Cassazione Civile, Ordinanza n. 04505/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società marittima)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una corporazione di piloti portuali per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per servizi di pilotaggio resi a una nave da crociera. La società intimata ha opposto il decreto sostenendo che, per quelle toccate, dovesse applicarsi la tariffa agevolata prevista dall’art. 7 del decreto tariffario portuale n. 65/2008, in quanto la nave doveva essere considerata, ai fini degli sconti, insieme alle altre navi riconducibili al medesimo gruppo societario internazionale. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo che la tariffa agevolata presupponesse una gestione in senso tecnico, cioè riferita a proprietà o noleggio con assunzione di responsabilità giuridica ed economica da parte di un unico soggetto, e aveva disconosciuto valore decisivo ai documenti prodotti per provare il controllo societario. In appello, invece, la decisione è stata riformata valorizzando documentazione societaria e una nota ministeriale che interpretava in senso ampio il concetto di compagnia di navigazione e di soggetto gestore, così da ricomprendere anche gruppi caratterizzati da unità di direzione, coordinamento e controllo. La corporazione piloti ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 91 cod. nav., dell’art. 14, comma 1-bis, l. 84/1994 e dell’art. 7 del decreto tariffario, sostenendo che la nozione di gestione dovesse essere letta in senso tecnico e non come mera aggregazione commerciale; 2) violazione degli artt. 2359, 2497 e 2497-bis c.c., contestando che fosse stata provata un’effettiva unitarietà di gestione idonea a fondare il cumulo degli approdi di navi di società diverse; 3) travisamento delle prove, omesso esame di documenti decisivi e violazione dell’art. 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse ignorato le risultanze dei registri pubblici e avesse attribuito valore eccessivo alla documentazione prodotta dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 7 del decreto tariffario, essendo atto regolamentare adottato sulla base di criteri ministeriali, va interpretato anche alla luce delle note esplicative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tale interpretazione consente di estendere la tariffa agevolata non solo ai casi di proprietà o gestione in senso tecnico, ma anche alle ipotesi in cui più società siano riferibili a un unico centro di direzione economica e commerciale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dalla corte d’appello sulla gestione unitaria del gruppo societario. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la censura non integrava un vero travisamento della prova né un vizio di violazione dell’art. 116 c.p.c., e che comunque non era stato dedotto un fatto storico decisivo omesso ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal Ministro competente; il provvedimento tariffario va letto come atto regolamentare, non come clausola negoziale.
art. 14, comma 1-bis, L. 84/1994
I criteri di formazione delle tariffe dei servizi tecnico-nautici sono stabiliti dal Ministero sulla base di un’istruttoria con gli organismi interessati, per assicurare uniformità nazionale e evitare differenze ingiustificate tra porti.
art. 7 del decreto tariffario n. 65/2008 della Direzione Marittima di Venezia
alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima
La previsione degli sconti si applica anche quando la gestione sia ricondotta a un unico centro di direzione economico-commerciale del gruppo, non solo alla gestione in senso tecnico di proprietà o noleggio.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la prova del controllo societario; la Corte non ne ha fatto applicazione in senso decisivo, ritenendo invece assorbente l’interpretazione della tariffa e l’accertamento di fatto della gestione unitaria.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’unità di direzione e coordinamento non potesse essere desunta dalla sola aggregazione commerciale.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’esistenza di dichiarazioni idonee a provare il controllo e il coordinamento del gruppo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma di ricorso invocata per le doglianze di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo insieme agli altri vizi, ma la Corte esclude che sussista un vero error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o il convincimento del giudice di merito.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dall’ordinamento o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non quando si contesti soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una tariffa amministrativa dei servizi tecnico-nautici è adottata sulla base di criteri ministeriali, il giudice deve interpretarla anche alla luce delle indicazioni esplicative provenienti dall’autorità centrale competente, specie se il provvedimento periferico si è formato in attuazione di quelle direttive.
- L’espressione "gestita dalla medesima compagnia di navigazione" può essere letta in senso atecnico e funzionale, comprendendo anche strutture societarie con unità di direzione, coordinamento e controllo, se la ratio della tariffa è premiare la concentrazione commerciale degli approdi.
- In tema di ricorso per cassazione, non è consentito trasformare in vizio di legittimità una mera contestazione dell’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito; il travisamento della prova e il vizio ex art. 116 c.p.c. hanno ambiti applicativi rigorosamente circoscritti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non basta lamentare che il giudice abbia preferito una ricostruzione fattuale a un’altra.
- Se la corte di merito accerta in fatto l’esistenza di una gestione economico-commerciale unitaria riferibile a un medesimo centro imprenditoriale, tale accertamento è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale effettivamente dedotto.
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