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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30255/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento emessi per IRPEF e IVA relativi agli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013, con i quali l'Ufficio aveva disconosciuto costi e detrazioni ritenuti riferibili a operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva riunito e rigettato i ricorsi del contribuente; la CTR aveva poi respinto l'appello con motivazione ritenuta dal ricorrente meramente riproduttiva e adesiva rispetto alla sentenza di primo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del contribuente, ritenendo fondato il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente: la CTR si era limitata a riprodurre sostanzialmente la decisione di primo grado e ad aderirvi con formula meramente di stile, senza dare conto, neppure sinteticamente, delle ragioni del rigetto dei motivi di gravame. Ha invece rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia, escludendo che vi fosse omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e ritenendo comunque infondata l'eccezione, perché l'appello del contribuente risultava sufficientemente specifico secondo un'interpretazione restrittiva dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione quando la motivazione sia omessa o solo apparente.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Il giudice deve evitare attività processuali inutili e formalità superflue, bilanciando le richieste di trattazione congiunta con l'esigenza di ragionevole durata del processo, specialmente in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata secondo il rito camerale non partecipato previsto dalla norma.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'onere di specificità dei motivi di appello nel processo tributario va interpretato restrittivamente; l'inammissibilità è sanzione eccezionale e opera solo quando non sia ricavabile, anche implicitamente, una reale contestazione della decisione di primo grado.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La Corte richiama il criterio di interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice d'appello si limiti a riprodurre o ad aderire alla decisione di primo grado senza esporre, anche sinteticamente, le ragioni per cui respinge i motivi di gravame.
  • Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere interpretata restrittivamente: è sufficiente che dall'atto emerga, anche implicitamente ma in modo inequivoco, la volontà di censurare la decisione impugnata.
  • La mera riproposizione, in appello, delle ragioni già svolte contro l'atto impositivo può soddisfare l'onere di specificità quando il dissenso investa l'intera decisione di primo grado e le censure siano desumibili dal contenuto complessivo dell'atto.
  • La denuncia di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, pur senza affrontare espressamente l'eccezione, decida il merito in modo incompatibile con la pretesa processuale dedotta dalla parte.
  • Nel giudizio di cassazione, richieste di riunione o trattazione congiunta di procedimenti relativi alla stessa vicenda devono essere sorrette da concrete ragioni di economia processuale idonee a compensare il ritardo che ne deriverebbe.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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