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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4060/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato dal Consolato Generale d'Italia a Lagos (28/07/2017) per presunta "incapacità professionale" e "fatto grave" ai sensi dell'art. 166 d.P.R. n. 18/1967: rilascio di visti sulla base di documentazione falsa. Contestazioni principali del ricorrente: tardività dell'avvio del procedimento disciplinare (fatti noti al MAECI il 16/02/2017; contestazione inviata al Consolato il 24/03/2017 e formalmente notificata il 24/26/04/2017) con richiamo all'art. 55-bis d.lgs. n.165/2001; dedotta incompetenza sulla verifica di genuinità dei documenti (sostiene che il suo compito era solo di "spunta" formale e non l'accertamento della genuinità) e rinuncia a prove testimoniali imputata ingiustamente; contestazione della proporzionalità della sanzione, attesa la scarsa incidenza delle irregolarità (20 su 1312 pratiche) e l'assenza di precedenti disciplinari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva reputato legittimo il licenziamento. Motivazioni principali: applicabilità della disciplina speciale di cui al d.P.R. n. 18/1967 al personale assunto localmente presso rappresentanze estere (quindi non applicabilità dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 con i suoi termini perentori); la procedura disciplinare era stata avviata nei termini pertinenti ratione temporis (contestazione del 24/26 aprile 2017) e la nozione di tempestività si valuta con "immediatezza relativa" caso per caso; la valutazione di fatto operata dai giudici di merito (sulla attribuzione dell'istruttoria delle pratiche al ricorrente, sulle ammissioni rese e sulla gravità della condotta) è rimessa al loro apprezzamento e non censurabile in cassazione salvo errori di diritto o omissione di un fatto decisivo; il ricorrente non ha dimostrato violazione di norme di diritto tali da giustificare la cassazione. La Corte ha quindi confermato che la condotta tenuta integrava le ipotesi di cui alle lett. a) e d) dell'art. 166 d.P.R. n. 18/1967 e che la sanzione era proporzionata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e è stata richiamata la possibile applicazione delle norme sul raddoppio del contributo unificato (D.P.R. n.115/2002, art.13).

Norme richiamate

  • d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 (art. 152, 154, 155, 164, 166)

    Disciplina speciale del personale assunto localmente presso rappresentanze diplomatiche e consolari: prevale la legge locale per quanto non espressamente regolato dal titolo VI; art.164 richiede contestazione scritta e termine per giustificazioni (10 giorni) per il personale a contratto; art.166 prevede sanzioni (anche il licenziamento) per incapacità professionale e fatti gravi.

  • d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (art. 45, art. 55, art. 55-bis)

    Norme generali sull'impiego pubblico non applicabili integralmente al personale locale delle rappresentanze estere, salvo richiamo esplicito; non trova applicazione il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art.55-bis nella specie, per la specialità prevista dal d.P.R. n.18/1967.

  • d.lgs. 103/2000

    Ha riformulato il titolo VI del d.P.R. n.18/1967 introducendo il criterio generale di applicazione della legge locale alle assunzioni locali, confermando la specialità del regime.

  • legge 4 novembre 1999 n. 266 (art.4)

    Delega al governo per omogeneizzare la disciplina del personale assunto localmente, con indicazione della possibilità di applicare norme locali purché garantito uno standard minimo di tutele.

  • legge 11 agosto 1995 n. 218 (art.57)

    Richiamata dal ricorrente per escludere l'applicazione della legge locale quando comprometta diritti inderogabili dell'ordinamento italiano; la Corte ha ritenuto non sussistere tale conflitto rispetto alla disciplina applicata.

  • legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori, art.7)

    Richiamata a titolo comparativo: l'assenza di termini perentori non esclude il principio di tempestività della contestazione, desumibile dal diritto di difesa; principio ritenuto applicabile anche nella disciplina speciale con le dovute cautele.

  • legge 11 maggio 1990 n. 108/1990 (legge n. 604/1966 menzionata nella causa)

    Riferimento normativo sul licenziamento (richiamato dal ricorrente in combinato con l'art.166), ma la Corte ha ritenuto la valutazione della proporzionalità della sanzione questione di merito.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 (art.23, comma 8-bis)

    Norma processuale richiamata dalla Procura Generale per le conclusioni; riguarda le conclusioni sulle pubbliche udienze e deposito conclusioni scritte.

  • D.P.R. 22 settembre 2000 n. 115 (art.13, comma 1-quater)

    Norma sulle spese processuali e contributo unificato, richiamata per l'eventuale raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per il personale assunto localmente presso rappresentanze diplomatiche e consolari prevale la disciplina speciale del d.P.R. n. 18/1967; le norme generali dell'impiego pubblico (d.lgs. n.165/2001) non si applicano automaticamente quando la legge speciale dispone diversamente.
  • La tempestività della contestazione disciplinare va valutata secondo il principio dell'immediatezza relativa: in assenza di termini perentori stabiliti dalla normativa speciale, si valuta caso per caso tenendo conto dell'estensione del ritardo, delle ragioni, della complessità degli accertamenti e dell'effettiva compromissione del diritto di difesa.
  • In sede di cassazione è assai difficile rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito (attendibilità delle prove, gravità della condotta, proporzionalità della sanzione): il ricorso deve mostrare specifiche violazioni di legge o omissioni di fatti decisivi per essere accolto.
  • Se la parte ha rinunciato in sede precedente o non ha insistito efficacemente su richieste istruttorie (es. escussione di testimoni), tale comportamento può essere interpretato come rinuncia e pregiudicare successivi rilievi processuali.
  • La scelta di invocare la legge locale è possibile per i rapporti di lavoro locali, ma non può ledere tutele minime inalienabili; quando si sostiene che la legge locale prevarrebbe, occorre dimostrare che le norme italiane inderogabili vengono compromesse.
  • Per contestare la proporzionalità della sanzione disciplinare è necessario argomentare in modo specifico e dimostrare che la valutazione del giudice di merito ha violato principi di diritto o omesso fatti decisivi; la mera differente lettura delle risultanze di fatto non basta in Cassazione.

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