Sentenza del 22/07/2024 n. 20233 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento per il 2006 di Ires, Irap, Iva e accessori nei confronti della società, per 1.966.300 euro oltre sanzioni e interessi, fondato su un PVC relativo a una presunta frode carosello nel commercio di prodotti di telefonia, computer e accessori. Il PVC contestava alla società l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per 70.517.685 euro e soggettivamente inesistenti per 2.942.056,35 euro, nonché l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per 68.353.259,39 euro verso clienti nazionali e 9.607.303 euro verso clienti comunitari. L’Agenzia ha denunciato: (1) motivazione apparente della CTR, che avrebbe annullato tutte le riprese senza spiegare la decisione per ciascuna; (2) violazione delle norme IVA, sostenendo che la consapevolezza della frode rileva per le operazioni soggettivamente inesistenti ma non per quelle oggettivamente inesistenti e che, comunque, vi erano indizi della mala fede della società; (3) erroneo annullamento della ripresa sulle rimanenze iniziali. Nel ricorso relativo al socio, l’Agenzia ha inoltre sostenuto che il giudizio sul maggior reddito da partecipazione, attribuito in ragione della ristretta base sociale, dovesse essere sospeso in attesa della definitività dell’accertamento societario.
La decisione
La Cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il primo motivo dell’Agenzia contro la società, rilevando che la motivazione della CTR era apparente: non spiegava perché i numerosi elementi del PVC non costituissero prova o indizi della frode, si limitava ad affermare tautologicamente che la consapevolezza non era provata e confondeva profili relativi a operazioni soggettivamente inesistenti con contestazioni anche di operazioni oggettivamente inesistenti. Sono stati quindi assorbiti gli altri due motivi contro la società e l’unico motivo nel giudizio del socio. La sentenza della CTR Campania n. 9046/2017, depositata il 26 ottobre 2017, è stata cassata; rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. L’accertamento non è stato confermato nel merito: la controversia dovrà essere riesaminata.
Norme richiamate
Costituisce insegnamento costante di questa Corte quello per cui l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall' art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi.
La riunione di ricorsi connessi può essere disposta anche in Cassazione, per ragioni di economia processuale e per favorire una decisione coerente.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
In particolare, si è in presenza di una "motivazione apparente" allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.
La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione, pur formalmente presente, non rende comprensibile il percorso logico che conduce alla decisione e impedisce il controllo delle ragioni accolte.
Artt. 19 e 21 D.P.R. n. 633/1972
L’Agenzia ha invocato queste disposizioni in relazione alla detrazione IVA e alle fatture per operazioni inesistenti. La Cassazione non ha deciso nel merito la questione, perché il motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento della censura sulla motivazione apparente.
La disposizione è stata richiamata dall’Agenzia nella censura sulla ripresa relativa alle rimanenze iniziali; la Cassazione non ha esaminato tale motivo, dichiarandolo assorbito.
La disposizione è stata richiamata dall’Agenzia per contestare l’annullamento della ripresa sulle rimanenze iniziali. La Cassazione non ha deciso la questione di merito, essendo il motivo assorbito.
L’Agenzia sosteneva che il giudizio sul reddito attribuito al socio dovesse essere sospeso in attesa del giudicato sull’accertamento societario. La Cassazione non ha deciso la questione: il relativo motivo è stato dichiarato assorbito in seguito alla riunione e all’esito del ricorso societario.
Art. 1 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato indicato dall’Agenzia, insieme all’art. 295 cod. proc. civ., a sostegno della richiesta di sospensione del giudizio sul socio. La Corte non ha esaminato nel merito tale argomento, dichiarando assorbito il relativo motivo.
Massime di principio
- Una motivazione non è sufficiente se si limita a formule generiche o tautologiche: il giudice deve rendere riconoscibile il percorso logico seguito e spiegare perché gli elementi rilevanti non provino i fatti contestati.
- Quando l’accertamento comprende contestazioni diverse, come operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, la decisione deve affrontarle distinguendole. La prova della consapevolezza della frode, invocata per le operazioni soggettivamente inesistenti, non può da sola giustificare la decisione sulle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti.
- La regolarità formale delle società coinvolte e la presenza di una struttura organizzativa non dimostrano, da sole, l’effettività delle singole operazioni; il giudice deve confrontarsi con gli elementi concreti dell’accertamento.
- L’accoglimento di una censura processuale per motivazione apparente non comporta automaticamente che la pretesa tributaria sia fondata: di regola la causa viene rinviata per un nuovo esame motivato.
- La Cassazione può riunire ricorsi connessi proposti contro sentenze distinte; quando la decisione sul ricorso principale rende non necessario esaminare le altre censure, queste possono essere dichiarate assorbite.
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