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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24142/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’avvenuto integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata e ha ritenuto perfezionata la procedura. In applicazione dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Quanto alle spese, ha richiamato l’art. 6, comma 13, del medesimo decreto, ponendole a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da tre cartelle di pagamento emesse per omesso versamento IVA 2015, riferite a una società a responsabilità limitata ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese, delle quali le ricorrenti erano ex socie e debitrici in via solidale. I ricorsi introduttivi avverso le cartelle furono riuniti e poi dichiarati estinti in primo grado per rinuncia ai ricorsi; la decisione venne impugnata in appello e quindi con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma il testo della pronuncia non ne riporta il contenuto specifico. Nel giudizio di legittimità le ricorrenti hanno depositato istanza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rappresentando che una delle debitrici solidali aveva ottenuto l’ammissione a una procedura di definizione agevolata prevista dalla l. n. 145 del 2018 e che, in pendenza del giudizio, aveva integralmente e tempestivamente versato le somme dovute per la definizione. La richiesta era quindi fondata sull’assunto che il perfezionamento della definizione agevolata producesse l’estinzione del giudizio anche in relazione alle altre coobbligate solidali.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145 del 2018

    È richiamata quale base della domanda di definizione per estinzione dei carichi tributari riservata alle persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica.

  • art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018

    "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti"

    L'estinzione del processo consegue solo al perfezionamento effettivo della definizione agevolata, dimostrato dalla produzione della documentazione dei pagamenti; il pagamento integrale e tempestivo comporta il perfezionamento della procedura e quindi l'estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    Le spese devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a carichi definibili in via agevolata, l'estinzione del processo presuppone il perfezionamento effettivo della procedura, che si verifica con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute nei termini previsti.
  • La produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti è condizione per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della definizione agevolata.
  • Quando la definizione agevolata si perfeziona, viene meno l'interesse alla decisione nel merito e il giudizio si estingue, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata.
  • In presenza di obbligazione tributaria solidale, la questione dell'effetto estintivo della definizione viene esaminata in relazione al perfezionamento della procedura agevolata da parte del soggetto che vi ha aderito, nei limiti del caso concreto trattato dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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