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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21675/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite di confine tra fondi contigui: una parte chiedeva l'accertamento del confine e il riconoscimento, per usucapione, della proprietà di un tratto di strada insistente sul confine, nonché della servitù di passaggio sul tratto della strada ricadente nel fondo altrui. Il convenuto, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento della proprietà dell'area contestata e, subordinatamente, della servitù di passaggio a suo favore sull'area dell'attrice. Il Tribunale aveva in parte accolto la domanda attrice, individuando il confine e attribuendo i tratti della strada ai rispettivi fondi; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale del convenuto e accolto quello incidentale dell'attrice, riconoscendo l'usucapione del tratto di strada individuato dalla CTU. In cassazione il ricorrente ha dedotto: vizio di individuazione del bene usucapito per mancata specificazione catastale; extrapetizione per avere la Corte attribuito un bene diverso da quello richiesto; motivazione apparente/contraddittoria; nullità della sentenza per adesione alla CTU ritenuta nulla; omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulla prova; violazione delle norme sull'usucapione della proprietà e della servitù, anche per difetto di apparenza della servitù; ulteriore nullità della sentenza per omessa motivazione sulla domanda riconvenzionale di rivendicazione/arretramento opere. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che il confine e il bene oggetto di usucapione erano sufficientemente individuabili anche tramite il richiamo alla CTU, che non vi era extrapetizione perché la domanda comprendeva l'accertamento del confine e dell'usucapione del tratto di strada, che la motivazione della sentenza di merito superava il minimo costituzionale, che le critiche alla CTU e alle prove tendevano in realtà a un riesame del merito, e che l'apparenza della servitù era stata correttamente desunta da segni visibili e permanenti idonei a rivelarne la specifica destinazione al passaggio. È stato anche ritenuto infondato il motivo sulla pretesa omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva rigettato nel merito la censura relativa all'arretramento delle opere costruite fino al confine.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione d'appello che aveva accolto l'appello incidentale della controparte e riconosciuto l'usucapione di un tratto di strada lungo il confine, nonché la servitù di passaggio sul tratto ricadente nel fondo del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di definizione accelerata con decisione conforme alla proposta, anche al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto dal ricorrente, ma escluso in concreto perché la sentenza era sufficientemente motivata

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per la nullità della sentenza; la Corte ha escluso che vi fosse nullità o vizio motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di extrapetizione/omessa pronuncia sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda; nel caso concreto non ricorreva

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazione di legge, nullità e omesso esame del fatto storico decisivo, respingendo le censure che miravano al riesame del merito

  • art. 111 Cost.

    utilizzato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, ritenuto soddisfatto

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del D.L. n. 83/2012, richiamata nel contesto della nuova formulazione del vizio di motivazione

  • art. 366 c.p.c.

    la mancata specifica indicazione e produzione degli atti e documenti posti a fondamento del motivo rende la censura inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o ignora quelle introdotte; non basta una diversa valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la scelta tra prove contrapposte e la maggiore forza persuasiva attribuita ad alcune rispetto ad altre è attività di merito, non sindacabile come violazione di legge

  • art. 832 c.c.

    richiamato in tema di contenuto del diritto di proprietà e di prova dell'esercizio corrispondente

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in tema di usucapione della proprietà, accertata dal giudice di merito sulla base del possesso ultraventennale

  • art. 1141 c.c.

    richiamato tra le norme sull'acquisto del possesso e sulla sua rilevanza ai fini dell'usucapione

  • art. 1061 c.c.

    richiamato per il requisito dell'apparenza della servitù, ritenuto integrato dai segni visibili e permanenti della strada e della sua destinazione al passaggio

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla CTU, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e diretta al riesame del merito

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla CTU, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c.

    richiamati in relazione alla dedotta nullità della consulenza tecnica, ma senza esito favorevole al ricorrente

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come rito di definizione accelerata del ricorso, con decisione conforme alla proposta del consigliere

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per condannare la parte ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata, anche in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13 del DPR n. 115 del 2002

    comma 1-bis; comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo il criterio letterale e sistematico

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità, nel valutare la portata precettiva di una sentenza, deve considerare dispositivo e motivazione unitariamente; il richiamo a una consulenza tecnica può essere sufficiente a rendere determinabile il bene oggetto della statuizione, se non vi è un contrasto insanabile tra le parti della decisione.
  • Non ricorre extrapetizione quando la pronuncia si mantenga nell'ambito della domanda di accertamento del confine e di usucapione del tratto di bene effettivamente controverso, anche se l'individuazione materiale del bene avvenga mediante riferimento agli esiti peritali.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è ridotto al minimo costituzionale: sono censurabili solo mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, non la mera insufficienza o incongruità argomentativa.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura per la sola diversa valutazione delle prove; occorre che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente o implicitamente disapplicato la regola di giudizio sulle prove dedotte.
  • In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi o della violazione dell'art. 116 c.p.c.; il sindacato è limitato al fatto storico decisivo non esaminato.
  • L'usucapione della proprietà richiede un possesso continuato, pacifico e protratto per il tempo di legge, che può essere provato anche mediante testimonianze e accertamenti tecnici coerenti con l'uso concreto del bene.
  • L'usucapione della servitù di passaggio richiede il requisito dell'apparenza, integrato da opere o segni visibili e permanenti che rendano manifesta la specifica destinazione del fondo servente al passaggio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una strada o di un percorso utilizzabile.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che abbia già considerato e replicato alle osservazioni di parte, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto mediante l'indicazione delle fonti del convincimento, senza necessità di confutare singolarmente tutte le critiche difensive.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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