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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13756/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA, assumendo ricavi non dichiarati pari a euro 350.000 derivanti dalla vendita di un capannone e di un terreno. Secondo l'Ufficio, il prezzo effettivo della cessione era di euro 4.500.000, mentre in dichiarazione era stato indicato il prezzo inferiore di euro 4.150.000. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello annullando l'atto, ritenendo che il brogliaccio e le intercettazioni richiamati nell'avviso non provassero il raggiungimento dell'accordo sul prezzo maggiore, ma solo ipotesi di trattativa e la ripartizione interna del prezzo tra capannone e terreno. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con il secondo deduceva violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente disatteso un compendio di presunzioni gravi, precise e concordanti in un accertamento analitico-induttivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo perché volto sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, senza indicare uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR non avesse fatto corretta applicazione delle regole sulle presunzioni e avesse valutato in modo atomistico e parziale gli elementi indiziari, omettendo un esame complessivo del compendio probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se investe un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione complessiva delle prove o degli elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio su accertamento induttivo la contribuente, una volta offerto dall'Ufficio un compendio presuntivo idoneo, ha l'onere di fornire prova contraria e di dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni costituiscono il procedimento logico di inferenza da un fatto noto a un fatto ignoto, nell'ambito dell'accertamento tributario induttivo.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice deve ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti; la valutazione deve essere prima analitica dei singoli indizi e poi globale e unitaria, secondo il criterio della convergenza del molteplice.

  • art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento analitico-induttivo consente all'Amministrazione di desumere il reddito in via induttiva sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA l'Ufficio può procedere a rettifica induttiva con uso di presunzioni semplici, sempre nei limiti della gravità, precisione e concordanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame non può essere trasformato in una richiesta di riesame del merito e del materiale probatorio: occorre l'omissione di uno specifico fatto storico decisivo.
  • In tema di accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni semplici, ma il giudice deve verificare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza attraverso un esame complessivo degli indizi e non atomistico.
  • La valutazione delle presunzioni richiede un doppio passaggio logico: selezione dei singoli indizi rilevanti e successiva considerazione congiunta della loro portata inferenziale; l'analisi parziale o frammentaria degli elementi probatori integra errore di diritto.
  • Quando l'Ufficio allega plurimi elementi indiziari convergenti, il contribuente ha l'onere di offrire prova contraria idonea a superare la ricostruzione presuntiva dell'imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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