Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24145/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento notificata alla società contribuente per euro 35.675,66, riferita a una cartella di pagamento concernente IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2004. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso, ma in appello l'Agenzia delle entrate aveva visto riformata la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: con il primo ha contestato la legittimità della notificazione delle cartelle esattoriali a mezzo posta, eseguita direttamente dall'agente della riscossione senza ministero dell'ufficiale giudiziario e senza relata, deducendo anche incostituzionalità dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per mancata notificazione dell'appello anche al concessionario della riscossione, parte evocata nel primo grado ma non destinataria dell'impugnazione, sostenendo la necessità del litisconsorzio in appello; con il terzo ha censurato la disciplina e le modalità della notifica ex art. 140 c.p.c., ritenendo insufficiente la sola raccomandata informativa e necessarie anche le ulteriori formalità previste; con il quarto ha denunciato l'omesso esame della censura relativa alla mancata notifica della cartella presupposta all'intimazione; con il quinto ha lamentato il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e la violazione degli obblighi motivazionali dell'atto tributario. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso. Ha poi accolto il secondo motivo, affermando che nel processo tributario, quando la causa è inscindibile o dipendente, l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; se manca la chiamata di una di esse, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La mancata integrazione determina la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza. Nel caso concreto, poiché tra le questioni controverse vi erano la validità della notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento e il concessionario della riscossione era stato evocato nel primo grado, la sua mancata evocazione in appello ha integrato un vizio processuale. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    "l'impugnazione doveva essere proposta nei confronti delle parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado"

    La norma non elimina la distinzione tra cause scindibili, inscindibili e dipendenti; in caso di cause inscindibili o dipendenti, l'appello deve essere notificato a tutte le parti già presenti in primo grado, pena la necessità di integrazione del contraddittorio.

  • art. 331 c.p.c.

    In presenza di causa inscindibile o dipendente e di mancata notifica dell'impugnazione ad alcune parti, il giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; in difetto, il procedimento di secondo grado e la sentenza sono nulli.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato come regola processuale civilistica che conserva rilevanza nel processo tributario per la distinzione tra cause scindibili, inscindibili e dipendenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato quale vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso, in particolare per le censure sulle notifiche e sul litisconsorzio in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla mancata considerazione della doglianza sull'omessa notifica della cartella presupposta.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione delle cartelle esattoriali a mezzo posta e sulla relativa validità.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al perfezionamento della notificazione quando l'atto non sia stato recapitato direttamente al destinatario.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sanatoria delle nullità della notificazione.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure su difesa e motivazione degli atti tributari.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente per l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la disciplina dell'impugnazione non esclude l'applicazione delle regole civilistiche sulle cause inscindibili, scindibili e dipendenti: quando la lite riguarda questioni che investono più parti già presenti in primo grado, l'appello deve coinvolgerle tutte.
  • Se l'impugnazione non è proposta nei confronti di tutte le parti necessarie in una causa inscindibile o dipendente, il giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; la sua omissione rende nullo l'intero giudizio di secondo grado e la sentenza che lo definisce, vizio rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
  • Nel giudizio sulla validità di cartelle e intimazioni di pagamento, la posizione del concessionario/agente della riscossione può imporre la sua partecipazione al grado di appello quando le questioni dedotte incidono direttamente sulla sua attività e sul rapporto processuale già instaurato.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto per un vizio processuale che travolge l'intero giudizio di appello, le ulteriori censure restano assorbite.
  • In presenza di un vizio di integrità del contraddittorio in appello, la cassazione deve normalmente avvenire con rinvio al giudice di merito affinché rinnovi il giudizio previa corretta integrazione delle parti necessarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.