Cassazione Civile, Ordinanza n. 27389/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori equa riparazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi in unico grado dinanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria dal 2006 al 2018. Il magistrato designato aveva accolto solo parzialmente la domanda con decreto del 21 aprile 2020. Contro tale provvedimento era stata proposta opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 il 9 giugno 2020, ma la Corte d'appello l'aveva dichiarata inammissibile per tardività con decreto del 28 maggio 2021. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 5-ter l. n. 89 del 2001 e delle norme emergenziali sulla sospensione dei termini processuali, sostenendo che la Corte non aveva considerato la sospensione dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020; 2) violazione degli artt. 2 e 2-bis l. n. 89 del 2001 in punto di quantificazione dell'indennizzo; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 in punto di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva erroneamente dichiarato tardiva l'opposizione senza considerare la sospensione del decorso dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, come modificato dal d.l. n. 23 del 2020 e convertito dalla l. n. 40 del 2020. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri due, che attengono al merito del decreto del magistrato designato e dovranno essere esaminati nel giudizio di rinvio. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nei limiti della censura accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
opposizione ex art. 5-ter
il termine per proporre opposizione non può essere valutato senza tener conto della sospensione processuale disposta dalla normativa emergenziale.
art. 1 d.l. n. 11 del 2020
richiamato tra le norme emergenziali dedotte a sostegno della sospensione dei termini.
sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020
la sospensione dei termini processuali opera anche ai fini del computo del termine per l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001.
richiamato quale norma di modifica del quadro emergenziale sulla sospensione dei termini.
richiamato dal secondo motivo per la quantificazione dell'indennizzo.
richiamato dal secondo motivo per la quantificazione dell'indennizzo.
richiamato dal terzo motivo in tema di spese processuali.
richiamato dal terzo motivo quale parametro per la liquidazione delle spese.
artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c.
norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per l'applicazione ratione temporis del rito camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione contro il decreto emesso in materia di equa riparazione, il giudice deve computare il termine di impugnazione tenendo conto delle eventuali sospensioni del decorso dei termini processuali previste dalla disciplina emergenziale.
- La declaratoria di tardività di un'impugnazione è erronea se ignora un periodo di sospensione legale dei termini che incide sul relativo dies ad quem.
- Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente il capo di decisione che ha definito l'impugnazione in rito, le censure residue dirette al merito del provvedimento presupposto restano assorbite e vanno esaminate dal giudice di rinvio.
- In sede di cassazione, l'accoglimento della doglianza sul rito comporta la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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