003 anche se la prova coprisse solo un periodo più ristretto di quello allegato, poiché la nullità di uno dei contratti poteva comunque determinare la conversione. Ha inoltre precisato che, in presenza di contumacia del fallimento e in assenza di specifiche contestazioni, il tribunale non poteva rigettare la domanda sulla base dell'applicazione di un CCNL diverso da quello richiamato dalla parte, dovendo semmai procedere, ove necessario, alla determinazione della retribuzione anche d'ufficio in base al contratto di categoria corrispondente o al parametro dell'art. 36 Cost. Infine ha ribadito che la prova del pagamento di retribuzioni e TFR incombe sul debitore. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese, escludendosi altresì il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
norma processuale richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo del fallimento.
titolo di privilegio invocato per il credito da lavoro subordinato e TFR.
la mancanza o invalidità del progetto nei contratti di collaborazione a progetto può determinare la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere l'esame della conversione del rapporto dedotta in giudizio.
il giudice non può fondare il rigetto su un diverso assetto fattuale o contrattuale non dedotto o non contestato dalle parti.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare la decisione resa al di fuori del perimetro delle allegazioni e contestazioni.
attribuisce al giudice il potere di determinare la retribuzione quando manchi o non sia applicabile quella contrattuale invocata.
art. 36 Cost.
funge da parametro di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, anche in sostituzione del CCNL dedotto.
la prova del pagamento della retribuzione e del TFR incombe sul debitore/datore di lavoro, non sul lavoratore.
art. 36 Cost.
può essere utilizzato come criterio di adeguamento della retribuzione anche se il CCNL allegato risulti inapplicabile.
secondo comma, ult. parte
base procedurale per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In una domanda di accertamento della subordinazione e di ammissione al passivo fondata sulla nullità di contratti di collaborazione a progetto, il giudice deve esaminare la validità del progetto e la possibile conversione del rapporto anche se la prova copre solo un periodo inferiore a quello allegato, perché la nullità di uno solo dei contratti può essere sufficiente a fondare la pretesa.
- Se il lavoratore richiama un determinato contratto collettivo solo come parametro per la quantificazione della retribuzione, il giudice non può rigettare la domanda limitandosi ad affermare l'applicabilità di un diverso CCNL non dedotto o non contestato; in tali casi deve procedere alla determinazione della retribuzione secondo i criteri dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 Cost.
- Nel sistema della contrattazione collettiva di diritto comune, l'applicazione di un CCNL dipende dall'adesione del datore di lavoro alle organizzazioni stipulanti, non dall'appartenenza della sua attività a un determinato settore economico; il parametro settoriale può però rilevare come criterio esterno di misura della retribuzione costituzionalmente sufficiente.
- Quando è chiesto il pagamento di retribuzioni e TFR, la prova dell'avvenuto pagamento grava sul datore di lavoro o sul debitore che eccepisca l'adempimento.
- Il giudice di merito deve pronunciare sull'intera domanda e non può ometterne la decisione per ragioni che ne trascurino una possibile accoglienza parziale o per un diverso apprezzamento del periodo lavorativo effettivamente provato.
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