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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34464/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi per complessivi euro 60.000 relativi a fatture per spese di sponsorizzazione emesse da una società sportiva dilettantistica, ritenendoli indeducibili per difetto di inerenza e di congruità rispetto ai ricavi dichiarati. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto il gravame, qualificando le somme come spese di rappresentanza e ammettendone la deducibilità nei limiti previsti dalla legge. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 108, comma 2, e 109 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che i costi di sponsorizzazione dovessero essere considerati spese pubblicitarie, integralmente deducibili, e che il giudice di merito avesse omesso di valorizzare il contratto di sponsorizzazione e la finalità promozionale dell'operazione; ha inoltre richiamato la presunzione di cui all'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando motivazione apparente e illogica della sentenza d'appello nella parte in cui aveva riqualificato i costi come spese di rappresentanza, sostenendo che, comunque, mancava l'inerenza e la congruità dei costi stessi, i quali erano sproporzionati rispetto all'attività svolta e ai ricavi dichiarati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della contribuente, ritenendo nuova in cassazione la questione relativa alla presunzione dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, non dedotta nei gradi di merito, e ha comunque ritenuto corretta la qualificazione delle spese di sponsorizzazione come spese di rappresentanza secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era apparente e contraddittoria: dopo aver affermato il difetto di inerenza e congruità, la CTR aveva ugualmente riconosciuto la deducibilità dei costi come spese di rappresentanza senza spiegare perché l'inerenza dovesse ritenersi sussistente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    Le spese di pubblicità e di rappresentanza sono deducibili nei limiti previsti dalla norma, ma la loro deducibilità presuppone comunque l'inerenza all'attività d'impresa.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    L'inerenza è un canone generale dei componenti del reddito d'impresa e opera anche per le spese di rappresentanza, alle quali l'art. 108 attribuisce disciplina speciale.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    La questione relativa alla presunzione di qualificazione come spese di pubblicità non è stata introdotta nei gradi di merito ed è quindi inammissibile in cassazione per novità della questione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente e il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili integrano un vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione non sono automaticamente pubblicitarie: la loro qualificazione fiscale dipende dalla concreta finalità dell'operazione e dal rapporto tra esborso e attività d'impresa.
  • Anche quando siano qualificate come spese di rappresentanza, le spese devono comunque essere inerenti all'attività esercitata; l'inerenza è requisito generale dei costi deducibili e non può essere elusa dalla sola riqualificazione del costo.
  • La deducibilità di costi di sponsorizzazione richiede che il giudice di merito espliciti le ragioni per cui ritiene sussistente l'inerenza; una motivazione che prima neghi inerenza e poi ammetta la deduzione senza spiegazione è apparente e contraddittoria.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito fondate su presupposti fattuali nuovi, come l'applicazione di una presunzione fiscale non dedotta nei gradi precedenti.
  • La censura per violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, salvo che si denunci un vizio di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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