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Legge

L.R. Abruzzo 23/2018

Testo unico in materia di commercio.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 23/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Testo unico della Regione Abruzzo che disciplina commercio in sede fissa, somministrazione, aree pubbliche, fiere, stampa, carburanti e internazionalizzazione. Contiene regimi autorizzatori, pianificazione, controlli, sanzioni e misure per negozi storici. In parte vigono disposizioni transitorie fino al primo piano regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2030 per le grandi strutture e i parchi commerciali.

Disciplina organica del commercio in Abruzzo

Testo unico in materia di commercio della Regione Abruzzo

Il provvedimento raccoglie in modo organico la disciplina regionale del commercio e delle attività connesse nel territorio della Regione Abruzzo. Interviene su commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, commercio su aree pubbliche, sistema fieristico, stampa quotidiana e periodica, rete carburanti, negozi storici e strumenti di programmazione e controllo.

Principi generali, oggetto e riparto di funzioni

L’attività commerciale è fondata sulla libertà di iniziativa economica privata e sulla disciplina regionale in attuazione dei principi europei, costituzionali e statali in materia di concorrenza e liberalizzazione. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, oltre al riconoscimento di manifestazioni fieristiche, enti fieristici regionali e centri di assistenza tecnica. I Comuni esercitano le funzioni amministrative non riservate alla Regione e svolgono vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni. Le Camere di commercio collaborano tramite convenzioni.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Il testo unico si applica al commercio al dettaglio e all’ingrosso, alla somministrazione di alimenti e bevande, al commercio su aree pubbliche, alle attività fieristiche, alla vendita della stampa quotidiana e periodica e alla distribuzione carburanti. Restano escluse, tra le altre, farmacie che vendono solo prodotti farmaceutici, rivendite di generi di monopolio, vendita diretta degli imprenditori agricoli salvo il commercio su aree pubbliche, attività agrituristiche e ricettive nei limiti previsti, vendita di opere d’arte e beni del fallimento, alcune vendite promozionali in fiere campionarie e somministrazioni gratuite a fini promozionali.

Requisiti professionali e formazione

L’esercizio delle attività è subordinato ai requisiti previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010. Il requisito professionale per il commercio e la somministrazione alimentare si consegue tramite corsi professionali istituiti o riconosciuti dalla Regione. La Giunta regionale disciplina durata, materie, modalità organizzative e aggiornamento professionale, anche con il supporto di Camere di commercio, enti di formazione e CAT.

Programmazione commerciale e territoriale

La programmazione della rete distributiva regionale è affidata a un Piano regionale adottato dalla Giunta ogni cinque anni e approvato dal Consiglio. Il Piano definisce criteri territoriali e urbanistici, suddivide il territorio in ambiti e ha efficacia fino al successivo. I Comuni adottano atti di programmazione coerenti con il Piano, adeguano gli strumenti urbanistici e trasmettono annualmente i dati della rete commerciale. È previsto anche un progetto integrato per rivitalizzare frazioni e aree minori.

Strumenti operativi, concertazione e monitoraggio

Regione e Comuni operano con concertazione con associazioni di consumatori, imprese e sindacati. È istituito un Osservatorio regionale del sistema distributivo con compiti di monitoraggio, raccolta dati, elaborazioni e ricerche. Sono previsti CAT, Agenzie per le imprese e SUAP come strumenti di semplificazione e assistenza amministrativa.

Commercio in sede fissa: classificazioni, autorizzazioni e limiti urbanistici

Il testo definisce esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, outlet e altre fattispecie. Gli esercizi di vicinato operano con SCIA/comunicazione secondo il d.lgs. 222/2016; medie e grandi strutture richiedono procedure autorizzative più articolate. Per le grandi strutture sono previsti conferenza di servizi, pareri e verifica di conformità urbanistica, VIA e parametri di localizzazione. Il titolo disciplina anche ampliamenti, trasferimenti, tempi di attivazione, priorità tra domande concorrenti e parametri di insediabilità, con particolare attenzione ai parcheggi e alla compatibilità urbanistica.

