Cassazione Civile, Ordinanza n. 09883/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiante)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto in giudizio il risarcimento dei danni per lesioni personali asseritamente subite a seguito di una testata al volto ricevuta nel 2006 dall'altra parte. Il procedimento penale relativo al fatto si era concluso con estinzione del reato per prescrizione. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendo utile ai fini interruttivi della prescrizione civile la costituzione di parte civile nel processo penale. La corte d'appello aveva invece rigettato la domanda, ritenendo che, essendo già decorso il termine di prescrizione del diritto al risarcimento, la costituzione di parte civile e le vicende della prescrizione penale non potessero incidere sulla prescrizione civile. Nel ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2947 c.c., 150 e 160 c.p., sostenendo che l'azione civile esercitata nel processo penale soggiacerebbe alle regole della prescrizione penale e che il termine civile sarebbe stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il decreto di citazione e la raccomandata di diffida avrebbero impedito la maturazione della prescrizione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di rinuncia alla prescrizione, che il ricorrente collegava alla mancata opposizione alla costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi affermando che, quando l'azione risarcitoria da reato è esercitata in sede civile, non rilevano le cause di sospensione o interruzione della prescrizione penale: il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla consumazione del reato e resta disciplinato dall'art. 2947, comma 3, c.c. nella sua autonoma dimensione civilistica. Ha inoltre precisato che l'indirizzo favorevole invocato dal ricorrente riguarda il diverso caso dell'azione civile esercitata e definita nel processo penale. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione degli atti e del contenuto della decisione di primo grado; ha aggiunto, comunque, che il mero silenzio alla costituzione di parte civile non integra rinuncia alla prescrizione, perché la rinuncia richiede una volontà inequivoca incompatibile con l'intenzione di avvalersi della causa estintiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio civile di risarcimento del danno da fatto costituente reato, il termine di prescrizione è autonomamente regolato dal codice civile; se il reato ha un termine di prescrizione non superiore a cinque anni, la prescrizione civile è quinquennale e decorre dalla consumazione del fatto, senza che incidano le cause di sospensione o interruzione della prescrizione penale.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'incidenza delle vicende del procedimento penale sulla prescrizione, ma la Corte ha escluso che tali vicende rilevino nella controversia civile.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'effetto interruttivo del decreto di citazione a giudizio; la Corte ha escluso che gli atti interruttivi della prescrizione penale incidano sulla prescrizione civile dell'azione risarcitoria esercitata in sede civile.
È stato utilizzato dalla Corte per chiarire che, escluso l'effetto interruttivo del decreto di citazione, la prescrizione penale di riferimento è quella ordinaria di sei anni.
Richiamato per spiegare che il termine più lungo di sette anni e sei mesi presuppone l'interruzione derivante da atti del procedimento penale, qui ritenuta non operante ai fini civilistici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per il motivo di violazione di legge relativo alla prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata respinta perché il fatto indicato non era decisivo alla luce della corretta ricostruzione della prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per il vizio di omessa pronuncia; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato per lamentare l'omessa pronuncia sul tema della rinuncia alla prescrizione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ha ritenuto non rispettato l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e del contenuto delle decisioni rilevanti, con conseguente inammissibilità della censura.
Richiamato nel ragionamento sulla riproposizione delle eccezioni in appello; la Corte ha osservato che, se la questione era stata decisa in primo grado, era necessario appello incidentale.
Richiamato per la pretesa rinuncia alla prescrizione; la Corte ha escluso che il comportamento dedotto integrasse una rinuncia, per difetto di inequivoca volontà abdicativa.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico spese di giustizia.
Massime di principio
- Nell'azione civile di risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato proposta in sede civile, la prescrizione del diritto è disciplinata autonomamente dall'art. 2947 c.c. e non è influenzata dalle cause di sospensione o interruzione della prescrizione penale.
- L'effetto interruttivo del procedimento penale sull'azione civile rileva solo nel diverso contesto dell'azione esercitata nel processo penale; tale indirizzo non è automaticamente estensibile alla domanda risarcitoria proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile.
- Quando il reato è soggetto a prescrizione pari o inferiore a cinque anni, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla consumazione del fatto e non si prolunga per effetto delle vicende del procedimento penale.
- La rinuncia alla prescrizione non può desumersi da meri comportamenti equivoci o dal semplice silenzio; è necessaria una volontà inequivoca e incompatibile con l'intenzione di avvalersi della prescrizione.
- Il motivo di ricorso per omessa pronuncia richiede la specifica indicazione degli atti processuali rilevanti e del contenuto della decisione impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile.
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