Cassazione Civile, Sentenza n. 3970/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto n. 310/2017 del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Fossano che recava la 'decadenza dall'impiego' chiedendone la declaratoria di illegittimità e il risarcimento del danno. Il vero oggetto era la mancata conferma in ruolo per il presunto mancato superamento del periodo di prova (dispensa dal servizio). Venivano dedotte plurime censure: errore nella dizione dell'atto (decadenza vs dispensa), violazione dell'art. 14 del d.m. n. 850/2015 sui termini e sulle comunicazioni, inesatta comunicazione dell'atto via posta elettronica semplice, onere della prova e contestazione della ricezione, presunte finalità discriminatorie della valutazione negativa, omissione di attivazione dei poteri istruttori d'ufficio da parte dei giudici, e violazioni delle regole processuali relative all'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il contenuto materiale del provvedimento mostrava chiaramente la volontà di disporre la dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, quindi l'errata dizione 'decadenza' era un errore materiale di forma non idoneo a invalida re l'atto. Ha ritenuto inammissibile la censura sul d.m. n. 850/2015 sotto il profilo della cassazione perché il decreto ministeriale non ha natura normativa (non è regolamento) e la sua interpretazione è questione di fatto/merito. Sulla comunicazione via mail ha applicato la presunzione di conoscenza: la ricorrente non ha dimostrato di non averne avuto cognizione. Quanto alla presunta discriminazione, la Corte territoriale aveva valutato le prove e ritenuto la valutazione negativa fondata su giudizi di tutor, dirigenti e comitato di valutazione; in questa sede di legittimità non è stata possibile una diversa valutazione dei fatti. L'omessa attivazione di poteri istruttori d'ufficio non è stata ritenuta vizio perché le prove richieste dalla ricorrente erano generiche e non decisive; l'onere di provare la finalità discriminatoria gravava sulla ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 439 d.lgs. n. 297/1994
Riferito nella parte descrittiva dell'azione amministrativa: la Corte ha ritenuto che, pur richiamando la decadenza, l'atto dovesse essere interpretato come dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova; l'errata dizione formale non ha inciso sulla sostanza.
art. 440 d.lgs. n. 297/1994
Richiamato per affermare che la conferma in ruolo presuppone valutazione positiva al termine del periodo di prova e che, in difetto, può seguire la dispensa dal servizio o il ritorno al ruolo di provenienza.
art. 14 d.m. 27.10.2015 n. 850
La Corte ha escluso che il d.m. abbia natura normativa vincolante sul piano sindacabile in Cassazione; l'interpretazione del d.m. costituisce valutazione di merito riservata ai giudici di merito.
art. 1, comma 118, legge 13.7.2015 n. 107
Rilevata la funzione direttiva attribuita all'amministrazione centrale; la Corte ha spiegato che direttive e decreti non regolamentari non assumono natura normativa tale da essere sindacata in Cassazione sul piano di diritto.
art. 17 legge n. 400/1988
Richiamato per i requisiti formali che qualificano un decreto come regolamento; il d.m. 850/2015 non soddisfaceva tali requisiti e quindi non è assimilabile a norma regolamentare.
d.P.R. n. 275/1999 art. 15 lett. b
Menzi one della materia riservata al Ministero, a giustificazione del potere direttivo centrale in materia di formazione e prova del personale scolastico.
d.lgs. 7.3.2005 n. 82
Richiamato in relazione all'uso degli strumenti telematici: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di conoscenza delle comunicazioni effettuate per via elettronica, salvo prova contraria.
art. 1335 c.c.
Usato in analogia per riconoscere la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni/comunicazioni rese tramite strumenti telematici: il destinatario che neghi la conoscenza deve dimostrare le difficoltà di cognizione.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato concernente l'onere della prova: la Corte ha confermato che la ricorrente doveva fornire la prova delle difficoltà di ricezione o della finalità discriminatoria e che la rivalutazione dei fatti non è rimessa alla Cassazione.
art. 421 cod. proc. civ.
Riguarda i poteri istruttori officiosi del giudice. La Corte ha osservato che l'omessa attivazione non è censurabile quando le prove richieste erano generiche e non decisive e quando il merito istruttorio era già congruo.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma sui motivi di cassazione: la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità su questioni di fatto e sulla interpretazione di atti amministrativi non normativi.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato nel contesto delle critiche sulla pronuncia omessa; impone al giudice l'esame di tutte le eccezioni e domande rilevanti, ma la Corte ha ritenuto che non vi sia stata omessa pronuncia sostanziale.
art. 115 cod. proc. civ.
Citato in relazione alla valutazione delle prove e alla regola della non contestazione: la Corte ha precisato che l'assenza di prova contraria rende opportuna la valutazione di merito operata dai giudici sottostanti.
Massime di principio
- Un errore formale nella dizione di un provvedimento (es. decadenza vs dispensa) può essere corretto se il tenore complessivo dell'atto dimostra chiaramente la volontà sostanziale dell'amministrazione; la forma non invalida automaticamente la sostanza.
- I decreti ministeriali che non rispettano i requisiti del regolamento (parere del Consiglio di Stato, pubblicazione, dizione regolamento) non acquisiscono natura normativa: la loro interpretazione resta, di norma, questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio di ermeneutica giuridica.
- Le comunicazioni effettuate via posta elettronica semplice godono di una presunzione di conoscenza da parte del destinatario; chi neghi la ricezione deve fornire elementi concreti che dimostrino la difficoltà di cognizione.
- La valutazione negativa del periodo di prova è, di norma, sindacabile in modo limitato: il giudice non rientra nel merito della discrezionalità valutativa se non sussistono prove di finalità discriminatorie, illegittime o di violazioni procedurali rilevanti.
- L'onere probatorio circa finalità discriminatorie grava sul lavoratore; allegazioni generiche o mancata specificazione di elementi decisivi non obbligano il giudice ad attivare poteri istruttori officiosi.
- L'omessa o viziata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio è censurabile solo se emergono elementi concreti e decisivi che rendano necessaria l'integrazione probatoria; richieste generiche possono essere legittimamente respinte.
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