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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33927/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di più cartelle esattoriali, alcune riferite a tributi erariali e altre a crediti di natura non tributaria (INPS). In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la commissione regionale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e aveva ritenuto illegittima la comunicazione ipotecaria per alcune cartelle per difetto di prova della notifica secondo l'art. 140 c.p.c., oltre a ritenere prescritti in cinque anni i crediti erariali, gli interessi e le sanzioni. L'Agenzia delle entrate-riscossione proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la notifica come relativa irreperibilità anziché assoluta, con conseguente indebita richiesta delle formalità ex art. 140 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2946 c.c. per avere applicato ai crediti erariali la prescrizione quinquennale invece della decennale; 3) e 4) violazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c. e dell'art. 2946 c.c. per avere applicato il termine quinquennale agli interessi da ritardato pagamento e alle sanzioni tributarie.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle che l'Agenzia ha indicato come annullate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018. Nel merito, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto in realtà a contestare l'accertamento di fatto della CTR sulla modalità di notifica, e comunque precluso dalla doppia conforme. Ha accolto il secondo motivo, affermando che i crediti erariali relativi a IVA, IRPEF e IRAP sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non quinquennale, salvo diversa previsione di legge e salvo l'actio judicati. Ha invece respinto il terzo e il quarto motivo, confermando che gli interessi sulle obbligazioni tributarie si prescrivono in cinque anni e che anche sanzioni e interessi, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, restano soggetti al termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    Richiamato per distinguere la notifica per irreperibilità assoluta del destinatario dalle formalità richieste dall'art. 140 c.p.c.; la censura dell'agente della riscossione è stata però ritenuta inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 140 c.p.c.

    Applicabile solo in caso di irreperibilità relativa; la CTR aveva ritenuto necessarie le relative formalità, ma la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile perché fattuale.

  • art. 2946 c.c.

    Per i crediti erariali d'imposta il termine ordinario di prescrizione è quello decennale, salvo diversa previsione di legge e salvo il passaggio in giudicato del titolo.

  • art. 2953 c.c.

    La conversione della prescrizione breve in decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; la mancata impugnazione della cartella non basta.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie, una volta sorti, hanno autonomia e si prescrivono in cinque anni.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Le sanzioni tributarie, in assenza di titolo giudiziale definitivo, sono soggette al termine quinquennale.

  • art. 4, comma 1, D.L. 119/2018

    L'annullamento delle pretese indicate dall'Agenzia ha determinato cessazione della materia del contendere per le relative cartelle.

  • Legge 17/12/2018 n. 136

    Norma di conversione del D.L. 119/2018 richiamata in relazione all'annullamento delle pretese.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. opera in presenza di doppia conforme in fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La sua eventuale riqualificazione è esclusa dalla doppia conforme in fatto.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella esattoriale non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale: l'effetto di cui all'art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i crediti erariali d'imposta definitivamente accertati, in mancanza di una diversa previsione normativa, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., poiché il debito tributario non è una prestazione periodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
  • Gli interessi dovuti su obbligazioni tributarie, una volta maturati, hanno autonomia rispetto all'obbligazione principale e si prescrivono nel termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
  • Le sanzioni tributarie e i relativi interessi, se la cartella non si fonda su un titolo giudiziale definitivo, seguono il termine quinquennale previsto dalle norme speciali e generali applicabili.
  • In sede di legittimità, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; inoltre, la doppia conforme preclude il ricorso al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sui medesimi fatti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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