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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3983/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il risarcimento per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro derivante dall'incarico dirigenziale conferito il 30.6.2010 presso l'AVCP (Ufficio Relazioni Internazionali), revocato a seguito della soppressione dell'AVCP e del trasferimento delle funzioni ad ANAC per effetto del d.l. n.90/2014. Denunciava l'illegittimità della clausola contrattuale di risoluzione automatica per mutamenti organizzativi imposti da norme di legge, il carattere sproporzionato della revoca, il demansionamento e il danno alla professionalità subito durante il periodo di inattività forzata, nonché violazioni di norme sullicenziamento e sulla tutela del lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la previsione contrattuale (art.5 del contratto) che prevedeva la risoluzione automatica/condizione risolutiva in caso di mutamenti organizzativi imposti da norme di legge, atteso che la soppressione dell'AVCP e il trasferimento delle funzioni ad ANAC sono intervenuti per disposizione normativa (art.19 d.l. 24.6.2014 n.90) e la conseguente riorganizzazione ha legittimato la revoca dell'incarico e la cessazione del rapporto per sopravvenuta impossibilità della prestazione (art.1463 c.c.). Ha altresì confermato che, sebbene fosse accertato un periodo di demansionamento, la lavoratrice non aveva fornito prove sufficienti del danno alla professionalità (non provabile in re ipsa) e quindi la domanda di ristoro è stata respinta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 19 d.l. 24.6.2014 n. 90

    1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione. 3. Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell’Autoritàstessa, che contempla: a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore alventi per cento. 4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La corte ha ritenuto che la soppressione dell'AVCP e il trasferimento delle funzioni ad ANAC siano effetto diretto della norma; la riorganizzazione conseguente legittima provvedimenti di riassetto organizzativo e la soppressione di uffici dirigenziali, giustificando la risoluzione dell'incarico nei termini previsi dal contratto

  • art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità di una clausola risolutiva che eluderebbe le tutele contro i licenziamenti; la Corte ha ritenuto che i principi enunciati per il rapporto subordinato a tempo indeterminato nel privato non siano automaticamente trasferibili all'incarico dirigenziale esterno a termine nel pubblico impiego

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ha richiamato la disciplina degli incarichi dirigenziali: distingue il conferimento unilaterale dell'incarico e la fissazione del trattamento contrattuale; quando l'incarico è conferito a soggetto esterno, il rapporto è a termine e dipende dall'incarico, cosicché la revoca dell'incarico comporta la cessazione del rapporto

  • art. 21 d.lgs. n. 165/2001

    Prevede la revoca dell'incarico nei casi di responsabilità dirigenziale; la Corte lo menziona per distinguere le fattispecie di revoca consentite dalla normativa

  • art. 1463 cod. civ.

    La Corte ha applicato il principio della impossibilità sopravvenuta della prestazione: la soppressione dell'ufficio/ente per legge determina la perdita della causa del contratto e la sua risoluzione conseguente

  • art. 2119 cod. civ.

    Norma sui casi di cessazione per giusta causa (responsabilità disciplinare). La Corte ha osservato che la fattispecie qui non è ravvisabile come licenziamento disciplinare ma come effetto della soppressione/riassetto

  • art. 2729 cod. civ.

    Riguarda il valore probatorio delle presunzioni; la Corte ha ritenuto che il demansionamento non comporti automaticamente il danno alla professionalità: serve allegazione e prova diretta o presunzioni gravi, precise e concordanti per ottenere ristoro

  • art. 5 del contratto di conferimento incarico del 30.6.2010

    Contenuta la pattuizione secondo cui il rapporto si sarebbe risolto anticipatamente in caso di mutamenti organizzativi imposti da norme di legge; la Corte l'ha interpretata come condizione risolutiva valida che prevedeva un effetto che altrimenti sarebbe comunque sorto per impossibilità sopravvenuta

Massime di principio

  • Se l'incarico dirigenziale è conferito a soggetto esterno con contratto a termine, la cessazione dell'incarico per soppressione dell'ufficio imposta da legge può determinare legittimamente la risoluzione del rapporto: la clausola contrattuale che prevede tale effetto è interpretabile come condizione risolutiva valida.
  • Occorre distinguere tra dirigente di ruolo (tutele diverse, possibilità di ricollocazione) e dirigente esterno a contratto: la revoca dell'incarico esterno comporta normalmente la cessazione del rapporto.
  • La soppressione dell'ente o dell'ufficio per normativa (anche se il piano di riordino richiede approvazione successiva) può giustificare provvedimenti organizzativi immediati con effetto sulla posizione dirigenziale, se la legge ha giaù disposto la soppressione e il trasferimento di funzioni.
  • Il demansionamento accertato non comporta automaticamente ristoro per danno alla professionalità: il lavoratore deve allegare e provare concretamente il pregiudizio, con elementi diretti o presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Per impugnare efficacemente una risoluzione derivante da riorganizzazione normativa conviene dimostrare: a) che la soppressione non è realmente avvenuta o è solo formale, b) che esisteva una possibile ricollocazione compatibile, c) motivi ritorsivi o illegittimità del provvedimento, oppure carenze formali nella procedura di riassetto.
  • La validità di clausole contrattuali che prevedono risoluzione per cause legislative dipende dalla natura del rapporto (a termine esterno vs tempo indeterminato interno) e non può essere valutata trasferendo automaticamente i principi del diritto privato a rapporti dirigenziali pubblici esterni.

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