Vendite straordinarie, prezzi e orari nel commercio fisso

Sono disciplinate vendite di liquidazione, promozionali e saldi: per le liquidazioni sono previsti preavviso al SUAP, durata massima e documentazione finale; per i saldi sono previsti due periodi annui con durata complessiva massima di 60 giorni ciascuno. Tutte le vendite straordinarie richiedono indicazioni pubblicitarie trasparenti. I prezzi dei prodotti esposti devono essere chiaramente indicati e gli orari di apertura sono regolati dalla normativa statale, con obbligo di esposizione al pubblico.

Somministrazione di alimenti e bevande

La somministrazione costituisce un’unica tipologia comprensiva delle bevande alcoliche e può includere vendita per asporto. Il Capo disciplina requisiti, regimi amministrativi, limiti comunali di localizzazione, requisiti edilizi e igienico-sanitari, subingresso per decesso, attività stagionali e temporanee, attività accessorie, distributori automatici, aree esterne, orari, cessazione, decadenza, sospensione e revoca. Sono previste sanzioni specifiche per esercizio senza titolo o senza requisiti.

Negozi storici abruzzesi

La Regione promuove la tutela e valorizzazione delle attività commerciali che testimoniano storia, arte, cultura e tradizione locale. Il riconoscimento di negozio storico spetta al Comune, su istanza del titolare, se sussistono requisiti di continuità almeno quarantennale, legame strutturale con i locali, accesso su area pubblica o servitù di pubblico passaggio e presenza di elementi storici o artistici. È istituito un Elenco regionale, sono previste misure di sostegno, contributi e vincoli di mantenimento della destinazione d’uso per almeno tre anni.

Mercati all’ingrosso e centri agroalimentari

Il testo disciplina i mercati all’ingrosso e i centri agroalimentari: definizioni, indicazioni programmatiche regionali, soggetti istitutori, gestione, direttore di mercato, commissione di mercato, regolamento, vendita all’asta, sale di contrattazione e vigilanza. È prevista una programmazione regionale con requisiti minimi e tempi di adeguamento delle strutture esistenti.

Commercio su aree pubbliche

È regolato in dettaglio l’esercizio del commercio ambulante, con definizioni, mercati e fiere, posteggi, concessioni, spunta, mercati specializzati e mercatini dell’usato, antiquariato e collezionismo. Sono previsti titolo abilitativo e concessione contestuali, durata della concessione in genere pari a 12 anni, carta di esercizio e attestazione annuale, tesserino per hobbisti, criteri di programmazione dei mercati, trasferimenti, sospensioni, decadenze, revoche e sanzioni. La carta di esercizio, per gli aspetti vincolanti, è operativa dal 1° gennaio 2024.

Sistema fieristico e internazionalizzazione

La Regione promuove il sistema fieristico regionale e ne disciplina qualifiche, calendario, comunicazioni, durata, sistemi di rilevazione e contributi. Le manifestazioni sono classificate in internazionali, nazionali, regionali o locali; la qualifica può essere revocata se vengono meno i requisiti per due edizioni consecutive. Sono previste misure di sostegno alla partecipazione fieristica e strumenti di promozione estera e internazionalizzazione delle imprese, anche mediante sportelli e convenzioni con ICE, Camere di commercio, università e altri soggetti.

Stampa quotidiana e periodica

È disciplinata la rete di vendita della stampa, distinta in punti vendita esclusivi e non esclusivi. I Comuni possono individuare le zone per nuovi punti vendita, mentre l’apertura segue il regime della SCIA. Sono regolate modalità di vendita, subingresso e sanzioni per esercizio abusivo.

Rete distributiva dei carburanti

La legge disciplina installazione, esercizio, modifica, ristrutturazione, sospensione, decadenza, revoca, collaudo, vigilanza e sanzioni degli impianti carburanti. Sono previsti obblighi di dotazione per ricarica elettrica e, per i nuovi impianti, anche per GNC/GNL, oltre a servizi accessori. Sono regolati gli impianti autostradali, privati, per unità da diporto e di pubblica utilità, nonché le autorizzazioni al prelievo di carburanti.

Regime transitorio, abrogazioni e limiti temporali

Fino all’adozione del primo Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 2030 non sono consentite nuove autorizzazioni, e sono sospesi i procedimenti, per grandi strutture di vendita, parchi commerciali, outlet e factory outlet center riferiti a grandi strutture. Sono espressamente abrogate numerose leggi regionali previgenti in materia di commercio, fiere, carburanti e stampa, mentre i rapporti già sorti restano disciplinati dalle norme previgenti ove applicabili.

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