Cassazione Civile, Ordinanza n. 32990/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un avvocato, asseritamente creditore per compensi professionali maturati per attività di domiciliazione in più giudizi, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e poi chiesto la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, di due atti dispositivi compiuti dai coniugi debitori: la costituzione di un fondo patrimoniale, nel quale era confluita la quota del 50% di un immobile, e una successiva donazione della medesima quota alla moglie. I coniugi avevano resistito sostenendo, tra l'altro, che il credito fosse in realtà gravante su altri soggetti (cliente principale e assicurazione), che vi fosse stata rinuncia al credito per fatti concludenti, che il bene conferito nel fondo fosse impignorabile ex art. 170 c.c. e che mancasse la scientia damni. La Corte d'appello aveva confermato la revocatoria, ritenendo provati credito, eventus damni e scientia damni, e aveva inoltre condannato gli appellanti per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. per malgoverno delle prove; 2) motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c. sui criteri di valutazione probatoria; 3) violazione dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per avere la Corte territoriale ravvisato la lite temeraria senza accertare mala fede o colpa grave; 4) violazione del D.M. n. 55/2014 nella liquidazione delle spese, per non aver considerato valore della causa e rito sommario.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, perché miravano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove; ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il rito sommario non elimina la fase di trattazione e non esclude l'applicazione dei parametri forensi in modo unitario alle fasi del giudizio; ha invece accolto il terzo motivo, cassando la sentenza limitatamente alla condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. e decidendo nel merito con rigetto della domanda di responsabilità aggravata, perché la Corte d'appello aveva fondato la condanna sulla mera resistenza in giudizio e sulla riproposizione di difese già disattese, senza accertare specificamente mala fede o colpa grave. Le spese di legittimità sono state compensate al 50%, con il residuo a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso introduttivo in rito sommario di cognizione.
la revocatoria è stata accolta nei gradi di merito per inefficacia degli atti dispositivi compiuti in pregiudizio del creditore.
eccepita l'impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, ma la questione non ha condotto a riforma della decisione di merito nel giudizio di legittimità.
invocato per contestare l'apprezzamento delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto.
richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha però escluso l'ammissibilità della doglianza nei termini prospettati sui primi due motivi.
la responsabilità aggravata richiede prova di mala fede o colpa grave in capo a chi abbia agito o resistito in giudizio; non basta la mera infondatezza dell'impugnazione o la riproposizione di difese già respinte.
richiamato in contrapposizione al primo comma come ipotesi più ampia di sanzione per abuso del processo, irrogabile anche d'ufficio.
i compensi vanno liquidati considerando le fasi del giudizio; il procedimento sommario non elimina la fase di trattazione, ma può solo incidere sulla misura del compenso.
richiamato per la decisione della Corte d'appello in forma semplificata sulla base degli atti.
la condanna per responsabilità aggravata è stata cassata e la domanda rigettata per difetto di prova dei presupposti soggettivi.
non ricavabile con precisione dal testo, richiamato solo in modo frammentario nel passaggio finale sui contributi unificati.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo finale in relazione all'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- La censura che, sotto il nome di violazione di legge o motivazione apparente, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione se non si confronta con un effettivo errore di sussunzione o con un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone un accertamento specifico della mala fede o della colpa grave della parte che ha agito o resistito in giudizio; non è sufficiente la mera soccombenza, né la riproposizione di difese già respinte nei gradi di merito.
- L'ipotesi di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura diversa e più lata, essendo collegata all'abuso del processo e non richiedendo la prova del medesimo elemento soggettivo richiesto dal primo comma.
- Nel giudizio sommario di cognizione la trattazione non è soppressa, ma solo semplificata e accelerata; ciò può incidere sulla quantificazione dei compensi professionali, non sull'esistenza della fase processuale.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la valutazione dell'eventus damni e della scientia damni resta rimessa al giudice di merito, ma la contestazione in cassazione deve investire specifici errori giuridici o motivazionali, non una diversa lettura dei fatti.
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