Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24152/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un’intimazione di pagamento fondata su plurime cartelle esattoriali, deducendo la prescrizione dei crediti riscossi. In primo grado il ricorso era stato accolto con applicazione del termine quinquennale; in appello la CTR aveva confermato il rigetto dell’appello dell’agente della riscossione, escludendo che la cartella non opposta valesse come giudicato e quindi escludendo l’applicazione dell’art. 2953 c.c. In cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto tre motivi: 1) nullità del giudizio di merito per difetto di ius postulandi del difensore della contribuente, asseritamente avvocato stabilito senza intesa con professionista abilitato; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla deduzione che, quanto a IRPEF, IRAP e IVA, il termine quinquennale non potesse operare; 3) violazione di varie norme sulla riscossione e sulla prescrizione, sostenendo che la mancata impugnazione delle cartelle avrebbe comunque determinato prescrizione decennale per novazione del rapporto e per il richiamo all’art. 20, comma 6, d.lgs. 112/1999.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il ricorso era stato sottoscritto e proposto da un avvocato del libero foro senza che risultassero, nel ricorso o nella procura speciale, i presupposti che consentono all’ente di derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi di legittimità: né una delibera ad hoc ex art. 43 r.d. 1611/1933, né l’indisponibilità dell’Avvocatura, né un conflitto di interessi. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso e, poiché la contribuente non ha resistito con controricorso, non ha provveduto sulle spese; ha inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei vizi denunciati, ma la decisione si arresta sulla preliminare inammissibilità del ricorso per difetto di valida rappresentanza tecnica dell’ente ricorrente.

  • art. 8 d.lgs. 96/2001

    È evocato per contestare la legittimazione del difensore della contribuente nei gradi di merito, ma il motivo non viene esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’agente della riscossione.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all’art. 8 d.lgs. 96/2001 sul difetto di ius postulandi del difensore della contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia della CTR su una specifica questione relativa alla prescrizione di taluni tributi.

  • artt. 17, 18, 19 e 20 d.lgs. 46/1999

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi della prescrizione decennale e dell’assetto della riscossione dei crediti tributari.

  • artt. 19, 49, 77 ed 86 d.P.R. 602/1973

    Richiamati dalla ricorrente nel terzo motivo come norme della riscossione e dell’intimazione di pagamento.

  • art. 3, comma 9, l. 335/1995

    Richiamato dalla ricorrente come base del regime prescrizionale invocato.

  • art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 10 dicembre 2016, n. 225

    Norma fondativa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione quale ente pubblico economico subentrato a Equitalia e delle regole sul suo patrocinio.

  • art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato... Lo stesso ente può altresì avvalersi... di avvocati del libero foro..."

    La Corte lo interpreta nel senso che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è la regola nei giudizi di legittimità, mentre il ricorso ad avvocati del libero foro è eccezionale e subordinato ai presupposti previsti dalla legge e dalla convenzione.

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    È richiamato come base del patrocinio autorizzato e dell’eventuale delibera speciale necessaria per derogare al patrocinio pubblico in casi particolari.

  • d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    Richiamati come limiti e criteri per l’avvalimento di avvocati del libero foro da parte dell’ente.

  • art. 1, comma 5, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    Richiamato per gli atti generali che definiscono i criteri di scelta del patrocinio.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    È la norma applicata dai giudici di merito per ritenere la prescrizione quinquennale delle pretese sanzionatorie/tributarie dedotte.

  • art. 2953 c.c.

    La CTR ne esclude l’applicazione alle cartelle non opposte, ritenendo che non acquistino efficacia di giudicato sostanziale.

  • art. 20, comma 6, d.lgs. 112/1999

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale dei crediti affidati alla riscossione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio con avvocati del libero foro solo se risultano i presupposti legali che derogano al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; in mancanza, la procura è invalida e il ricorso è inammissibile.
  • Quando il patrocinio dell’ente da parte dell’Avvocatura o di un libero professionista dipende da una scelta consentita dalla legge o dalla convenzione, la sussistenza del relativo presupposto può essere implicita nella costituzione solo se il caso rientra effettivamente tra quelli consentiti; se invece tale presupposto manca, la difesa è nulla.
  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento non la trasforma, di per sé, in titolo giudiziale definitivo equiparabile a sentenza passata in giudicato ai fini dell’art. 2953 c.c.; il regime prescrizionale va individuato secondo la natura del credito e la disciplina speciale applicabile.
  • Nel giudizio di legittimità, il difetto di valida rappresentanza tecnica della parte ricorrente può essere rilevato d’ufficio e determina l’inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.