Sentenza del 16/12/2022 n. 36926 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento n. 33/2017 del Comune di Visciano per omesso pagamento IMU anno 2012 (importo complessivo Euro 43.897,00). La ricorrente proponeva due motivi: (1) omesso esame di documenti (dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445/2000) che avrebbero provato che le attività svolte (casa di riposo, scuola paritaria infanzia e primaria) erano svolte a titolo gratuito o dietro rette simboliche e che i costi superavano le rette; (2) violazione e falsa applicazione delle norme IMU (D.Lgs. n.504/1992 art.7 lett. i), D.L. n.1/2012 art.91-bis, D.Lgs. n.23/2011 art.9, commi 6 e 8, e dei decreti ministeriali) per non aver considerato che le attività erano svolte "con modalità non commerciali" e per non aver tenuto conto dell'utilizzazione mista degli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo dichiarato inammissibile: l'autodichiarazione prodotta in sede di merito non ha efficacia probatoria nel giudizio tributario e la censura era anche preclusa per la 'doppia conforme' (motivazione di appello conforme a quella di primo grado). Secondo motivo rigettato nel merito: l'esenzione prevista dall'art.7 lett. i) D.Lgs. 504/1992 come modificato dall'art.91-bis richiede che, in caso di destinazione mista, sia effettuato il nuovo accatastamento (procedura DOCFA) ovvero sia resa l'apposita dichiarazione secondo il regolamento e i decreti ministeriali; in assenza di tali adempimenti non può essere riconosciuta l'esenzione parziale e l'imposizione IMU è legittima. Condanna della ricorrente alle spese di cassazione (Euro 5.600,00 più oneri) e statuizione sul possibile versamento di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
gli immobili ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita non commerciali di attivita assistenziali, ... didattiche ...
Prevede l'esenzione dall'IMU per immobili destinati esclusivamente a svolgimento di attività non commerciali da parte di enti non commerciali; l'esenzione è subordinata al requisito della 'modalità non commerciale' dell'utilizzo.
D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. L. n. 27/2012
introduce l'inciso "con modalita non commerciali" e dispone la tassazione della sola porzione utilizzata commercialmente in caso di destinazione mista
Ha ristretto/precisato l'ambito dell'esenzione richiedendo che l'attività sia svolta con modalita non commerciali e regolamentato la gestione dei casi di utilizzo misto: l'immobile misto è imponibile solo per la parte commerciale, previa nuova accatastamento (DOCFA) o apposita dichiarazione secondo i decreti ministeriali.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, commi 6 e 8
Disciplinano gli obblighi di dichiarazione agli effetti dell'IMU da parte degli enti non commerciali e le modalita di presentazione della dichiarazione distintiva degli immobili soggetti o meno a imposta.
D.M. 19 novembre 2012, n. 209; D.M. n. 200/2012; D.M. 26 giugno 2014, art. 1
Decreti attuativi che approvano i modelli e le istruzioni per la dichiarazione IMU e stabiliscono le modalità per dichiarare la quota di utilizzo non commerciale degli immobili, nonché i requisiti tecnici (es. DOCFA) per la riclassificazione dell'immobile a fini fiscali.
D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76
Regolano le autodichiarazioni e le conseguenze della falsità; tuttavia la Corte ha ricordato che tali autodichiarazioni hanno limitata efficacia probatoria nel processo tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Limita l'efficacia probatoria delle autodichiarazioni nel contenzioso tributario e impedisce che l'autodichiarazione sostituisca mezzi di prova vietati (es. giuramento di parte) nel processo tributario.
Se la decisione di appello è conforme a quella di primo grado (o fonda sul medesimo iter argomentativo), la Corte di cassazione non ammette la censura per omesso esame di fatti decisivi; limita la possibilità di rimettere in discussione questioni di fatto già risolte concordemente.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per enti non commerciali richiede che l'immobile sia destinato esclusivamente ad attività svolte "con modalità non commerciali"; in caso di uso misto l'esenzione riguarda solo la porzione non commerciale.
- Per ottenere la parziale esenzione di immobili ad utilizzazione mista occorre o procedere al nuovo accatastamento (DOCFA) che distingua le porzioni, oppure presentare la specifica dichiarazione secondo i decreti ministeriali; senza questi adempimenti l'ente non può opporre l'esenzione a favore.
- Le autodichiarazioni rese in sede amministrativa o prodotte in giudizio hanno efficacia probatoria limitata nel processo tributario: non sostituiscono prove e non sono sufficienti a mutare in modo certo il convincimento del giudice se contrastano con altri elementi istruttori.
- La cassazione non riesamina agevolmente questioni di fatto già decise in modo concorde in primo e secondo grado (doppia conforme); chi contesta deve indicare chiaramente elementi nuovi o errori di diritto.
- In contenziosi IMU è fondamentale curare preventivamente gli adempimenti formali (accatastamento, dichiarazioni, modulistica ministeriale) e conservare documentazione tecnica e amministrativa che dimostri la prevalente destinazione non commerciale; il mero dato economico (costi superiori alle rette) spesso non è sufficiente senza il relativo accertamento catastale o dichiarativo.
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