Cassazione Civile, Ordinanza n. 11605/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente)
La controversia
Una società di mutuo soccorso aveva ottenuto in origine l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; successivamente il beneficio era stato revocato e la revoca era stata confermata dal tribunale in sede di opposizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha contestato la revocabilità del beneficio, sostenendo che, nel processo civile, la revoca sarebbe ammissibile solo per mutamento delle condizioni reddituali e non anche per una rivalutazione giudiziale dell’originaria insussistenza dei presupposti già apprezzati dal consiglio dell’ordine. Con il secondo ha sostenuto che, essendo una società di mutuo soccorso senza scopo di lucro, avrebbe dovuto beneficiare del regime di ammissione previsto per tali enti, richiamando la disciplina speciale della legge sulle società di mutuo soccorso e il rinvio al regime delle opere pie. Con il terzo e il quarto motivo ha censurato la qualificazione della propria attività come "economica": secondo la ricorrente la raccolta di quote associative e l’erogazione di prestazioni mutualistiche non integrano attività economica in senso proprio, e in ogni caso gli enti mutualistici possono svolgere attività economiche solo strumentali, purché non lucrative, sicché il giudice avrebbe erroneamente confuso economicità con finalità di lucro.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che nel patrocinio a spese dello Stato in sede civile il giudice possa revocare il beneficio non solo per variazione reddituale o mala fede/colpa grave, ma anche quando accerti l’insussistenza originaria dei presupposti di ammissione. Ha poi accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo nei limiti precisati, affermando che le società di mutuo soccorso rientrano nel novero degli enti senza scopo di lucro rilevanti ai fini dell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002, ma che il concetto di "attività economica" non può essere inteso in modo astratto e omnicomprensivo: va verificato in concreto se l’ente persegua davvero un fine lucrativo mediante un’organizzazione produttiva, non essendo sufficiente la mera percezione di quote o il pareggio di bilancio. Conseguentemente la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Presidente del Tribunale di Padova, in diversa persona, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
"revoca da parte del giudice nei soli casi di variazioni reddituali o di accertata insussistenza, anche originaria, dei presupposti reddituali"
nel processo penale la revoca del patrocinio è disciplinata in modo diverso e non consente di trasporre automaticamente la disciplina al processo civile; il richiamo della ricorrente è stato ritenuto non pertinente
"assicur[a] il patrocinio a spese dello Stato alle condizioni previste per le persone fisiche ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica"
gli enti senza scopo di lucro possono essere ammessi al patrocinio, ma non automaticamente: occorre verificare anche le altre condizioni previste dalla legge, e il concetto di attività economica va interpretato in concreto, riferendolo all’effettivo perseguimento di un fine lucrativo tramite organizzazione produttiva
"natura anticipata e provvisoria"
l’ammissione disposta dal consiglio dell’ordine ha natura provvisoria e non consolida in via definitiva la spettanza del beneficio
"non solo nel caso in cui risultino mutate le condizioni reddituali [...] ma anche nell’ipotesi in cui risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione"
il giudice può revocare il beneficio sia per sopravvenienze reddituali sia per l’accertata mancanza originaria dei presupposti, oltre che per mala fede o colpa grave
art. 9 l. n. 3818/1886
"La parificazione alle Opere pie pel gratuito patrocinio"
la disposizione conserva efficacia e costituisce il fondamento del richiamo al regime agevolativo per le società di mutuo soccorso, ma tale richiamo non comporta equiparazione totale alle antiche opere pie
"non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale"
la norma conferma la natura non lucrativa delle società di mutuo soccorso e delimita le attività consentite, ma non trasforma ogni loro attività in attività economica rilevante ai fini ostativi del patrocinio
art. 1 d.l. n. 179/2009
la l. n. 3818/1886 risulta espressamente mantenuta in vigore e quindi non abrogata
il Codice del Terzo Settore richiama la disciplina delle società di mutuo soccorso, confermandone l’inquadramento nel terzo settore
le società di mutuo soccorso sono ricondotte agli enti privi di scopo di lucro del terzo settore
elenca le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore
consente attività diverse solo se secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale
la raccolta fondi è attività funzionale al finanziamento delle attività di interesse generale e non coincide di per sé con attività lucrativa
artt. 10 e 11 d.lgs. n. 460/1997
sono richiamati per definire la nozione di ente non commerciale/onlus e il rilievo delle attività economiche strumentali, purché non vi sia distribuzione di utili o impiego del patrimonio per fini diversi da quelli istituzionali
art. 24 Cost.
il patrocinio a spese dello Stato è strumento di effettività del diritto di difesa
artt. 2 e 3 Cost.
fondano l’esigenza di rimuovere gli ostacoli economici all’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale
richiamato come parametro per le altre condizioni di ammissione al patrocinio, oltre al profilo soggettivo dell’ente
artt. 112, 126 e 136 d.P.R. n. 115/2002
in combinazione, disciplinano l’ammissione provvisoria e la revoca del patrocinio a spese dello Stato; il giudice civile può revocare il beneficio anche per insussistenza originaria dei presupposti
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nozione di attività economica non coincide con quella di attività mutualistica priva di scopo di lucro
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, la revoca del beneficio può essere disposta dal giudice non solo per sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali o per mala fede/colpa grave, ma anche quando emerga l’originaria insussistenza dei presupposti di ammissione.
- L’ammissione al patrocinio disposta dal consiglio dell’ordine ha natura anticipata e provvisoria; essa non preclude al giudice del processo di verificare successivamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- Per gli enti senza scopo di lucro, il concetto di "attività economica" non va inteso in modo astratto e onnicomprensivo: occorre accertare se l’ente persegua in concreto un fine lucrativo mediante un’organizzazione produttiva, non essendo sufficiente la mera copertura dei costi, la raccolta di quote o il conseguimento del pareggio di bilancio.
- Le società di mutuo soccorso, pur rientrando nel novero degli enti non lucrativi del terzo settore, possono svolgere attività strumentali alle finalità mutualistiche; tale attività non diventa automaticamente economica o lucrativa per il solo fatto di essere organizzata o di prevedere corrispettivi/contribuzioni.
- Ai fini dell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002, l’ammissione degli enti non lucrativi al patrocinio a spese dello Stato non è automatica, ma resta subordinata alla verifica delle ulteriori condizioni legali previste per l’accesso al beneficio.
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