Cassazione Civile, Sentenza n. 26452/2024 del 10/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
A seguito di verifica fiscale (settembre 2011) l'Agenzia rettificava i ricavi della società per l'anno 2009 e, ai sensi dell'art. 5 TUIR, imputava i maggiori redditi ai soci. La società e i soci contestavano la ricostruzione induttiva dei ricavi (fondata anche su studi di settore), la valutazione degli scontrini fiscali (l'amministrazione aveva rilevato omissione di tre scontrini, mentre la società dimostrava fosse uno del 2011), e vari errori di calcolo operati dalla CTP (es. base IVA considerata al lordo). La CTP aveva parzialmente accolto i ricorsi; la CTR, in appello riuniti i ricorsi, ha invece accolto l'appello dell'Agenzia e confermato gli avvisi di accertamento per il 2009 rilevando divergences contabili e altri riscontri istruttori idonei a legittimare l'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a vizio di motivazione, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, indistinta valutazione degli atti per anni diversi e alla presunta illegittimità delle presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.). La Corte ha confermato che la CTR non ha fondato la decisione unicamente sull'omissione degli scontrini ma su plurimi elementi istruttori e divergenti risultanze contabili, idonei a formare presunzioni gravi, precise e concordanti; ha altresì respinto la richiesta di interruzione del giudizio per cancellazione della società dal registro delle imprese. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in euro 7.800 oltre spese prenotate) e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
norma che consente l'imputazione dei redditi della società di persone ai soci per trasparenza; è la base per l'emissione degli avvisi ai soci a seguito della rettifica del reddito della società
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento induttivo mediante studi di settore e altre presunzioni, purché sussistano 'gravi incongruenze' e siano confortate da altri indizi; gli studi di settore da soli non sono necessariamente decisivi
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972
norma rilevante in tema di IVA e determinazione della base imponibile; contestata in relazione al calcolo dell'IVA evasa (base al lordo vs al netto)
artt. 2727 e 2729 c.c.
regole sulle presunzioni: onere della prova e requisiti delle presunzioni (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha ritenuto che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio e valorizzate dalla CTR rientravano nei requisiti richiesti, anche se derivanti da più elementi
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (motivo sollevato dai ricorrenti); la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello rispettasse tale principio
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di norme processuali e vizio di motivazione); la Corte ha dichiarato infondati tali motivi
art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.; art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamate dai ricorrenti per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, soddisfacesse il minimo costituzionale richiesto e fosse coerente
art. 111, comma 6 Cost.
principio sul 'minimo motivazionale' della sentenza; la Corte ricorda che il sindacato di cassazione verifica solo l'assenza totale o la manifesta apparente motivazione
Norme procedurali su fallimento e cancellazione registro imprese (giurisprudenza Cass.)
riferimento alla giurisprudenza di Cassazione (es. sent. n. 2625/2018 e n. 3323/2014)
la cancellazione della società dal registro delle imprese dopo la proposizione del ricorso non interrompe il processo di cassazione; l'istanza di interruzione è irrilevante
Massime di principio
- L'accertamento induttivo è legittimo quando sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti: non è necessario che provengano da un'unica fonte (es. studi di settore), ma la valutazione deve considerare il quadro probatorio complessivo.
- Gli studi di settore da soli non vincolano il giudice: servono come elemento integrativo e devono essere confortati da altri riscontri istruttori per fondare una ricostruzione induttiva.
- La mera omissione di uno o più scontrini può costituire indizio rilevante se inserita in un contesto probatorio che ne dimostri ripetizione o modalità operative incongruenti con la contabilità; tuttavia non può, da sola e isolatamente, essere utilizzata per riformare completamente le dichiarazioni se mancano altri elementi a supporto.
- In caso di contabilità formalmente tenuta ma ritenuta complessivamente inattendibile, l'Ufficio può integrare e completare le scritture usando presunzioni semplici, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sul contribuente.
- Errori di calcolo o di metodologia da parte del giudice di primo grado (es. calcolo IVA al lordo anziché al netto) possono essere corretti in grado di appello; il giudice di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la valutazione prospettica dei fatti.
- Questioni di litisconsorzio necessario e di integrità del contraddittorio sono rilevabili d'ufficio e devono emergere chiaramente dal dispositivo e dalla motivazione; la partecipazione dei soci al giudizio della società attenua il rischio di vizio per mancato contraddittorio.
- La cancellazione dal registro delle imprese o il fallimento sopravvenuto non interrompono il giudizio di cassazione; tali eventi non determinano l'interruzione automatica del processo di legittimità.
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