Cassazione Civile, Sentenza n. 26368/2024 del 10/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 35/2024 che, in sede di gravame, aveva ritenuto non provati i reati di truffa, furto e circonvenzione, ma accertato il reato di bancarotta e di appropriazione indebita con conseguente riduzione della sanzione disciplinare a un anno e undici mesi di sospensione. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) la prescrizione dell'illecito disciplinare; (2) l'erronea applicazione della sanzione perché i fatti contestati sarebbero stati posti in essere non nell'esercizio della professione ma come amministratore di fatto di società (quindi mancherebbe il presupposto disciplinare); (3) vizio di commisurazione della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, affermando che il termine prescrizionale per l'azione disciplinare fondata su fatti oggetto di azione penale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale (quindi la prescrizione non poteva essere maturata). Ha respinto la tesi che escluderebbe la responsabilità disciplinare per fatti compiuti al di fuori dell'esercizio professionale, richiamando l'art. 9 del Codice Deontologico che impone dignità e decoro anche al di fuori dell'attività professionale. Il motivo relativo alla commisurazione della sanzione è stato dichiarato inammissibile per censura di merito insindacabile in Cassazione. Non è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà e non si è proceduto sulle spese per assenza di difesa delle parti intimati. Inoltre è stato disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, l'obbligo per il ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Codice Deontologico (previgente) - art. 5
Richiamato tra le norme violate contestate dal Consiglio distrettuale: dovere di probità, lealtà e correttezza. La sentenza lo inserisce nel quadro delle condotte complessivamente censurate, pur concentrandosi sull'art. 9 per la portata extraproprofessionale.
Codice Deontologico (previgente) - art. 7
Dovere di fedeltà; citato tra le contestazioni disciplinari iniziali come possibile violazione.
Codice Deontologico (previgente) - art. 16
Dovere di evitare incompatibilità; richiamato tra le contestazioni originarie.
Codice Deontologico (previgente) - art. 36
Dovere di autonomia; citato tra le violazioni contestate.
Codice Deontologico (previgente) - art. 37
Divieto di conflitto di interessi con la parte assistita; richiamato nelle contestazioni.
Codice Deontologico (previgente) - art. 14
Norma relativa all'appropriazione di denaro; richiamata in relazione al fatto di appropriazione indebita accertato penalmente.
Codice Deontologico - art. 9
Fondamentale per la decisione: impone all'avvocato comportamenti conformi a dignità e decoro anche al di fuori dell'esercizio professionale; la Corte lo utilizza per affermare che condotte extraprofessionali possono integrare illecito disciplinare.
Codice di procedura civile - art. 366 n. 4 c.p.c.
Richiamato per dichiarare manifestamente inammissibile il motivo che censura la commisurazione della sanzione, essendo questione di merito non sindacabile in Cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma che prevede l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del pagamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione.
Giurisprudenza richiamata (Cassazione)
Sez. 5, Sentenza n. 595 del 16/11/2011, Rv. 252666; Sez. 6, Sentenza n. 598 del 10/11/2023, Rv. 285884; Sez. U, Sentenza n. 19367 del 18/7/2019
La Corte richiama precedenti per affermare che la questione della prescrizione è rilevabile d'ufficio e per motivare l'assorbimento dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà. Sono utilizzati come principi di diritto sulla rilevabilità e sulla gestione delle impugnazioni.
Massime di principio
- La prescrizione dell'azione disciplinare fondata su fatti oggetto di processo penale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale: pertanto, quando procedimento disciplinare e procedimento penale sono connessi, il dies a quo è la sentenza penale definitiva.
- Condotte poste in essere al di fuori dell'esercizio della professione possono comunque integrare illecito disciplinare se ledono la dignità e il decoro dell'avvocato (richiamo a disposizione del Codice Deontologico sull'atteggiamento extra-professionale).
- In Cassazione le questioni di fatto e la valutazione della commisurazione della sanzione sono in larga parte insindacabili: i censure che colpiscono apprezzamenti di merito sono spesso dichiarate inammissibili.
- La questione della prescrizione è rilevabile d'ufficio anche se non impugnata dalla parte, per cui il giudice deve esaminarla comunque se emergono elementi utili.
- Il rigetto del ricorso in sede di legittimità può comportare oneri aggiuntivi per il ricorrente, come il pagamento di contributi unificati supplementari, ove previsto dalla normativa vigente.
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