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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3971/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il lavoratore ha chiesto l'accertamento della illegittima trattenuta parziale di retribuzione relativa a giorni di ferie maturati durante contratti di solidarietà difensivi (stipulati tra 2013 e 2016) ma fruiti dopo la cessazione dell'ammortizzatore sociale. La società aveva riproporzionato o trattenuto somme ritenendo di aver corrisposto le ferie in misura ridotta durante il periodo di solidarietà e successivamente di poter recuperare somme ritenute corrisposte in eccesso; il lavoratore ha invece sostenuto che la trattenuta era illegittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e ha confermato la decisione delle Corti di merito che avevano accolto la domanda del lavoratore. La Suprema Corte ha ritenuto che la questione centrale fosse il mancato assolvimento, da parte della società, dell'onere probatorio relativo all'effettivo pagamento integrale delle somme per ferie maturate in regime di solidarietà e fruite dopo la sua cessazione. I motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, per richiesta inammissibile di rinnovata valutazione del merito probatorio e per mancanza dei presupposti per la riforma della sentenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità (euro 200,00 per esborsi ed euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori) e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    Richiamato per censurare la violazione e falsa applicazione di norme e per dedurre errata interpretazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure generiche o non decisive.

  • art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

    Invocato per vizio di omesso esame di documenti e fatti; la Corte ha escluso il vizio perché il fatto storico contestato era stato comunque considerato e la censura chiedeva una rivalutazione di merito non consentita in Cassazione.

  • art. 1 e art. 2 legge n. 863/1984

    Richiamate dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei contratti di solidarietà; la Corte ha ritenuto che le norme non fossero state erroneamente interpretate dai giudici di merito.

  • art. 5 legge n. 236/1993

    Richiamato in relazione ai contratti di solidarietà e al trattamento salariale; la Corte non ha ravvisato violazioni nell'applicazione della normativa.

  • Circolari INPS nn. 91/1986 e 212/1994

    Richiamate dalla ricorrente per supportare la tesi sull'integrazione salariale e la riproporzionamento delle ferie; la Corte ha osservato che le circolari non impongono il risultato invocato e che mancava la prova dell'effettivo pagamento per intero.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato sul tema dell'onere della prova: la Corte ha stabilito che incombeva alla datrice di lavoro l'onere di dimostrare l'inesistenza della causa della dazione (ossia l'erroneo pagamento), onere non assolto.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Menziionato in relazione all'onere probatorio e alla contestazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura che tendeva a diverso apprezzamento probatorio.

  • art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 cod. proc. civ.

    Invocate in tema di specificità del motivo di ricorso; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di specificità e per mancata trascrizione/indicazione puntuale degli atti censurati.

  • art. 91 e art. 92 cod. proc. civ. e d.l. n. 132/2014

    Richiamati dalla ricorrente in tema di compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto che la compensazione fosse una valutazione discrezionale del giudice di merito non censurabile in Cassazione.

  • art. 2109 cod. civ.

    Richiamato per riaffermare il potere datoriale di fissare il periodo di ferie; la Corte ha precisato che tale potere non esclude l'onere probatorio del datore di lavoro in caso di richiesta di ripetizione di indebito.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla società in termini di rispetto della retribuzione; la Corte ha ritenuto irrilevante tale richiamo rispetto all'onere probatorio in contestazione.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Menziionato nel ricorso ma la Corte non ha ritenuto ricadere la censura nella fattispecie esaminata; non ha inciso sul dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato in sede di esecuzione della decisione per rilevare l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento obbligatorio da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Se il datore di lavoro deduce di aver pagato somme in eccesso e chiede la ripetizione, grava su di lui l'onere probatorio di dimostrare l'effettivo indebito pagamento.
  • La valutazione della prova di fatto (es. se le ferie sono state pagate 'per intero') spetta al giudice del merito; la Cassazione non rivaluta il compendio probatorio ma verifica la correttezza giuridica e la specificità delle censure.
  • La previsione contrattuale che le ferie siano riproporzionate in ragione dell'orario ridotto non basta, senza prova documentale, a giustificare una trattenuta o una ripetizione di somme dopo la cessazione dell'ammortizzatore sociale.
  • Il potere datoriale di fissare il periodo di godimento delle ferie (art. 2109 c.c.) non esonera il datore dall'onere di provare la legittimità di una successiva trattenuta o richiesta di restituzione.
  • I motivi in Cassazione devono essere precisi e specifici (art. 366 c.p.c.); l'omessa trascrizione di parti rilevanti o la domanda di nuovo esame del materiale probatorio determinano spesso l'inammissibilità del ricorso.
  • La compensazione delle spese o la richiesta di compensazione è valutazione discrezionale del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per palese violazione del criterio di soccombenza o per violazione delle tariffe.

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