Cassazione Civile, Sentenza n. 26432/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'accertamento relativo al 2008 per operazioni infragruppo: principale contestazione sul transfer pricing (criterio di rappresentazione della "normalità" dei prezzi, art. 110 T.U.I.R.), con quattro mezzi di cassazione - carenza di motivazione, errata applicazione del metodo (pretesa priorità del CUP sul TNMM), violazione del diritto europeo e costituzionale (riguardo all'estensione retroattiva del transfer pricing per l'IRAP) e omissione di pronuncia sulla rimodulazione delle sanzioni alla luce di disciplina sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse meramente apparente e che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi alla valutazione di fatto del giudice di merito; ha affermato che le linee OCSE sono strumenti tecnici e non gerarchicamente vincolanti e che la scelta tra metodi (TNMM vs CUP) va motivata alla luce della fattispecie concreta; nel caso concreto il TNMM è risultato più aderente (unicità della produzione, cessioni infra-gruppo a basso rischio e assenza di mercato aperto), dunque la ripresa a tassazione è confermata. Sul terzo motivo la censura sulla presunta illegittimità costituzionale e sulla violazione di diritto UE è stata ritenuta infondata, essendo già consolidato che la norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 281, L. 147/2013) può avere efficacia retroattiva per i periodi dal 2008 e non configura vizio costituzionale. Il quarto motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato omissione di pronuncia sul punto specifico della rimodulazione delle sanzioni e sull'applicazione dello ius superveniens (d.lgs. n.158/2015), pertanto ha cassato la sentenza limitatamente a tale questione e rinviato al giudice di merito per decidere nuovamente su tale aspetto.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 110, comma 7
Disciplina la determinazione del valore normale nelle operazioni infragruppo; la Corte richiede che il metodo prescelto (es. TNMM, CUP, PSM) sia adeguatamente motivato e adeguato alla fattispecie concreta; le linee OCSE sono strumenti tecnici di supporto ma non prevalgono automaticamente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 109
Riferimento ai principi sulla determinazione della base imponibile; menzionato a supporto del tema della "normalità" dei prezzi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 3, comma 9
Riferimento giurisprudenziale alla priorità di criteri di valutazione in casi di comparazione, ma senza automatica gerarchia vincolante fra metodi.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 281
Norma di interpretazione autentica che ha esteso l'applicazione della disciplina sul transfer pricing a periodi anteriori (dal 2008); ritenuta costituzionalmente compatibile dalla Corte.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Norma invocata nella censura riguardante motivazione e motivazione apparente; utilizzata per contestare la motivazione del giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 4
Fondamento delle censure in cassazione per violazione di legge (n.3) e motivazione apparente/omessa (n.4); la Corte ha rigettato i motivi 1 e 2 con applicazione di tali principi.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia su motivo rilevante; la Corte distingue omissione di pronuncia rilevante da semplice assorbimento dell'eccezione nella decisione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1
Richiamate nella censura costituzionale con riferimento alla garanzia di chiarezza e prevedibilità delle norme tributarie; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze basate su tali articoli.
Decreto Legislativo 2 ottobre 2015, n. 158
Riferimento allo ius superveniens più favorevole invocato per la rimodulazione delle sanzioni; la mancata decisione sul punto ha determinato la cassazione parziale e il rinvio.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Invocata con riguardo al diritto a un giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazione rilevante nella motivazione e nella attività giudiziaria esaminata.
Raccomandazioni OCSE (Transfer Pricing Guidelines, ed. 1995 e 2010)
OCSE Guidelines 1995; OCSE Guidelines 2010 (§ 2.116 e altri passaggi)
Strumenti tecnici e metodologici che forniscono criteri operativi (es. CUP, TNMM, PSM) ma non costituiscono fonti normative vincolanti; vanno usate come sussidio per scegliere e motivare il metodo più aderente al caso concreto.
Massime di principio
- Le linee guida OCSE costituiscono strumenti tecnici di supporto e non una fonte gerarchicamente vincolante: il giudice deve motivare la scelta del metodo in relazione alla fattispecie concreta.
- La scelta tra metodi di transfer pricing (CUP, TNMM, PSM ecc.) non è automatica: va valutata la comparabilità effettiva, la struttura del gruppo e la natura delle transazioni (es. unico centro produttivo e cessioni a basso rischio favoriscono il TNMM).
- In sede di legittimità non è ammessa una mera rinnovazione della prova o una rivalutazione di fatto: la Cassazione sindaca la motivazione e la correttezza giuridica dell'applicazione del metodo, non la rivalutazione delle risultanze probatorie, salvo vizio di diritto.
- Le norme di interpretazione autentica (es. art. 1, comma 281 L. 147/2013) possono avere efficacia retroattiva limitata e non sono, di per sé, incostituzionali se motivate dalla necessità di chiarire questioni controverse.
- Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su questioni specifiche sollevate (p.es. rimodulazione delle sanzioni o applicazione dello ius superveniens); l'omissione su tali punti può comportare cassazione e rinvio.
- Quando si contesta il metodo applicato dall'Amministrazione, il ricorrente deve indicare chiaramente il vizio di diritto o la sussunzione errata da impugnare: una critica puramente valutativa della comparabilità è, di regola, inammissibile in cassazione.
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