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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36138/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società operante nella produzione e distribuzione di marmi antichizzati contro un imprenditore individuale che svolgeva attività analoga. La società lamentava che il convenuto avesse posto in essere atti di concorrenza sleale, consistiti nella contraffazione del marchio e nella manipolazione di materiale promozionale, con conseguente confondibilità dei prodotti e danno economico e all'immagine. Il tribunale accolse la domanda e liquidò il danno; la corte d'appello riformò, ma la Cassazione, con precedente sentenza, cassò con rinvio. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale confermò la decisione di primo grado. L'imprenditore ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e del giudicato interno, sostenendo che il giudice di rinvio avesse erroneamente ritenuto già accertati comunanza di clientela, mercato di riferimento e potenzialità espansiva dell'attrice; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione ritenuta apparente sulla irrilevanza della diversità dei prodotti; 3) violazione degli artt. 2697 e 2598 c.c., perché il danno da concorrenza sleale sarebbe stato affermato in modo apodittico senza prova del nesso e della quantificazione; 4) ulteriori vizi motivazionali e processuali in relazione alla voce di danno per costi dei cataloghi e alla pretesa novità della contestazione; 5) nullità e violazione di legge in punto di danno all'immagine, asseritamente non provato, nonché in punto di liquidazione equitativa e qualificazione del pregiudizio. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo corretta la lettura del giudicato implicito formatosi sulla precedente sentenza di legittimità, la sufficienza della motivazione del giudice di rinvio, la possibilità di fondare la concorrenza sleale anche sulla contraffazione del marchio quando generi confondibilità, e la legittimità della prova e della liquidazione equitativa del danno patrimoniale e all'immagine.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il giudice di rinvio si era uniformato ai principi fissati nella precedente sentenza di cassazione e ai relativi presupposti di fatto, senza sconfinare oltre il perimetro del rinvio; ha ritenuto non decisivo il rilievo sulla diversità dei prodotti, trattandosi di valutazione di merito coerente con la confondibilità già accertata. Il terzo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile, perché la contraffazione del marchio e la manipolazione del materiale promozionale erano state correttamente valorizzate come fatti idonei a fondare anche l'azione di concorrenza sleale e il pregiudizio economico. I motivi dal quarto al quinto sono stati dichiarati inammissibili, poiché le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito; la Corte ha confermato che il danno era stato desunto dalla c.t.u., dai bilanci e dalle risultanze istruttorie, e che il danno all'immagine commerciale è una conseguenza tipica della concorrenza sleale, liquidabile anche equitativamente una volta provata la sua esistenza. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche ai presupposti di fatto e al giudicato implicito formatosi sulla precedente decisione di legittimità.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 384 c.p.c. per sostenere l'intangibilità del decisum coperto da giudicato interno.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il principio di intangibilità del giudicato sostanziale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o incomprensibile; nel caso concreto la motivazione sintetica del giudice di rinvio è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato in relazione al requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema dell'onere della prova del danno; la Corte ha ritenuto che il danno fosse stato provato mediante c.t.u. e bilanci.

  • art. 2598 c.c.

    La contraffazione del marchio e l'uso di segni confondibili possono integrare concorrenza sleale quando creano confusione tra prodotti concorrenti.

  • art. 2043 c.c.

    Il danno da concorrenza sleale è risarcibile se allegato e provato; la Corte ha valorizzato il nesso causale con la condotta illecita.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il danno non patrimoniale/all'immagine; la Corte ha ritenuto il danno all'immagine commerciale configurabile e risarcibile se provato.

  • art. 1226 c.c.

    È legittima la liquidazione equitativa del danno quando la sua esatta quantificazione sia difficile, una volta dimostrata l'esistenza del pregiudizio.

  • art. 2600 c.c.

    Le misure sanzionatorie previste per la concorrenza sleale possono concorrere con il risarcimento del danno per equivalente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche ai presupposti di fatto che ne costituiscono il fondamento logico-giuridico; tali presupposti non possono essere rimessi in discussione se coperti da giudicato implicito interno.
  • La comunanza di clientela ai fini della concorrenza sleale va valutata anche in prospettiva potenziale, con riferimento al mercato rilevante in cui l'impresa opera o può ragionevolmente espandersi, non limitandosi all'identità già attuale dei clienti.
  • La contraffazione o l'uso confondibile di segni distintivi può fondare sia la tutela esclusiva sul marchio sia l'azione di concorrenza sleale, quando il comportamento sia idoneo a creare confusione tra prodotti o attività dei concorrenti.
  • Il danno da concorrenza sleale può essere provato anche tramite consulenza tecnica e documentazione contabile, inclusa l'analisi dei bilanci per ricostruire il lucro cessante, purché sia individuato lo spazio di mercato interessato dalla confondibilità.
  • Il danno all'immagine commerciale costituisce una conseguenza risarcibile della concorrenza sleale e, una volta provata la sua esistenza, può essere liquidato equitativamente se la quantificazione analitica risulta difficoltosa.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiCommercialeProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

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