Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24134/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una contribuente socia accomandante, di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti quale debitrice per effetto di accertamenti Irap e Iva notificati alla società di persone di cui faceva parte, relativi agli anni d'imposta 2002 e 2003. La CTP aveva annullato la cartella e la CTR aveva confermato, ritenendo non opponibili alla socia le precedenti sentenze favorevoli all'Ufficio rese nei giudizi promossi dalla società contro gli avvisi societari, poiché in quei giudizi non era stato integrato il contraddittorio nei confronti della socia; la CTR aveva inoltre ritenuto irrilevante, nel giudizio sulla cartella, la pendenza degli appelli proposti dall'Ufficio avverso le sentenze che avevano annullato gli avvisi nei giudizi promossi dalla socia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità o violazione della sentenza d'appello per motivazione apparente/omessa e violazione delle norme sulla motivazione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la CTR non avrebbe esaminato correttamente l'efficacia del giudicato esterno formatosi sulle sentenze rese nei giudizi promossi dalla società e la pendenza dei giudizi relativi agli avvisi presupposti; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancata applicazione del giudicato esterno formatosi sulla successiva sentenza della CTR Sicilia n. 3360/15/2021, che avrebbe definito parzialmente gli appelli dell'Ufficio sugli avvisi presupposti, con accertamento della quota di partecipazione della socia al 25%.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della notifica del ricorso per cassazione, perché la notifica inviata al difensore domiciliatario del primo grado, anziché a quello del secondo grado, costituiva una nullità sanata dalla costituzione della controricorrente. Ha poi ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto proposto entro sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata. Nel merito, il primo motivo è stato giudicato in parte inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, perché la CTR aveva fornito una motivazione sufficiente e logicamente coerente: le sentenze rese nei giudizi promossi dalla società non erano opponibili alla socia, non avendo quest'ultima partecipato a quei processi; inoltre, la circostanza che fossero stati proposti appelli avverso le sentenze emesse nei giudizi promossi dalla socia non impediva la riscossione solo sulla base di decisioni rese in giudizi diversi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la sentenza invocata come giudicato esterno non era stata adeguatamente prodotta e documentata nel ricorso con la necessaria prova del passaggio in giudicato. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato l'Agenzia alle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e chiaramente distinti: la mescolanza di censure eterogenee in un'unica esposizione può determinare inammissibilità per difetto di specificità.
  • La motivazione è viziata solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente, cioè quando non consenta il controllo logico-giuridico della decisione; una motivazione che esprima le ragioni del decisum in modo comprensibile supera la soglia del c.d. minimo costituzionale.
  • Il giudicato formatosi in un processo relativo alla società può riflettersi sul socio solo nei limiti in cui il socio sia parte o comunque non abbia dedotto questioni personali autonome; la decisione resa in un giudizio al quale il soggetto non abbia partecipato non è, di regola, a lui opponibile.
  • Quando si invoca il giudicato esterno, la parte che lo deduce ha l'onere di produrre la sentenza in modo completo e di dimostrarne il passaggio in giudicato con idonea certificazione; non basta un richiamo parziale o assertivo.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione del destinatario, se l'atto conserva gli elementi essenziali della notificazione e l'esito della trasmissione si è comunque perfezionato.
  • Se il ricorrente allega, anche implicitamente, la notificazione della sentenza impugnata, opera il termine breve di impugnazione e il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni; in tale ipotesi assume rilievo il corretto deposito della documentazione richiesta dalle norme processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.