Cassazione Civile, Ordinanza n. 24141/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da atti di pignoramento presso terzi notificati per la riscossione di crediti tributari riferiti a una società in accomandita semplice. Il destinatario degli atti propose opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale ordinario, che declinò la giurisdizione per i crediti tributari. Riassunto il giudizio dinanzi al giudice tributario, il ricorrente dedusse la nullità del pignoramento per mancata notifica dell’intimazione di pagamento e delle cartelle prodromiche, la prescrizione quinquennale del credito, la carenza di legittimazione passiva quale socio accomandante e, in corso di discussione, la violazione del beneficium excussionis per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale. La CTP accolse il ricorso annullando gli atti per mancata preventiva escussione della società. In appello, l’agente della riscossione dedusse il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla questione del beneficium excussionis e la ultrapetizione della CTP per avere deciso su un’eccezione sollevata solo oralmente. La CGT di secondo grado accolse l’appello e dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla sola questione della preventiva escussione. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione dell’art. 5 c.p.c. e del principio di perpetuatio iurisditionis, sostenendo che il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale non poteva incidere sulla giurisdizione già radicata; 2) violazione degli artt. 37 e 41 c.p.c., perché il giudice d’appello non avrebbe potuto rilevare d’ufficio un difetto di giurisdizione ormai coperto da giudicato implicito; 3) violazione dell’art. 24 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’eccezione di beneficium excussionis era comunque stata correttamente proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo e inammissibile il terzo per difetto di interesse. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, poiché la CTP aveva deciso nel merito accogliendo il ricorso per violazione del beneficium excussionis, essa aveva implicitamente affermato la propria giurisdizione; non essendo stata proposta impugnazione sul punto da parte dell’agente della riscossione, si era formato giudicato interno sulla giurisdizione. Ne conseguiva che la CGT di appello non poteva rilevare per la prima volta d’ufficio il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, nemmeno sulla base di un successivo mutamento giurisprudenziale. La censura relativa all’ultrapetizione è stata invece reputata inammissibile perché diretta contro un’argomentazione svolta ad abundantiam, priva di incidenza sul dispositivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
La Corte ribadisce che il principio di perpetuatio iurisditionis non consente di rimettere in discussione la giurisdizione per effetto di mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti dopo la pronuncia di merito, quando si sia formato giudicato interno sulla giurisdizione.
Il difetto di giurisdizione, una volta coperto da giudicato implicito per mancata impugnazione della decisione di merito, non può essere rilevato d’ufficio nei gradi successivi.
Le eccezioni e i motivi nel processo tributario devono essere dedotti nei modi e nei termini previsti; tuttavia, nella specie la censura era inammissibile perché rivolta contro una motivazione priva di efficacia decisoria.
Richiamato come base del beneficium excussionis, cioè dell’obbligo di preventiva escussione del patrimonio sociale prima di agire verso il socio.
Richiamato nel quadro della responsabilità dei soci di società in accomandita semplice e del rinvio alle regole applicabili alla società di persone.
È la norma che ha fondato l’opposizione esecutiva originaria avverso il pignoramento presso terzi.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado decide nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e la parte soccombente non impugna tale profilo, si forma giudicato interno sulla giurisdizione, preclusivo di un rilievo officioso nei gradi successivi.
- Il successivo mutamento della giurisprudenza non consente, di regola, di riaprire la questione di giurisdizione se questa è già coperta da giudicato implicito formatosi per mancata impugnazione.
- La parte vittoriosa in primo grado che intenda contestare l’implicita affermazione di giurisdizione deve proporre specifico motivo di appello; in difetto, la questione resta preclusa anche in cassazione.
- Le censure rivolte contro argomentazioni meramente ad abundantiam o obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, perché non incidono sul dispositivo della decisione.
- Nel processo di legittimità, la Corte può accogliere un motivo per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente, purché la decisione resti ancorata ai fatti allegati e non comporti mutamento officioso della domanda o introduzione di eccezioni nuove.
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