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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Normativa italiana16G00237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto individua i regimi amministrativi applicabili alle attività private (comunicazione, SCIA, SCIA unica/condizionata, autorizzazione o silenzio-assenso), con una forte semplificazione in edilizia e in materia di pubblica sicurezza. Prevede l’adeguamento di Regioni ed enti locali entro il 30 giugno 2017, mentre per l’impresa artigiana l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 2024.

Semplificazione dei regimi amministrativi per attività private, edilizia, pubblica sicurezza e impresa artigiana

Semplificazione dei regimi amministrativi per attività private e edilizia

Il decreto attua la delega in materia di individuazione dei procedimenti soggetti a comunicazione, SCIA, silenzio assenso o autorizzazione espressa. Interviene inoltre sul testo unico edilizia, su alcune regole di pubblica sicurezza e sul regime dell’impresa artigiana, con l’obiettivo di uniformare e semplificare i titoli abilitativi.

Ambito di applicazione e criteri generali

Alle attività elencate nella tabella A si applica il regime amministrativo ivi indicato. Il decreto si fonda anche sui principi dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi, nonché sui principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Comunicazione, SCIA, autorizzazione e silenzio assenso

Per le attività soggette a comunicazione, l’effetto si produce con la presentazione all’amministrazione competente o allo sportello unico. Se sono richieste ulteriori comunicazioni o attestazioni, può essere presentata un’unica comunicazione allo sportello unico; vanno allegate asseverazioni o certificazioni quando previste.

Per le attività soggette a SCIA si applica la disciplina generale della legge n. 241 del 1990; nei casi di SCIA unica o SCIA condizionata valgono le regole speciali previste dalla stessa legge. Per le attività soggette ad autorizzazione, serve un provvedimento espresso, salvo il silenzio-assenso ove previsto. Se sono necessari ulteriori atti di assenso, si applicano le regole della conferenza di servizi.

Controlli e conseguenze delle dichiarazioni non veritiere

Per la comunicazione restano fermi i controlli previsti dal testo unico sulla documentazione amministrativa. La dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alle sanzioni previste, la decadenza dai benefici e il divieto di svolgere l’attività avviata con la comunicazione. In caso di irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio, si procede secondo la disciplina sui controlli documentali.

Attività non espressamente elencate e aggiornamento della tabella A

Le amministrazioni possono ricondurre le attività non espressamente indicate nella tabella A a quelle corrispondenti, anche per specificità territoriali, pubblicandole sul proprio sito istituzionale. La tabella A può essere integrata con successivi decreti correttivi e viene poi aggiornata periodicamente con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza unificata.

Semplificazioni in materia edilizia

Il decreto riscrive vari passaggi del testo unico dell’edilizia per distinguere con maggiore precisione gli interventi soggetti a attività libera, CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e permesso di costruire. Viene introdotto un glossario unico delle principali opere edilizie, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per uniformare sul territorio nazionale la classificazione degli interventi e il relativo regime giuridico.

Attività edilizia libera e CILA

Vengono ampliati e precisati gli interventi realizzabili con attività edilizia libera, inclusi alcuni interventi di installazione di pompe di calore aria-aria sotto 12 kW, opere temporanee entro 90 giorni previa comunicazione, pavimentazioni e finiture di spazi esterni entro i limiti di permeabilità, pannelli solari e fotovoltaici fuori dalla zona A, nonché aree ludiche senza fini di lucro e arredi delle aree pertinenziali.

Gli interventi non ricompresi tra quelli liberi, soggetti a permesso di costruire o a SCIA alternativa, sono realizzabili con CILA mediante comunicazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesta conformità urbanistica, edilizia, sismica ed energetica e l’assenza di interessamento delle parti strutturali. La mancata presentazione della CILA comporta una sanzione di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è spontanea a lavori in corso.

SCIA edilizia e SCIA alternativa al permesso di costruire

La SCIA edilizia si applica agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro/risanamento conservativo quando riguardano le parti strutturali, nonché ad alcune ristrutturazioni edilizie non soggette a permesso di costruire. La SCIA in alternativa al permesso di costruire riguarda, tra l’altro, alcune ristrutturazioni, nuove costruzioni e ristrutturazioni urbanistiche disciplinate da piani attuativi con precise disposizioni, oppure da strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche. Restano dovuti, in tali casi, i contributi di costruzione.

Agibilità

La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità dell’opera e agibilità è attestata mediante segnalazione certificata. La segnalazione va presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura per nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni e interventi sugli edifici esistenti che incidano sulle condizioni di agibilità.

La segnalazione deve essere corredata da attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione per i casi previsti, conformità in materia di accessibilità e barriere architettoniche, estremi dell’aggiornamento catastale e dichiarazione di conformità degli impianti. L’utilizzo dell’edificio può iniziare dalla data di presentazione della segnalazione completa. Sono previsti controlli delle Regioni, Province autonome, Comuni e Città metropolitane.

Regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

Per gli impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche è prevista una comunicazione al Comune corredata dalla certificazione di conformità. Inoltre, per le attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, se la tabella A prevede la SCIA, questa produce anche gli effetti dell’autorizzazione ai fini del testo unico di pubblica sicurezza.

Impresa artigiana

L’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana indicate nelle tabelle B.I e B.II non sono soggetti a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi di settore, gli adempimenti della legge quadro sull’artigianato e quelli richiesti dal diritto dell’Unione europea. Le pubbliche amministrazioni possono ricondurre ad attività corrispondenti quelle non espressamente elencate, con provvedimenti pubblicati sui propri siti.

Regime territoriale e ulteriori semplificazioni

Le Regioni e gli enti locali possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione nei propri regimi amministrativi, purché siano rispettati i livelli minimi di semplificazione e le garanzie già assicurate dal decreto.

Disposizioni finali e termini di adeguamento

L’articolo 126 del regio decreto di pubblica sicurezza è abrogato. Le Regioni e gli enti locali devono adeguarsi alle disposizioni degli articoli da 1 a 4 entro il 30 giugno 2017. Per le disposizioni relative all’impresa artigiana l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 2024.

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