Cassazione Civile, Ordinanza n. 24144/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina da un'intimazione di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.a. alla società contribuente per IRAP e IVA dovute per l'anno d'imposta 2005, in relazione a una cartella di pagamento. La contribuente impugnava l'atto dinanzi alla CTP, che accoglieva il ricorso; in appello l'Agenzia delle entrate otteneva la riforma della decisione. In cassazione la società ricorrente articolava cinque motivi: 1) contestava la legittimità della notificazione delle cartelle esattoriali effettuata a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione, senza ministero dell'ufficiale giudiziario e senza relata; 2) deduceva la violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per mancata notificazione dell'appello anche al concessionario della riscossione, nonostante quest'ultimo fosse stato evocato nel giudizio di primo grado; 3) censurava la ritenuta sanatoria della notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c. e la sufficienza della sola raccomandata informativa; 4) lamentava omesso esame sulla mancata notificazione della cartella presupposta all'intimazione impugnata; 5) denunciava difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento ai sensi dello Statuto del contribuente e della l. n. 241/1990.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che nel giudizio di appello vi fosse un difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, parte evocata nel primo grado ma non coinvolta correttamente nell'impugnazione. Ha affermato che, in presenza di cause inscindibili o dipendenti nel processo tributario, l'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non esclude l'applicazione delle regole generali sulla necessaria integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; la mancata integrazione determina la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude, vizio rilevabile d'ufficio anche in cassazione. Conseguentemente, gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR del Molise è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
L'impugnazione deve essere proposta nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ma la norma non esclude la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti e non deroga alle regole sull'integrazione del contraddittorio in appello.
art. 331 c.p.c.
Quando l'impugnazione non sia proposta nei confronti di tutte le parti necessarie nelle cause inscindibili o dipendenti, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in difetto, il procedimento e la sentenza sono nulli.
art. 332 c.p.c.
Richiamato quale regola generale del sistema delle impugnazioni nelle cause scindibili, in coordinamento con l'art. 331 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma di legittimità invocata per denunciare violazioni e/o false applicazioni di legge nei vari motivi del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla notificazione della cartella presupposta.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nei motivi relativi alle modalità di notificazione delle cartelle esattoriali da parte dell'agente della riscossione.
art. 156 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla sanatoria dei vizi di notificazione.
art. 140 c.p.c.
Richiamato per contestare la ritenuta perfezione della notificazione con la sola raccomandata informativa e per i requisiti del procedimento notificatorio.
art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000
Invocato per il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
art. 24 Cost.
Richiamato nei motivi per sostenere la lesione del diritto di difesa in relazione alla notificazione e motivazione dell'atto.
art. 3 l. n. 241 del 1990
Invocato con riferimento all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo-tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 va coordinato con le regole generali delle impugnazioni: la disciplina speciale non elimina la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti.
- Se l'appello non è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado in una causa inscindibile o dipendente, il giudice di secondo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; la mancata integrazione determina la nullità dell'intero giudizio d'appello e della sentenza.
- La nullità per difetto di integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Nelle controversie fiscali relative alla validità della notificazione di cartelle e intimazioni, il concessionario della riscossione può essere parte necessaria del giudizio di impugnazione quando l'esito della causa incide direttamente sulla sua attività e sul rapporto processuale già instaurato nei suoi confronti.
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