Cassazione Civile, Ordinanza n. 18406/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale nei confronti di un avvocato per i contributi dovuti alla gestione separata sui redditi da attività libero-professionale prodotti negli anni 2009 e 2010. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il credito: per il 2009 ritenendo che il primo atto interruttivo, una raccomandata di richiesta di pagamento notificata il 30 giugno 2015, fosse intervenuto quando il termine era già decorso; per il 2010, rilevando l'assenza di atti interruttivi utili. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato il differimento del termine di versamento dei contributi relativi al 2009 disposto da quel decreto, con conseguente erroneità della declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, quindi, rileva anche il differimento di tale termine previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi dovuti per l'anno 2009. Nel caso concreto, poiché il termine di versamento per il 2009 era stato differito dal 30 giugno al 7 luglio 2010, la richiesta notificata il 30 giugno 2015 era intervenuta prima del compimento del quinquennio prescrizionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
motivo formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.
la censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto
la decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la scadenza del termine di pagamento del contributo
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
individua il regime contributivo della gestione separata, rilevante per la prescrizione dei contributi
richiamato tra le norme che disciplinano gli adempimenti e i termini di versamento dei contributi
richiamato per la disciplina dei termini di versamento
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
ha disposto il differimento dei termini di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009, e tale differimento rileva ai fini della decorrenza della prescrizione
richiamato per la definizione camerale con proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non da un momento astratto di maturazione del reddito o dell'obbligo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rilevano anche i differimenti del termine di versamento disposti da fonti normative o regolamentari; se il termine è posticipato, si sposta in avanti anche il dies a quo della prescrizione.
- La verifica della prescrizione di crediti previdenziali va effettuata tenendo conto del termine effettivamente utile per l'adempimento e non del termine originario, quando questo sia stato validamente prorogato o differito.
- Se, computato il differimento del termine di versamento, l'atto di richiesta del credito è notificato prima del decorso del quinquennio, la prescrizione non è maturata.
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