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Sentenza

Sentenza del 27/06/2025 n. 344 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento notificatile in quanto cessionaria, sostenendo principalmente che non ricorressero i presupposti per renderla solidalmente responsabile, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, dei debiti fiscali della cedente Y. D. Ha inoltre dedotto la propria buona fede, l’insufficienza della motivazione e delle prove, l’assenza di debiti o contestazioni anteriori alla cessione e, quanto alle sanzioni, la mancata applicazione del cumulo giuridico e del favor rei. Gli avvisi riguardavano pretese tributarie riferite alla cedente e contestazioni relative all’impiego di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L’Aquila, riuniti i ricorsi depositati il 6 gennaio 2025 e dopo aver accolto la richiesta cautelare il 16 aprile 2025, ha accolto i ricorsi. Ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’Agenzia, riconoscendo alla cessionaria la legittimazione a impugnare gli avvisi che producevano direttamente effetti nei suoi confronti. Nel merito ha ritenuto non assolto dall’Ufficio l’onere probatorio previsto dall’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992: gli elementi addotti non dimostravano in modo circostanziato e puntuale che la cessionaria avesse partecipato consapevolmente a una cessione fraudolenta. La cessione era stata stipulata il 27 dicembre 2023, dopo il verbale della Guardia di Finanza del 15 dicembre 2023, ma la sola vicinanza temporale non provava la conoscenza della situazione debitoria o un accordo elusivo; la liquidazione giudiziale fu disposta e iscritta dopo la cessione, e la partenza del cedente per l’estero avvenne il 7 gennaio 2024, anch’essa successivamente. Deponevano inoltre a favore della cessionaria la clausola risolutiva espressa per l’eventuale esistenza di pendenze fiscali, fatta valere in giudizio, e l’assenza di indizi di un prezzo inferiore al valore normale. I restanti motivi, compresi quelli sulle sanzioni e sul favor rei, sono stati dichiarati assorbiti. Spese, incluse quelle della fase cautelare, integralmente compensate; nessun rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.Lgs. 472/1997

    In sostanza, sebbene i dati esaminati depongono indiscutibilmente circa la piena consapevolezza del soggetto cedente circa le proprie responsabilità tributarie (e, soprattutto, penali) a seguito dell'utilizzo dei falsi documenti contabili, tuttavia, non forniscono elementi valutativi adeguati per reputare integrata la responsabilità del cessionario per debiti fiscali, prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, norma che presuppone che egli, con la sua condotta, abbia reso possibile una frode dei crediti tributari, avendo scelto di dismettere l'impiego del criterio della diligenza, per porsi in una condizione di illiceità condivisa con il cedente, con conseguente estensione degli effetti economici, di cui all'art. 3, comma 133, lett. c) della l. n. 662 del 1996, della medesima violazione, cui ha contribuito a dar causa in uno schema concorsuale (cfr. Cass. civ., sez. V, ordinanza 18.12.2024, n. 33217).

    La responsabilità del cessionario per i debiti fiscali del cedente non si può fondare sulla sola successione temporale degli eventi o sulla prova delle violazioni commesse dal cedente: occorrono elementi che dimostrino una condotta del cessionario che abbia reso possibile la frode e una consapevole condivisione dell’illecito.

  • Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992

    Venendo ad affrontare le questioni di merito della vicenda in esame, reputa questa Corte Tributaria che l'Agenzia delle Entrate non abbia assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 7, co. 5 bis, D.L.vo n. 546/1992, non essendo state forniti elementi di prova che dimostrino in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive della pretesa impositiva.

    L’Amministrazione deve fornire elementi probatori circostanziati e puntuali a sostegno della pretesa. Nel caso di responsabilità solidale del cessionario, deve quindi provare anche gli elementi che integrano i presupposti di tale responsabilità, non bastando dimostrare gli illeciti fiscali del cedente.

  • Art. 24 della Costituzione

    Se ne inferisce, conseguentemente, la piena legittimazione della "S. C. S.r.l." ad impugnare direttamente gli avvisi di accertamento alla stessa notificati, trattandosi di atti impositivi i cui effetti si producono direttamente nei confronti dell'odierna società ricorrente, la quale - peraltro - non contesta le ragioni poste dall'Amministrazione Finanziaria a sostegno della pretesa tributaria avanzata nei confronti del cedente, ma censura esclusivamente la sussistenza dei presupposti normativi per ritenere integrata l'obbligazione solidale ex art. 14 D.L.vo n.477/1997. Pertanto, l'interpretazione restrittiva proposta dall'Agenzia delle Entrate risulterebbe indebitamente limitativa del diritto inviolabile di difesa in sede giudiziaria previsto dall'art. 24 della Costituzione.

    Il cessionario direttamente destinatario degli effetti di un avviso impositivo deve poterlo impugnare per contestare i presupposti della propria responsabilità solidale; un’interpretazione che gli neghi tale tutela limita il diritto di difesa.

  • Art. 1456 del codice civile

    La sentenza considera la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto per l’eventuale esistenza di pendenze fiscali, e il suo successivo esercizio in giudizio, come elementi che depongono a favore dell’estraneità della cessionaria a una cessione consapevolmente fraudolenta.

Massime di principio

  • Il cessionario che riceve un atto impositivo destinato a incidere direttamente sulla propria posizione è legittimato a impugnarlo, anche quando il debito originario sia riferito al cedente, per contestare i presupposti della responsabilità solidale.
  • Per imputare al cessionario una responsabilità solidale connessa a una cessione fraudolenta non basta provare l’illecito del cedente né rilevare che la cessione sia avvenuta poco dopo l’avvio di verifiche: servono elementi concreti e convergenti sulla conoscenza e partecipazione del cessionario alla frode.
  • Gli indizi devono essere valutati anche in base alla loro collocazione temporale: eventi successivi alla cessione, come l’apertura di una procedura concorsuale o la partenza del cedente, non dimostrano da soli la consapevolezza del cessionario al momento dell’operazione.
  • Clausole contrattuali che subordinano la cessione all’assenza di pendenze fiscali, se effettivamente fatte valere, e l’assenza di un prezzo anormalmente basso possono concorrere a escludere la partecipazione consapevole del cessionario, pur non costituendo automaticamente prova decisiva.
  • L’Amministrazione deve provare in modo circostanziato e puntuale i fatti che fondano la pretesa e, quando invoca la responsabilità del cessionario, anche i presupposti specifici che consentono di estendergli il debito.

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