Sentenza n. 271/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - del Verbale del 21 dicembre 2022 prot. 11897 della Commissione dell'Ufficio SUAP del Comune di Ovindoli, conosciuto il 10 febbraio 2023 (doc. n. 1); - della Nota di presa d'atto e/o conferma del 23.12.2022 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ovindoli, conosciuto il 10 febbraio 2023 (doc. n. 2); - della Determinazione n. 89 del 30 dicembre 2022 Reg. Gen. 654, recante “assegnazione del posteggio isolato in località parcheggio Dolce Vita”, pubblicata all'albo pretorio in tale data per 15 giorni (doc. n. 3); - del Bando di concessione di posteggio isolato in località parcheggio Dolce Vita, pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Ovindoli dal 9 dicembre 2022 per 15 giorni (doc. n. 4); - della Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 3 dicembre 2022, non meglio conosciuta: - della Determinazione n.83 del 3 dicembre 2022, non meglio conosciuta; - della Concessione prot. n. 12119 del 30 dicembre 2022 a firma del Responsabile SUAP, concernente l'assegnazione del posteggio in località Dolce Vita dal 30 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 alla ditta Barbonetti Gianna (doc. n. 5); - dell’Autorizzazione Amministrativa di Commercio su Aree Pubbliche rilasciata dal Comune in seno alla procedura di concessione del posteggio su Area Pubblica ovvero a seguito della Concessione stessa, non meglio conosciuta; - dell’eventuale contratto o convenzione stipulato tra il Comune di Ovindoli e la Ditta Barbonetti Gianna; -di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi, anche endoprocedimentali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di concessione e assegnazione temporanea di un posteggio isolato in località parcheggio Dolce Vita, inclusi il bando, gli atti della commissione, l'assegnazione e la concessione rilasciata a un'altra ditta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura per l'assegnazione temporanea, dal 30 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, di un posteggio isolato su area pubblica. Ha dedotto: violazione dell'art. 7 del bando; violazione della disciplina relativa agli adempimenti amministrativi per le attività commerciali e della normativa regionale abruzzese sul commercio su aree pubbliche, con eccesso di potere per contraddittorietà; violazione degli artt. 3 e 6 del bando, del principio del soccorso istruttorio e dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; incompetenza e violazione del d.P.R. n. 160/2010, dell'art. 5 l. n. 241/1990 e della normativa regionale; incompetenza della commissione per carenza di nomina, attribuzione dei poteri e regolamentazione dell'attività, violazione del principio del collegio perfetto e illegittimità dell'atto di conferma adottato da un funzionario ritenuto estraneo alla commissione; violazione dell'art. 8 del bando; violazione dei principi di trasparenza e dell'art. 21-septies l. n. 241/1990. La ricorrente aveva inoltre rinunciato all'istanza cautelare e, nel 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del decorso del periodo temporaneo cui si riferiva la concessione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la procedura riguardava un posteggio assegnato solo per il periodo dal 30 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 e che la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Il Comune ha aderito alla richiesta. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha promosso, escludendo la possibilità di decidere nel merito quando, prima della decisione, il ricorrente dichiari di non voler più ottenere la pronuncia. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili, senza una specifica interpretazione autonoma.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza una specifica interpretazione sostanziale.
art. 7 del bando
Indicato dalla ricorrente come parametro asseritamente violato, ma non esaminato nel merito.
artt. 3, 6 e 8 del bando
Indicati dalla ricorrente come parametri asseritamente violati, ma non esaminati nel merito.
art. 2 d.lgs. 222/2016 e tabella A, sezione I, n. 2.3
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla disciplina amministrativa dell'attività commerciale, senza esame nel merito.
artt. 81, 84 e 85 l.r. Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23
Richiamati dalla ricorrente quali norme regionali asseritamente violate, senza esame nel merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al preavviso di rigetto, senza esame nel merito.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità di alcuni atti, senza esame nel merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla competenza procedimentale, senza esame nel merito.
Richiamato dalla ricorrente in materia di responsabile del procedimento e competenza, senza esame nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre della domanda proposta e dichiarare, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento.
- La sopravvenuta carenza di interesse, anche quando deriva dal decorso del periodo temporale cui si riferiva l'atto impugnato, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità.
- Il giudice amministrativo non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando il soggetto che ha promosso il giudizio abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione, salvo specifiche ragioni processuali non emergenti dalla pronuncia.
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