Cassazione Civile, Ordinanza n. 06832/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un socio di una società in nome collettivo ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui gli erano stati imputati maggiori redditi derivanti da un accertamento di maggiori ricavi non dichiarati in capo alla società per l'anno d'imposta 2001. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi che, mancando un accertamento presupposto valido nei confronti della società, non potessero essere imputati redditi ai soci; in appello la decisione era stata parzialmente riformata, dichiarando legittimo l'accertamento e annullando solo le sanzioni. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione degli artt. 40, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 5, comma 1, d.P.R. 917/1986, sostenendo che l'avviso nei suoi confronti fosse illegittimo perché mancava il necessario avviso di accertamento emesso verso la società, non essendo sufficiente il solo processo verbale di constatazione della Guardia di finanza.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone e tutti i soci, poiché l'accertamento dei redditi delle società di persone e la loro automatica imputazione ai soci costituiscono un accertamento unitario e inscindibile. Poiché nei giudizi di merito non avevano partecipato tutti i soci, il processo è stato dichiarato nullo nella sua interezza, con travolgimento delle sentenze di primo e secondo grado. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, per un nuovo giudizio con integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi per cui l'accertamento nei confronti del socio presuppone un valido accertamento emesso anche nei confronti della società.
art. 5, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
I redditi delle società di persone residenti sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili; da ciò deriva l'unitarietà dell'accertamento e il litisconsorzio necessario tra società e soci.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per affermare l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando sussiste litisconsorzio necessario.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
Menionato come disposizione che consente la riunione dei giudizi in presenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla rettifica dei redditi delle società di persone e alla conseguente imputazione ai soci, l'accertamento ha natura unitaria e inscindibile, sicché società e tutti i soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- L'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio non può essere valutato isolatamente rispetto alla posizione della società, poiché la pretesa deriva da un unico presupposto comune relativo al reddito societario.
- Quando il difetto di litisconsorzio necessario emerge in cassazione, la causa va rinviata al primo giudice per la ricostituzione del contraddittorio, salvo che ricorrano i presupposti per la riunione dei giudizi già pendenti e sostanzialmente sovrapponibili.
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