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Sentenza

Sentenza n. 553/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Modena – UTG – Sportello unico per l’Immigrazione recante il rigetto dell'istanza di emersione per lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020 depositata in favore del ricorrente, Pratica -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202200397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, nonché diniego implicito del rilascio di un permesso per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per eccesso di potere, ingiustizia manifesta e mancata valutazione di ulteriore documentazione rilevante. Il diniego si fondava sulla produzione, quale prova della presenza in Italia anteriormente all’8 marzo 2020, di un verbale di pronto soccorso risultato non autentico a seguito delle verifiche dell’amministrazione presso l’ente sanitario. Il ricorrente ha sostenuto che la convocazione presso lo Sportello Unico fosse finalizzata soltanto alla verifica della documentazione già prodotta e non gli consentisse di integrarla, deducendo di poter fornire ulteriori documenti. In giudizio ha prodotto una dichiarazione di un’associazione privata attestante il rilascio di una tessera per l’accesso ai servizi del centro nel gennaio 2020 e una dichiarazione relativa alla frequentazione di una moschea dal dicembre 2019. Ha inoltre chiesto in via subordinata il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego perché il ricorrente non aveva fornito la prova della presenza sul territorio nazionale anteriormente all’8 marzo 2020 mediante dichiarazione di presenza o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Il verbale di pronto soccorso prodotto in sede amministrativa era risultato contraffatto; tale circostanza non era stata contestata in giudizio ed è stata quindi ritenuta provata anche in base al principio di non contestazione. Il giudice ha precisato che l’amministrazione può autonomamente accertare la falsità documentale senza necessità di una preventiva sentenza penale definitiva, purché l’accertamento sia ragionevole e sostenuto da elementi idonei. La falsità della documentazione costituiva inoltre autonoma ragione ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998, in collegamento con l’art. 75 d.P.R. 445/2000. Le ulteriori attestazioni prodotte in giudizio erano comunque inidonee, perché provenienti da soggetti privati che non svolgevano funzioni o servizi pubblici per delega o sulla base di convenzioni, contratti o accordi con una pubblica amministrazione. Il TAR ha quindi ritenuto irrilevante la lamentata mancata possibilità di integrazione documentale, poiché la documentazione avrebbe comunque difettato del requisito richiesto dalla legge. È stata respinta anche la domanda subordinata di rilascio del permesso per attesa occupazione: tale titolo presuppone che l’istanza di emersione fosse originariamente accoglibile e che il mancato perfezionamento dipenda da fatti successivi, quali forza maggiore o cessazione del rapporto di lavoro, non dal difetto originario dei requisiti legali. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva [...] e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro [...] possono presentare istanza [...] per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare [...] A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data [...] in forza della dichiarazione di presenza [...] o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

    La presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 deve essere provata con dichiarazione di presenza o con documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; la disciplina è eccezionale e non consente la regolarizzazione in assenza dei requisiti originari.

  • art. 5 d.m. 27 maggio 2020

    Sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

    La nozione di organismo pubblico può comprendere soggetti privati soltanto quando svolgano istituzionalmente o per delega una funzione o un servizio pubblico; non vi rientrano associazioni private che prestino autonomamente assistenza agli immigrati.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.

    La produzione di documentazione falsa o contraffatta determina una causa ostativa autonoma; l’amministrazione può procedere al relativo accertamento senza necessità di una sentenza penale definitiva.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

    La disposizione esprime il principio generale per cui la non veridicità della documentazione o dichiarazione posta a fondamento dell’istanza comporta la perdita dei benefici amministrativi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’emersione dal lavoro irregolare prevista dall’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, la presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8 marzo 2020 deve risultare da rilievi fotodattiloscopici, da dichiarazione di presenza oppure da documentazione di data certa proveniente da un organismo pubblico secondo la nozione specificata dal d.m. 27 maggio 2020.
  • Un soggetto privato può essere qualificato come organismo pubblico ai fini della disciplina dell’emersione soltanto se svolge istituzionalmente o per delega una funzione, un’attribuzione o un servizio pubblico; non è sufficiente lo svolgimento di attività privata di assistenza o sostegno agli stranieri.
  • La falsità della documentazione prodotta a sostegno di un’istanza amministrativa può essere autonomamente accertata dall’amministrazione, senza necessità di una sentenza penale definitiva, purché l’accertamento sia fondato su elementi idonei e condotto secondo criteri di ragionevolezza.
  • La produzione di documentazione contraffatta, oltre a non dimostrare il requisito della presenza in Italia, costituisce autonoma ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza di emersione, in applicazione dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998 e del principio generale di cui all’art. 75 d.P.R. 445/2000.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nell’ambito della procedura di emersione, può essere rilasciato solo quando l’istanza fosse originariamente accoglibile e il mancato perfezionamento dipenda da fatti sopravvenuti riferibili al datore di lavoro, come forza maggiore o cessazione del rapporto; non è conseguibile quando manchino ab origine i requisiti legali della regolarizzazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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