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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01873/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva negato un credito d'imposta per agevolazioni sugli investimenti ex art. 8 l. n. 388/2000, ritenendo insussistenti i presupposti dell'agevolazione perché, in sede di accesso e verifica, i beni indicati nelle fatture di acquisto non erano stati materialmente rinvenuti in azienda e non risultava trasmesso il modello CVS previsto per le imprese che avevano effettuato investimenti prima dell'8 luglio 2002. Dopo un primo rigetto in CTP e un primo appello rigettato, cassata la precedente decisione per vizio di comunicazione dell'udienza, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente rigettato l'appello. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del modello legale di motivazione; 2) omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, assumendo che l'esame dei fatti avrebbe dovuto condurre all'accoglimento dell'appello e, quindi, a diversa regolazione delle spese dei vari gradi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era esistente e comprensibile, sicché non ricorreva il vizio di motivazione apparente; ha precisato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre nel ricorso erano state prospettate in modo generico censure difensive e non un preciso fatto storico trascurato; ha infine escluso che vi fosse errore nella statuizione sulle spese, ricordando che il giudice del rinvio deve liquidarle in base all'esito globale della lite e può anche porle a carico della parte vittoriosa in una fase ma complessivamente soccombente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 388 del 2000

    La Corte richiama la norma come base del credito d'imposta per investimenti, precisando che per fruirne i beni acquistati devono appartenere, in senso contabile ed economico, all'impresa beneficiaria dell'agevolazione.

  • art. 62 l. n. 289 del 2002

    È richiamato quale previsione che imponeva la trasmissione del modello CVS per le aziende che avevano effettuato investimenti prima dell'8 luglio 2002.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Serve a denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione del modello legale di motivazione, ma solo nei limiti della mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale; il controllo di legittimità non consente di sindacare la sufficienza della motivazione oltre i casi-limite.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le norme sul contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato tra le norme che impongono la motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta l'omesso esame di elementi istruttori né la deduzione di insufficienza motivazionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione, la motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria si traducono in nullità della sentenza.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. come onere di specifica indicazione del fatto decisivo omesso e della sua decisività.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono il principio della soccombenza complessiva all'esito globale del processo.

  • art. 92 c.p.c.

    Il giudice del rinvio può compensare totalmente o parzialmente le spese in relazione all'esito finale della lite.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione sul capo spese.

  • art. 385 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio, le spese del giudizio di legittimità seguono l'esito globale della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: è denunciabile solo l'assenza di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o la motivazione perplessa o incomprensibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare una valutazione incompleta delle prove o riproporre genericamente censure difensive.
  • Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicarlo specificamente, indicando anche il dato da cui risulta, il momento del processo in cui è stato discusso e la sua decisività; la mera critica alla motivazione o alla ricostruzione probatoria non è sufficiente.
  • In tema di credito d'imposta per investimenti, la fruizione del beneficio presuppone che i beni acquistati siano effettivamente esistenti e riferibili, in senso contabile ed economico, all'impresa beneficiaria.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese va effettuata in base all'esito globale della lite e non in modo atomistico per singole fasi; il giudice può compensare le spese o porle anche a carico della parte vittoriosa in una fase ma complessivamente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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