Sentenza del 27/06/2025 n. 17306 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo al 2010, contestando l’omessa presentazione delle dichiarazioni e riprendendo a tassazione redditi e ricavi non dichiarati. Riteneva la società esterovestita, ossia formalmente residente in Repubblica Ceca ma fiscalmente localizzata in Italia, dove sarebbero state svolte in concreto l’attività di direzione e gestione e l’attività d’impresa. La società e A.A. avevano impugnato l’atto; CTP di Caserta e CTR Campania avevano respinto i ricorsi. In cassazione i contribuenti hanno proposto sei motivi, tra cui l’invalidità dell’invito a comparire e del PVC, la violazione delle garanzie di partecipazione alla verifica e del contraddittorio, l’erroneità della contestazione di esterovestizione e l’omessa allegazione di atti richiamati.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo nei termini indicati in motivazione e il terzo; ha rigettato il primo e dichiarato assorbiti gli altri motivi, compresi quelli sull’esterovestizione e sulla motivazione dell’accertamento. Ha ritenuto invalida la notifica del PVC effettuata mediante affissione all’albo comunale: non ricorrevano i presupposti dell’irreperibilità assoluta, poiché erano note sia la sede legale estera sia quella italiana della società. Di conseguenza, non era stato rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dopo la consegna o notificazione del PVC; non risultavano dimostrate specifiche ragioni d’urgenza che giustificassero l’emissione anticipata dell’avviso. La violazione comporta l’invalidità dell’accertamento, senza necessità della prova di resistenza. Cassata la sentenza della CTR, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti. Spese dell’intero giudizio compensate; nessun rinvio.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus".
In caso di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività, il contribuente deve poter ricevere il PVC e disporre di sessanta giorni per presentare osservazioni prima dell’emissione dell’accertamento. L’emissione anticipata rende illegittimo l’atto, salvo specifiche ragioni d’urgenza effettivamente sussistenti e dimostrate dall’Amministrazione; non occorre la prova che le osservazioni avrebbero modificato l’esito.
Art. 60, comma 1, lettere e) ed e-bis), e comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Non sussisteva, quindi, la condizione per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto.
La notificazione mediante affissione all’albo comunale prevista per l’irreperibilità assoluta non è utilizzabile quando l’Amministrazione conosce gli indirizzi del destinatario. Per il contribuente non residente si applicano le modalità previste per la notifica all’indirizzo estero risultante dai registri o comunque comunicato, secondo la disciplina dell’art. 60.
Art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
Il processo verbale di constatazione, la cui redazione è prevista dall'art. 24 della legge n. 4 del 1929, secondo cui "Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale", se non è consegnato alla parte, dev'essere a quest'ultimo notificato con le modalità previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il PVC deve essere consegnato al contribuente oppure notificato secondo le modalità legali applicabili; la sua trasmissione insieme all’avviso di accertamento non sana l’omessa o invalida notificazione tempestiva quando da essa dipende la possibilità di esercitare le garanzie dell’art. 12, comma 7.
Art. 32, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e art. 51, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Infatti, le irregolarità connesse alle modalità di richiesta al contribuente di esibizione documentale o di invito del medesimo a comparire personalmente per fornire dati e notizie rilevanti, non incidono sulla legittimità delle successive attività di verifica ed eventuali atti impositivi adottati, ma comportano, al più, l'effetto di non far incorrere il soggetto sottoposto a verifica nella inutilizzabilità prevista dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 e dal comma 5 dell'art. 51 del D.P.R. 633/1972, dei dati, delle notizie e dei documenti specificamente richiesti e non forniti.
I vizi relativi all’invito a esibire documenti o a comparire non determinano, di per sé, la nullità dell’attività di verifica o dell’accertamento successivo. Possono invece impedire l’applicazione della preclusione che rende inutilizzabili i dati, le notizie e i documenti specificamente richiesti e non forniti.
A comprovare l'infondatezza della censura è qui sufficiente osservare che i ricorrenti non hanno nemmeno dedotto una ragione diversa dal rifiuto a giustificazione della mancata partecipazione del A.A. alle operazioni di verifica o del mancato ritiro della copia del p.v.c. Fatti, questi ultimi, neppure contestati e che sono inequivocabilmente coperti dalla fede privilegiata del p.v.c.
Il PVC fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti obiettivi avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui direttamente compiuti, come il rifiuto di partecipare alle operazioni o di ricevere copia dell’atto. La fede privilegiata non si estende automaticamente a valutazioni o apprezzamenti dell’ufficiale.
Art. 33, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e art. 52, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'art. 33, sesto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 non prevede che le operazioni di verifica contabile, accesso o ispezione siano fatte in contraddittorio, ma soltanto che tali operazioni siano compiute "alla presenza di un responsabile della sede o dell'ufficio o di un suo delegato".
La verifica presso i locali non richiede necessariamente la partecipazione del legale rappresentante in senso tecnico: è sufficiente la presenza di un responsabile, di un delegato o di una persona addetta all’azienda secondo la disciplina applicabile. Questo principio non elimina, però, il distinto obbligo di consegnare o notificare il PVC e rispettare il termine dilatorio.
Art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile
La Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la decisione impugnata. Nel caso concreto ha quindi accolto direttamente il ricorso originario dei contribuenti, senza rinvio.
Massime di principio
- Dopo una verifica fiscale svolta con accesso nei locali dell’impresa, l’avviso di accertamento deve essere emesso solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla consegna o valida notificazione del PVC, salvo una ragione specifica e concreta d’urgenza, dimostrata dall’Amministrazione.
- La notifica del PVC mediante affissione all’albo comunale presuppone l’irreperibilità assoluta. Se sono noti la sede estera o altri indirizzi rilevanti del contribuente, occorre utilizzare le modalità di notificazione previste per tali recapiti; una notifica invalida non fa decorrere il termine dilatorio.
- Per le verifiche in loco disciplinate dall’art. 12, comma 7, la violazione del termine di sessanta giorni comporta l’illegittimità dell’accertamento senza che il contribuente debba dimostrare quale specifico risultato avrebbe prodotto un contraddittorio rispettato. La prova di resistenza riguarda invece le ipotesi in cui l’obbligo di contraddittorio non sia specificamente previsto dalla disciplina interna applicabile.
- L’invalidità di un invito a comparire o di una richiesta documentale non travolge automaticamente la successiva verifica o l’accertamento. Può incidere, invece, sull’applicazione delle preclusioni probatorie per i documenti o le informazioni richiesti e non forniti.
- Un giudicato relativo a una sanzione per mancata risposta a un invito non si estende automaticamente alla distinta pretesa impositiva: occorre considerare oggetto, presupposti e tributi coinvolti. Le irregolarità dell’invito non rendono di per sé illegittimi gli atti impositivi successivi.
- Il PVC ha fede privilegiata per i fatti direttamente compiuti o constatati dal pubblico ufficiale, ma non per le sue valutazioni. Le circostanze obiettive, come il rifiuto di partecipare o di ricevere l’atto, fanno piena prova se non sono contestate con gli strumenti appropriati.
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