Cassazione Penale, Ordinanza n. 00787/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e in parziale riforma in appello per guida in stato di ebbrezza, ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo quattro censure: (1) violazione degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. e vizio di motivazione sulla natura dell'accertamento alcolemico, sostenendo l'inutilizzabilità del prelievo ematico; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 186, comma 2, cod. strada, contestando l'accertamento del tasso alcolemico; (3) violazione dell'art. 132 c.p. con riferimento alla quantificazione della pena; (4) violazione degli artt. 131-bis e 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che il prelievo ematico era stato eseguito per finalità sanitarie, nell'ambito di un protocollo terapeutico attivato al ricovero, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento e insussistenza dell'obbligo di avviso al difensore. Ha reputato generico il motivo sulla pena e manifestamente infondato quello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e della particolare tenuità, valorizzando l'elevato tasso alcolemico e la gravità dell'incidente. Al ricorrente sono state inoltre applicate le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
disposizione incriminatrice alla base della condanna per guida in stato di ebbrezza, nel caso con tasso alcolemico rientrante nella fascia più grave.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato quale ulteriore base normativa della contestazione per la guida in stato di ebbrezza.
art. 186, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato per distinguere gli accertamenti richiesti autonomamente dalla polizia giudiziaria da quelli eseguiti per finalità sanitarie.
l'avviso al difensore non è dovuto quando il prelievo ematico avviene su iniziativa medica per finalità terapeutiche, non su richiesta della polizia giudiziaria.
norma richiamata insieme all'art. 356 c.p.p. per escludere l'obbligo di avviso nel caso di accertamento sanitario.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
base dei motivi di ricorso per vizio di motivazione e per dedurre questioni relative alla prova.
norma richiamata per contestare la commisurazione della pena, ma il motivo è stato ritenuto generico.
invocato per la particolare tenuità del fatto; il diniego è stato ritenuto corretto in ragione della gravità concreta del fatto.
invocato per le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto logica la loro esclusione alla luce del tasso alcolemico e delle modalità del fatto.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico eseguito dal personale sanitario per finalità terapeutiche nell'ambito del ricovero è utilizzabile nel processo e non richiede il previo avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, perché non si tratta di accertamento autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre doglianze già esaminate e disattese in appello: è necessaria una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della decisione impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La mancata osservanza del protocollo previsto per gli accertamenti a finalità giudiziaria non incide sull'utilizzabilità di un accertamento effettuato per finalità sanitarie.
- La censura sulla dosimetria della pena deve indicare specifici errori nel percorso di commisurazione; se resta generica, il motivo è inammissibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione valorizza elementi concreti di gravità, quali l'elevato tasso alcolemico e la serietà delle conseguenze del sinistro.
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