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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23304/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento presupposta, relative anche a tributi del periodo d’imposta 2009. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo prescritti in cinque anni i crediti. La CTR, invece, ha accolto l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo legittima la difesa tecnica svolta da un avvocato del libero foro e applicando la prescrizione ordinaria decennale ai tributi erariali. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale anche ai tributi erariali, oltre che a tributi locali, interessi, sanzioni e contributi INPS; con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina processuale sulla rappresentanza e difesa dell’agente della riscossione, assumendo che nel giudizio di merito questi dovesse essere difeso dall’Avvocatura dello Stato e non da un avvocato del libero foro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla prescrizione quinquennale per tributi locali, interessi, sanzioni e contributi INPS perché nuova e non trattata nel giudizio di merito, e comunque non deducibile come omessa pronuncia senza specifica allegazione della sua proposizione nei gradi precedenti. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione dei tributi erariali, ribadendo che per tali crediti opera la prescrizione ordinaria e che il consolidamento della cartella per mancata impugnazione non modifica il relativo termine prescrizionale. È stato poi respinto anche il secondo motivo, affermando che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nelle controversie tributarie, di avvocati del libero foro senza necessità della delibera prevista dal r.d. n. 1611/1933, in base alla disciplina speciale e alla convenzione con l’Avvocatura dello Stato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Non è la norma applicabile ai tributi erariali, per i quali la Corte ribadisce la prescrizione ordinaria; la prescrizione quinquennale non può essere estesa per via interpretativa ai crediti tributari erariali in questione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di censura per dedotta violazione di legge, ma le doglianze sono respinte o dichiarate inammissibili nei limiti sopra indicati.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Riguarda la rappresentanza processuale dell’agente della riscossione nel processo tributario, distinta dalla difesa tecnica disciplinata dall’art. 12.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina la difesa tecnica nel processo tributario; la Corte ne ricava che l’agente della riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro.

  • art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La Corte esclude che sia necessaria la delibera prevista da tale norma per il patrocinio di avvocati del libero foro nei casi in esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Per i tributi erariali, la scadenza del termine per impugnare la cartella o l’atto della riscossione produce solo l’irretrattabilità del credito, ma non trasforma né abbrevia il termine di prescrizione sostanziale, che resta quello ordinario.
  • La prescrizione quinquennale prevista per alcune categorie di crediti non è automaticamente estensibile ai tributi erariali; occorre distinguere tra tipologia del credito e regime prescrizionale effettivamente applicabile.
  • Le eccezioni o questioni non introdotte nei gradi di merito non possono essere fatte valere per la prima volta in cassazione e non sono deducibili come omessa pronuncia se il ricorrente non allega di averle ritualmente riproposte.
  • Nel processo tributario, la rappresentanza processuale dell’agente della riscossione e la sua difesa tecnica sono piani distinti: la difesa può essere svolta, nei casi previsti, anche da avvocati del libero foro, senza che ciò comporti invalidità della costituzione.
  • Quando il ricorso è respinto, seguono normalmente la condanna alle spese e l’applicazione del raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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