Cassazione Civile, Sentenza n. 3792/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento della illegittima trattenuta parziale di retribuzione operata dalla società relativamente ai giorni di ferie maturati durante la vigenza di contratti di solidarietà difensivi ma fruiti dopo la cessazione dell'ammortizzatore sociale. La società sosteneva che le ferie e la relativa retribuzione dovessero essere riproporzionate all'orario effettivamente lavorato nei periodi di solidarietà e che, quindi, non spettasse la retribuzione piena quando le ferie venivano fruite successivamente; la lavoratrice chiedeva la declaratoria di illegittimità della trattenuta e la ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Almaviva Contact S.p.A., confermando la pronuncia della Corte d'appello di Palermo che aveva accolto la domanda di Caterina Costantino. La Cassazione ha ritenuto che il gravame del ricorrente mancasse di specificità e che il ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio in ordine alla ripetizione di indebito; ha quindi respinto le censure, dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 863/1984
Invocata dal ricorrente per regolamentare i contratti di solidarietà; la Corte ha rilevato che la disciplina dei contratti di solidarietà non è stata posta in discussione e che l'interpretazione normativa non giustifica da sola la ripetizione di somme senza prova dell'indebito.
Legge n. 236/1993
Richiamata in relazione alla disciplina dei contratti di solidarietà; la Corte non ha ritenuto che la sola richiamata norma determinasse l'obbligo del datore di lavoro a ripagare integralmente ferie fruite dopo il periodo di solidarietà in assenza di prova.
Circolari INPS
Le circolari sono state menzionate per il principio secondo cui l'integrazione salariale riguarda le ferie maturate e fruite nel corso del decreto di concessione; la Corte ha osservato che le circolari non stabiliscono un principio che imponga la piena responsabilità del datore di lavoro per ferie fruite dopo la cessazione dello stato di solidarietà senza considerare la prova degli effettivi pagamenti.
Codice civile
Rilevata in tema di onere della prova: la Corte ha ritenuto che fosse il datore di lavoro a dover dimostrare l'esatto pagamento e la sussistenza della causa che legittimasse la ripetizione di indebito; tale onere non è stato assolto dalla società.
Codice civile
Richiamato per il potere datoriale di fissare il periodo di ferie; la Corte ha però sottolineato che il potere organizzativo del datore non esonera dall'onere di provare la legittimità di una trattenuta o ripetizione di somme.
Costituzione
Evocata dal ricorrente in relazione alla retribuzione; la Corte ha ritenuto che la questione della proporzione retributiva delle ferie va valutata alla luce della prova e non può essere risolta con un richiamo astratto al principio costituzionale senza considerare il compendio probatorio.
Codice di procedura civile
art. 360 (comma 1, nn. 3 e 5)
Richiamato dal ricorrente per i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per difetto di specificità e per aver tentato un riesame del merito o della prova, al di là dei limiti del giudizio di legittimità.
Codice di procedura civile
art. 366 (comma 1, nn. 4 e 6)
Richiamato dalla Cassazione per rilevare l'insufficiente specificità dei motivi di ricorso (mancata illustrazione analitica delle ragioni che avrebbero giustificato la cassazione).
Codice di procedura civile
Censurato dal ricorrente in ordine alla mancata considerazione di fatti non contestati; la Corte ha ritenuto la censura infondata poiché i fatti rilevanti non erano adeguatamente riportati e documentati nel ricorso.
Codice di procedura civile
Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese e alla richiesta di compensazione; la Corte ha ritenuto la valutazione delle spese di merito discrezionale e non censurabile in Cassazione salvo violazione palese del criterio di soccombenza.
Decreto-legge n. 132/2014
Invocato dal ricorrente in tema di compensazione delle spese per la complessità della questione; la Corte ha ritenuto tali profili di natura discrezionale e non idonei a giustificare la compensazione in sede di legittimità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato con riferimento all'ulteriore contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Se le ferie sono maturate durante un periodo di contratti di solidarietà e fruite dopo la cessazione del regime, l'integrazione INPS è dovuta solo se le ferie sono state fruite durante il periodo di solidarietà; diversamente occorre valutare i pagamenti effettivamente effettuati.
- Il datore di lavoro che pretende la ripetizione di somme per presunto pagamento indebito ha l'onere della prova di aver corrisposto indebitamente l'importo o di sussistere la causa che legittima la trattenuta; l'assenza di tale prova impedisce la ripetizione.
- Il potere datoriale di fissare il periodo di ferie (art. 2109 c.c.) non autorizza unilateralmente a effettuare trattenute o ripetizioni senza la prova della legittimità della misura adottata.
- Le circolari amministrative (es. INPS) possono orientare l'interpretazione della disciplina degli ammortizzatori ma non sostituiscono la prova documentale richiesta al datore di lavoro per giustificare recuperi di somme.
- In sede di Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e adeguatamente documentati (art. 366 c.p.c.); censure generiche o miranti a un nuovo apprezzamento del merito sono inammissibili.
- La valutazione sulla compensazione delle spese è discrezionale e sindacabile in sede di legittimità solo per violazione del principio di soccombenza o per irragionevolezza palese della liquidazione.
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