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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34690/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario nove cartelle di pagamento relative a tributi diversi, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo e lamentando la mancata prova della notifica. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, su appello dell'agente della riscossione, aveva riformato la decisione ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle sulla base di documentazione prodotta in secondo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha dedotto la tardività dell'appello e della costituzione in giudizio dell'appellante; ha contestato il mancato uso dei poteri istruttori officiosi del giudice tributario; ha denunciato l'inosservanza delle regole sul deposito dell'appello; ha sostenuto che la costituzione dell'appellato non sanasse l'inammissibilità del gravame; ha censurato la valutazione della prova della notifica delle cartelle; ha lamentato l'omesso esame della mancanza di documenti attestanti le notifiche; e, in subordine, ha contestato la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, prospettando anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha dichiarato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevando che non era stata depositata copia autentica della sentenza impugnata, come richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile. Ha accertato che nel fascicolo era presente solo una copia semplice della sentenza e che non risultava alcun deposito integrativo nei termini. Conseguentemente non ha esaminato i motivi di ricorso, ha dichiarato che la sentenza impugnata è passata in giudicato e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato. Non sono state liquidate spese, perché la parte intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 1, d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sul termine per impugnare nel giudizio tributario, ma il relativo motivo non è stato esaminato per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell'appello; la Corte non entra nel merito

  • art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale base dei poteri istruttori officiosi del giudice tributario; la questione resta assorbita

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e della non contestazione

  • art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione ai termini e alle modalità di deposito, ma non esaminato nel merito

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere l'inammissibilità dell'appello tardivamente depositato, ma il motivo è assorbito

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato per sostenere la sanatoria della nullità; non esaminato nel merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato anche per contestare la valutazione della prova della notificazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apprezzamento delle risultanze documentali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della notificazione delle cartelle

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    richiamato per sostenere il divieto di nuove prove documentali in appello; non esaminato nel merito

  • art. 58, comma 1, d.lgs. 546/1992

    richiamato per limitare i nuovi mezzi di prova in appello nel processo tributario

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato e sottoposto a questione di legittimità costituzionale dal ricorrente

  • art. 3 Cost.

    invocato nella questione di legittimità costituzionale sull'asserita disparità di trattamento nella produzione documentale in appello

  • art. 24 Cost.

    invocato per dedotta lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    invocato per dedotta lesione del giusto processo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte afferma che il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è requisito a pena di improcedibilità e che non sono ammesse forme equipollenti

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere che il deposito integrativo sia stato effettuato nei termini utili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata costituisce requisito processuale essenziale a pena di improcedibilità; la mancanza non può essere supplita da copie semplici, indicazioni nell'indice o altre forme equipollenti.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione determina l'assorbimento e il mancato esame di tutti i motivi di impugnazione, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • Il deposito integrativo ex art. 372 c.p.c. può rilevare solo se effettuato nei termini e con le modalità idonee a sanare la mancanza documentale prescritta dall'art. 369 c.p.c.; in difetto, la sanzione di improcedibilità permane.
  • Quando la parte intimata non svolge attività difensiva nel giudizio di cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese, ma può essere comunque disposto il raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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