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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28428/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'indagine per associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nei confronti dell'indagato era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, poi confermata dal tribunale del riesame. Secondo l'impostazione cautelare, egli avrebbe preso parte a un sodalizio criminale finalizzato a creare e inserire nel sistema informatico del Ministero dell'Interno fittizie richieste di assunzione, funzionali a ottenere nulla osta all'ingresso di cittadini extracomunitari senza che seguisse un reale rapporto di lavoro; l'indagato, imprenditore agricolo, avrebbe messo a disposizione il nome della propria azienda e, dietro corrispettivo, presentato numerose richieste, ma assunto solo pochissime persone. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione sui gravi indizi in relazione al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sostenendo l'assenza di prova dell'effettivo pagamento di somme di denaro, l'irrilevanza delle espressioni gergali richiamate nell'ordinanza e il fatto che l'inoltro delle pratiche fosse curato da un coindagato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando il pericolo di reiterazione in ragione del tempo trascorso dall'ultimo fatto contestato e dell'asserita mancanza di prova dell'illiceità delle richieste del 2024; 3) ulteriore vizio di motivazione per mancata considerazione degli elementi difensivi, in particolare di una consulenza tecnica di parte che attribuiva al coindagato la gestione delle domande e confermava la reale operatività dell'azienda agricola.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi sia sui gravi indizi di colpevolezza sia sulle esigenze cautelari. Ha affermato che il dolo specifico di ingiusto profitto non esige che il profitto sia stato effettivamente percepito; che l'interpretazione del linguaggio criptico emerso nelle intercettazioni è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità, qui neppure prospettata; che nel concorso di persone è irrilevante che il ricorrente non abbia materialmente curato l'inserimento delle pratiche, essendo addebitabile a ciascun concorrente l'intera porzione di condotta; e che le deduzioni difensive in memoria non erano idonee a disarticolare il ragionamento del tribunale del riesame. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto non decisivo il tempo trascorso dall'ultimo episodio contestato, valorizzando la perdurante attività dell'impresa e la presentazione di ulteriori domande nel 2024, elementi sufficienti a sorreggere una prognosi di attualità del rischio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La disposizione è richiamata per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ne valorizza il dolo specifico di ingiusto profitto, affermando che non richiede la concreta percezione del profitto.

  • art. 416 c.p.

    Richiamato quale ulteriore titolo di reato contestato nell'ambito del sodalizio criminale.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso nei limiti strettamente necessari.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il dolo specifico di ingiusto profitto non richiede la prova che il profitto sia stato effettivamente incassato, essendo sufficiente la finalizzazione della condotta al conseguimento dell'utilità indebita.
  • L'interpretazione del linguaggio criptico o gergale emerso in intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la lettura è logica e sorretta da massime di अनुभवienza, salvo manifesta illogicità.
  • Nel concorso di persone, ciascun concorrente risponde anche del segmento materiale della condotta realizzato dagli altri partecipi, secondo il principio solidaristico, sicché è irrilevante che l'imputato non abbia personalmente eseguito l'atto materiale contestato.
  • Le deduzioni difensive contenute in memoria incidono sulla motivazione solo se hanno capacità disarticolante rispetto al ragionamento decisorio; non è sufficiente la mera riproposizione di elementi già incompatibili con l'impianto argomentativo dell'ordinanza impugnata.
  • La prognosi di reiterazione del reato ai fini cautelari può fondarsi anche su elementi recenti e attuali che rendano concreto il pericolo, senza necessità che l'indagato abbia commesso nuovi reati dopo quelli oggetto di procedimento; il decorso del tempo dall'ultimo fatto non è di per sé decisivo se la situazione fattuale mostra la perdurante possibilità di reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioniEsigenze cautelariConcorso di persone
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaImmigrazioneProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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